Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5511
CASS
Sentenza 8 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di risarcimento del danno, il primo comma dell'art. 1227 cod. civ. attiene all'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, mentre il secondo comma ha riguardo a situazione in cui il danneggiato sia estraneo alla produzione dell'evento ma abbia omesso, dopo la relativa verificazione, di fare uso della normale diligenza per circoscriverne l'incidenza; l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della suindicata disciplina integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se assistita da motivazione congrua.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5511
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5511
    Data del deposito : 8 aprile 2003

    Testo completo