Sentenza 20 maggio 2003
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- 1. Sottoposizione a misure di sicurezza personali e revoca prefettiziaAntonello Fiori · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la recente ordinanza depositata lo scorso 24 luglio 2018, n. 519 il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (Sezione Prima) ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost., nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali. 2. Al fine di poter dare conto del percorso …
Leggi di più… - 2. Revoca patente giurisdizione giudice ordinario Cass.SS.UU. 2446Accesso limitatoStefano Bardaro · https://www.altalex.com/ · 13 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2003, n. 7898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7898 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
BBLICA ITALIANA DA REGISTRAZIONE E POLLO 314 N DI PACE) 11-1991, 21- (ISTINE GIUDICE L. ESENT 39 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RE A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill.m07898/0 3 SEZ Dott. Vincenzo CARBONE- Primo Presidente f.f. R.G.N. 17303/01 Dott. Vittorio DUVA - Presidente di sezione 19149/01 Dott. Giovanni PRESTIPINO Cron. 17350 - Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Rep. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud. 27/02/03 SABATINI Rel. Consigliere Dott. Francesco Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI · Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI COMO, in persona del Prefetto di Como, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro 2003 GIUDICE GIUSEPPE LUCIO;
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- intimato -
1- °e sul 2° ricorso n' 19149/01 proposto da: GIUDICE GIUSEPPE LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO VASI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
PREFETTURA DI COMO;
intimata avversO la sentenza n. 314/00 del Giudice di pace di COMO, depositata il 08/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Francesco SABATINI;
udito l'Avvocato Giorgio VASI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione del giudice amministrativo, cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 2 febbraio 2000 il Prefetto della Provincia di Como dispose ' ai sensi degli artt. 120 130 e 219 del nuovo codice della strada legislativo 30.4.1992 n. 285 e succ. decreto modifiche ) la revoca della patente di guida del sig. Giuseppe Lucio Giudice avendo questi , con sentenza della Corte di Appello di Milano in data 16.9.1996 divenuta irrevocabile ' riportato condanna a pena detentiva superiore a tre anni L'interessato propose opposizione ai sensi degli artt. 219 e 205 stesso codice . Con sentenza depositata 1'8 maggio 2000 , il ' Giudice di pace di Como ha accolto l'opposizione ed ha annullato il suindicato decreto prefettizio con il rilievo che trattandosi di patente la 'rilasciata anteriormente al 30 settembre 1993 revoca era stata illegittimamente disposta ai sensi dell'art. 120 nuovo codice ' essendo invece applicabili gli artt. 89 e 91 del vecchio codice 15.6.1959 n. 393 ' dei quali non ricorrevano peraltro i presupposti Per la cassazione di tale decisione il Prefetto ha proposto ricorso affidato ad unico mezzo cui l'intimato resiste con controricorso e contestuale 3 ricorso incidentale condizionato basato su due motivi Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite perché involge una questione di giurisdizione MOTIVI DELLA DECISIONE I. I due ricorsi devono essere riuniti perché investono la medesima sentenza ( art. 335 cod. proc. civ. ) • 2. Il controricorrente ha eccepito del ricorso principale che 'l'inammissibilità afferma non essergli stato notificato ritualmente e tempestivamente Osserva la Corte che la sentenza impugnata risulta pubblicata l'8 maggio 2000 e non notificata e che il relativo ricorso risulta notificato il 20 giugno 2001 e dunque nel termine di cui ' ' all art. 327 primo comma c.p.c. tenuto conto della sospensione feriale