Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 293
CASS
Sentenza 11 gennaio 2002

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Massime1

Qualora il procuratore costituito abbia omesso di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino all'udienza di discussione, l'avvenuta morte o perdita di capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente e capace, con correlativa ultrattività del mandato "ad litem"; in tale ipotesi, l'impugnazione può essere notificata o al procuratore del deceduto o agli eredi personalmente ai sensi degli artt. 137 ss. cod. proc. civ.; pertanto, è nulla la notificazione effettuata agli eredi personalmente e individualmente, ma presso il procuratore costituito della parte deceduta, in quanto privo del potere di rappresentanza degli eredi stessi.

Commentario1

  • 1Inverosimiglianza del racconto dell'imputato basta per condanna? (Cass. 7195/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 novembre 2021

    Omissioni, contraddizioni, inverosimiglianza, silenzi, unitamente a tracce biologiche sono sufficienti per la condanna: al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 16/12/2010) 24-02-2011, n. 7195 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto - Presidente Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere Dott. TARDIO Angela - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 293
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 293
Data del deposito : 11 gennaio 2002

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