Sentenza 8 aprile 2003
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno, il primo comma dell'art. 1227 cod. civ. attiene all'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, mentre il secondo comma ha riguardo a situazione in cui il danneggiato sia estraneo alla produzione dell'evento ma abbia omesso, dopo la relativa verificazione, di fare uso della normale diligenza per circoscriverne l'incidenza; l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della suindicata disciplina integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se assistita da motivazione congrua.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5511 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO ME, LO LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIETRO TACCHINI 19, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LEPROUX, che li difende unitamente all'avvocato MARIO MATTEI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FI SO, PA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA "GIORGIO SCALIA 39, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO FEDERICO, che li difende unitamente all'avvocato RAFFAELE GIOVENE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 623/00 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione Seconda Civile emessa il 12/7/2000, depositata il 05/09/00;
RG. 348/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 13.7.82 RT IN, premesso che aveva preso in locazione dal 1962 un locale ad uso commerciale in Marina di Massa da TT RG ed altri;
che detto locale era stato venduto nel 1974 a IL LS e PA NA e la locazione era proseguita con costoro;
che nel 1982 aveva subito l'esecuzione di rilascio in forza della sentenza del Pretore di Massa 15-17 nov. 1980 pronunciata nella causa civile promossa dai predetti IL e AN
contro
EL EL;
ciò premesso conferiva in giudizio davanti il Tribunale di Massa i predetti AN e IL al fine di sentire dichiarare l'illegittimità dell'azione proposta dai predetti, il suo diritto a rientrare nell'immobile oltre al risarcimento dei danni subiti in ragione dell'azione medesima. Con sentenza non definitiva n. 127/85 del 9.3.1985 il Tribunale accoglieva la domanda attrice, riconoscendo la RT quale unica locataria dell'immobile in oggetto ed affermava il suo diritto al rientro nella detenzione del medesimo;
condannava i convenuti al risarcimento del danno e rinviava all'istruttore per la trattazione della causa in ordine al quantum debeatur;
all'esito dell'istruttoria il Tribunale con sentenza n. 256/97 dell'11.6.96 - 2.5.97 liquidava all'attrice la somma di L. 21.633.068 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla domanda a saldo e rivalutazione.
Proponeva appello la RT e la Corte d'Appello di Genova con sentenza n. 623 del 12.7.2000 depositata il 5.9.2000, in parziale accoglimento del gravame, determinava l'ammontare del risarcimento in complessive L. 29.583.594 oltre interessi legali sulle singole voci rivalutate;
condannava gli appellati a rifondere alla RT i due terzi delle spese di entrambe i gradi di giudizio compensando la restante parte.
Per la cassazione della decisione ricorrono EL DO ed EL EL quali eredi di RT IN, esponendo otto motivi.
Resistono con contro ricorso LI LS e AN NA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 69 l. 392/78, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto che "non spetta l'indennità di cui all'art. 69 l. 392/78,specificamente prevista come ristoro al conduttore per il recesso del locatore e non per i casi come quello in esame, in cui si è verificato un rilascio forzoso illegittimo;
situazione che deve intendersi regolata dalle norme generali sul risarcimento da fatto illecito". Si sostiene in proposito che disponendo la norma in questione che, nel caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui agli artt.67 e 71, il conduttore ha diritto alle indennità ivi previste ad eccezione delle ipotesi dovute a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore ovvero alla sopravvenienza di una delle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942, non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi ostative di cui sopra, ne conseguirebbe che il conduttore ha diritto a percepire la relativa indennità, da sommarsi al più ampio indennizzo a titolo di risarcimento danno da fatto illegittimo.
I due motivi sono infondati. La Corte territoriale ha dato, infatti, sufficiente risposta al quesito proposta dalla difesa dell'appellante, attuale ricorrente, circa l'applicabilità al caso in esame della normativa relativa alla tutela dell'avviamento commerciale, la quale si riferisce per esplicita previsione alle ipotesi di cessazione del rapporto di locazione basate sulla normale scadenza del contratto e prescinde dal fatto illecito posto in essere dal locatore, in presenza del quale il conduttore ha diritto ad essere risarcito di tutti i danni che ha dovuto sopportare, ivi compreso quello costituito dalla perdita dell'avviamento commerciale.
Nel caso in esame vi è stato il ripristino per via giudiziale del rapporto di locazione e nemmeno risulta dedotto che per il periodo di interruzione dell'attività vi sia stata una deflessione della clientela.
Con il terzo e quarto motivo di ricorso, deducendo violazione e contraddittoria motivazione circa l'applicazione dell'art. 1227 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto che la RT avrebbe potuto evitare l'aggravamento del danno esercitando l'opposizione di terzo ed ha conseguentemente ridotto di un terzo l'entità del risarcimento. Si sostiene al riguardo che la norma non impone al danneggiato di essere di tanta avvedutezza da essere in grado di scegliere la difesa tecnica più idonea e che sul punto la corte territoriale sarebbe anche incorsa in contraddizione, avendo ritenuto che la riduzione sarebbe stata operata dal primo giudice in applicazione del secondo comma dell'art. 1227 c.c., che invece esclude e non riduce la responsabilità e il risarcimento. Anche tali motivi sono infondati. La norma risulta correttamente applicata in riferimento alla previsione di cui al secondo comma, in quanto l'applicazione dell'art. 1227 co. 1^ c.c. presuppone che l'evento dannoso sia ricollegabile anche al comportamento del danneggiato, mentre il suo secondo comma attiene a situazione in cui il danneggiato sia estraneo alla produzione dell'evento, ma dopo il suo verificarsi abbia omesso, come nel caso in esame, di far uso della normale diligenza per circoscrivere l'incidenza dell'evento dannoso (Cass. civ. 89/130 6). L'accertamento dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. costituisce un'indagine di fatto, che, in quanto adeguatamente motivata, sfugge all'analisi di legittimità.
Costituiscono altrettante censure in fatto, come tali inammissibili in sede di legittimità, in quanto sorrette da adeguata motivazione, i restanti quattro motivi di ricorso, con i quali, deducendo violazione degli artt. 2043 e 1223 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc, si contesta il mancato accoglimento del rimborso della perdita di valore delle attrezzature dell'azienda e il mancato riconoscimento del risarcimento per l'aumento di canone sopportato a seguito del trasferimento dell'azienda nei nuovi locali (motivi quinto e sesto); si contesta il mancato accoglimento della richiesta di maggiore importo dovuto per il mancato guadagno conseguito al trasferimento dell'azienda nei nuovi locali rispetto a quello liquidato dal primo giudice (motivo settimo); si contesta il mancato accoglimento della richiesta di maggiore importo dovuto per la perdita del valore dell'azienda a seguito del trasferimento in nuovi locali rispetto a quello equitativamente liquidato dal primo giudice (ottavo motivo per violazione degli artt. 2043, 1223, 1226, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc). Per le ragioni suesposte il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di Cassazione possono ritenersi compensate fra le parti, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2003