nel domicilio eletto dal Giudice presso lo studio dell'avv. Edoardo Pancia suo difensore nel giudizio di merito A sostegno dell'eccezione in esame il controricorrente Osserva che l'elezione di domicilio presso lo studio di detto difensore ( e era le dell'avv. Casatelli anch'egli , come l'altro non iscritto all'albo dei cassazionisti ) 4 rigorosamente limitata alle fasi di merito ' e da ciò fa derivare la nullità della notificazione e la intempestività del ricorso del quale afferma di aver avuto notizia solo il 2 luglio 2001 all'atto della ricezione del telegramma del suddetto domiciliatario ' allorché il termine in questione era ormai scaduto • In senso contrario rileva la Corte che a norma dell'art. 330 primo comma seconda parte c.p.c. ' applicabile nella specie l'impugnazione si ' notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio . Attribuendo la norma la veste di destinatario della notificazione al procuratore costituito nel giudizio di merito definito con la sentenza impugnata in forza della ultrattività ' a questi soli effetti , della procura a lui già conferita ( Cass. n. 291 del 1995 ; la regola dell'ultrattività opera anche in caso di morte 0 perdita dalla capacità della parte , non dichiarate né notificate dal procuratore ( Cass. nn. 1441/97 8930/00 e ' 293/02 ) ;) é , conseguentemente 1 di per sé valida la notificazione eseguita presso il procuratore costituito indipendentemente dai 5 dedotti limiti dell'elezione di domicilio Lo stesso art. 330 ha del resto ' riguardo all'elezione di domicilio effettuata nel precedente senza prendere in considerazionegiudizio la circostanza se essa sia non destinata ad operare anche nel successivo grado di giudizio essendo sufficiente al raggiungimento dello scopo dell'atto secondo l'intenzione del legislatore ' che la notifica venga effettuata in un luogo о presso una persona che , in virtù del collegamento ' prevedibilmente con l'effettivo destinatario consentano che essa pervenga a conoscenza di costui : in altri termini ed al pari della procura ' ' agli l'elezione di domicilio ha dunque anche ultrattiva già effetti in esame l'efficacia rilevata Deve aggiungersi che , per conseguenza necessaria della tesi del ricorrente , l'art. 330 I comma seconda parte c.p.c. sarebbe inapplicabile alla notificazione del ricorso per cassazione 'giudizio che nel richiedere il conferimento di procura speciale ( art. 365 c.p.c. ) e l'elezione di domicilio in Roma 1 art. 366 secondo comma c.p.c. 1 rende privi di effetti gli stessi atti relativi al pregresso grado di merito in 6 evidente contrasto con la lettera e la ratio della norma suindicata , a carattere generale . essa è Essendo pertanto valida la notificazione ex € anche tempestiva , essendo del tutto irrilevante la data della conoscenza di fatto che il controricorrente allega sulla base della erronea premessa giuridica , dalla quale egli muove controricorrente ha prodotto in3. Lo stesso giudizio ritualmente ai sensi dell'art. 372 ' inprimo comma c.p.c. copia del provvedimento data 19 maggio 2000 con il quale il prefetto di ' a seguito della sentenza dell'8 maggio Como precedente ora gravata , ha annullato il proprio provvedimento di revoca della patente , e sostiene che così ' operando la parte ha fatto acquiescenza alla sentenza stessa Tale eccezione è a sua volta infondata . A norma del primo comma dell'art. 329 c.p.c. l'acquiescenza richiede invero l'accettazione espressa della decisione ipotesi non ricorrente - nella specie il compimento di atti incompatibili con la volontà di impugnare Orbene tale incompatibilità non sussiste nella ' а seguito di specie nella quale fu emesso provvedimento giurisdizionale esecutivo ed ' 7 ancorché volontariamente e senza riserva alcuna ' un atto dovuto manifestamente diretto ad evitare le conseguenze in tema in particolare di risarcimento del danno ' che sull'Amministrazione sarebbero potute derivare dalla sua mancata adozione ( vedansi sul punto da ultimo ' Cass. ' nn. 6050 e 13764 del 2002 ).
4. Con l'unico motivo del ricorso principale il ricorrente deduce con riferimento all'art. 360 ' '1 3 e 5 c.p.c. la violazione dell'art. 22 nn. bis comma terzo lettera C legge n. 689 del 24 novembre 1981 e degli art. 120 223 secondo e ' 236 d.l.vo 30.4.1992 n. 285 terzo comma e ' difetto di giurisdizione nonché vizi di motivazione ' ed a sostegno di esso rileva in via principale che mentre i provvedimenti prefettizi di sospensione e revoca della patente di guida sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario presupposto in unaallorquando trovino il loro violazione amministrativa о in ipotesi di reato connesse a violazioni del codice della strada contro i provvedimenti emessi invece ai sensi dell'art. 120 cod. str. è dato ricorso gerarchico al Ministero dell'interno e/o giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo , che indica nel 8 tribunale amministrativo regionale territorialmente competente . Il ricorso è fondato Nel vigore del vecchio codice della strada d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393 ' la legge 24 novembre 1981 n. 689 , recante modifiche al sistema dispose all'art. 20 che l'autorità penale ' con l'ordinanza-ingiunzione di amministrativa pagamento ( opponibile dinanzi al giudice civile ai sensi del successivo art. 22 o il giudice penale nel caso previsto dall'art. 24 ' può applicare come sanzioni amministrative quelle ' previste dalle leggi vigenti per le singole ' come sanzioni penali accessorie violazioni ' quando esse consistono nella privazione 0 sospensione di facoltà diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione Una più articolata disciplina delle sanzioni amministrative accessorie è contenuta nel decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche recante il nuovo codice ' della strada il quale peraltro all'art. 205 ' rinvia agli artt. 22 e 23 citata terzo comma legge n. 689/81 rinvio sul quale è essenzialmente fondata la sentenza del 12 febbraio 1996 n. 31 9 della Corte costituzionale di rigetto delle questioni di legittimità relative all'art. 223 quinto comma stesso nuovo codice ) Detto codice nell'ambito degli illeciti e delle relative sanzioni ( artt.amministrativi qualifica infatti all'art. 210 194 e SS. ' secondo comma lettera C come sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie quelle concernenti ( i documenti di circolazione e ) la patente di guida , cui si riferiscono i successivi artt. 216 , 218 e 219 La sospensione e la revoca della patente di guida costituiscono del pari sanzioni amministrative accessorie а sanzioni penali concernenti illeciti commessi in violazione delle norme dello stesso codice ( artt. 220 e ss. ) • Il quale al primo comma dell'art. 120 ( ' dichiarato costituzionalmente illegittimo in parti che non interessano il presente giudizio con sentenze nn. 354/98 427/00 e 251/01 della ' Corte costituzionale , in accoglimento di eccezioni sollevate da tribunali amministrativi regionali ) , ' come modificato dall'art. 5 d.p.r. 19.4.1994 n. 575 dispone ▼ per quel che qui interessa che la ' patente di guida deve essere revocata dal 10 prefetto alle persone condannate a pena detentiva quando l'utilizzazione non inferiore a tre anni del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura Sulla base di tale quadro normativo l'adozione della sanzione accessoria della sospensione ○ revoca della patente è rimessa al giudice penale ove acceda ad illecito penale ( vedansi Cass. sez. V pen. 26.5.1998 De Luca;
sez. IV pen. ' ' 22.3.1999 Lai i sez. IV ' pen. 28.6.2000 ' Armanini ) ; i relativi provvedimenti cautelari sono invece adottati dalla stessa autorità amministrativa competente anche all'applicazione ' sanzioni accessorie ad illeciti soltanto delle amministrativi nonché nell'ipotesi di cui all'art. 224 terzo comma i la tutela giurisdizionale è , in entrambi i casi attribuita al giudice civile ( vedansi al riguardo le sentenze n. nn. 176 6232 del 1996 , nn. 10152 e 4629 del 1998 , e 316 del 1999 di queste Sezioni unite nonché ' ' 4939 e da ultimo , Cass. n. 1446/00 nn. 3454 ' 14886 del 2001 e nn. 13153 e 13415 del 2002 ) La tutela giurisdizionale avverso il provvedimento di revoca della patente di guida per il caso in esame di cui al citato art. 120 11 primo comma si colloca al di fuori del richiamato quadro normativo Il provvedimento ' infatti , non accede ad illeciti amministrativi e penali previsti dal codice stradale , e la relativa tutela è diretta all'annullamento ed in tal senso ha infatti provveduto in accoglimento della domanda la ' sentenza ora gravata - di un atto amministrativo : dal che non può non derivare la giurisdizione del ' essendo inibito al giudice amministrativo fuorigiudice ordinario annullare atti siffatti dei casi in cui la legge consideri la revoca della accessoria di illeciti patente quale sanzione amministrativi o penali e salvo il potere di ' disapplicazione in via incidentale ( che nella specie non viene in considerazione ) di atti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 5 legge 2 marzo 1865 n. 2248 allegato E E' vero che l'art. 219 del codice stradale - modificato dall'art. 118 d. lgs. n 360 del 1993 e poi dal citato d.p.r. n. 575/94 e posto a fondamento dell'opposizione avanzata dall'odierno sebbene ricompreso nella и controricorrente sanzioni amministrative sezione II ( delle accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie ) 12 del capo I titolo VI si riferisce ad ogni ipotesi di revoca della patente diversa da quella contemplata dal successivo art. 222 terzo comma ( e gerarchico al prevede tra l'altro il ricorso dell' analogo ministro dei trasporti , invece ' ricorso al ministro dell'interno di cui all' art. 120 terzo comma e tuttavia la impropria ' ' sedes materiae non appare argomento sufficiente per ritenere che il legislatore abbia inteso derogare ai principi generali né tanto meno che abbia inteso attribuire alla revoca della patente ai sensi dell' art. 120 primo comma che qui interessa ed agli effetti in esame una natura ' ' di ontologicamente sanzione accessoria che essa non presenta Per detta revoca vengono infatti in considerazione la natura del provvedimento che ' la precedente caduca con effetto ex nunc autorizzazione a condurre veicoli in considerazione dell'accertato venir meno dei relativi requisiti ' e degrada pertanto ad interesse legittimo la posizione soggettiva dell'interessato e la estraneità di esso alle ipotesi di illeciti amministrativi e penali contemplate dallo stesso ' con la conseguenza che la giurisdizione codice 13 appartiene al giudice amministrativo come questa Corte Suprema ( SS.UU. n. 1914 del 1992 ) ha affermato con riferimento ' ancorché al codice della strada del 1959 , alla citata legge n. 689 del 1981 ( parimenti per l'inammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi degli artt. avversO il22 e 23 di quest'ultima legge provvedimento prefettizio di cui all'art. 128 primo comma nuovo codice della strada vedasi Cass. n. ' 276 del 2000 ) Deve infine ' precisarsi che la natura regolamentare ( sulla quale , e per gli effetti che ne derivano vedasi tra le altre Corte cost. ' ' n. 251 del 2001 ) del d.p.r. n. 575 del 1994 , che ha modificato gli artt. 120 e 130 cod. str. non rileva relativamente al riparto di giurisdizione : anche infatti a voler far riferimento a queste ' ultime norme ' nella formulazione anteriore a detto d.p.r. ( in tale formulazione l'art. 130 prevede al primo comma lettera b la revoca della patente di chi non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dal precedente art. 120 ) resterebbero pur sempre fermi i rilievi sopra svolti .
5. L'accoglimento del ricorso principale sotto il 14 profilo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario comporta l'assorbimento delle censure dello stesso ricorso e di quello incidentale , ' che attengono al merito .
6. Dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e cassata pertanto senza rinvio , la sentenza impugnata possono essere ' compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio ' ricorrendo giusti motivi .
p.q.m.
La Corte riuniti i ricorsi , accoglie il ricorso principale dichiara assorbito l'incidentale dichiara la ' giurisdizione del giudice amministrativo cassa ' senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio . ' nella camera di consiglio Così deciso in Roma della Corte il 27 febbraio 2003 ' Il Presidente Il Consigliere est. Потриман Frances sbution IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 20 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 805 Giovanni Giambattista 15