Sentenza 11 gennaio 2002
Massime • 1
Qualora il procuratore costituito abbia omesso di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino all'udienza di discussione, l'avvenuta morte o perdita di capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente e capace, con correlativa ultrattività del mandato "ad litem"; in tale ipotesi, l'impugnazione può essere notificata o al procuratore del deceduto o agli eredi personalmente ai sensi degli artt. 137 ss. cod. proc. civ.; pertanto, è nulla la notificazione effettuata agli eredi personalmente e individualmente, ma presso il procuratore costituito della parte deceduta, in quanto privo del potere di rappresentanza degli eredi stessi.
Commentario • 1
- 1. Inverosimiglianza del racconto dell'imputato basta per condanna? (Cass. 7195/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 novembre 2021
Omissioni, contraddizioni, inverosimiglianza, silenzi, unitamente a tracce biologiche sono sufficienti per la condanna: al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 16/12/2010) 24-02-2011, n. 7195 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto - Presidente Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere Dott. TARDIO Angela - …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI DI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR 17, presso l'avvocato FRANCESCO AMICI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO ANGELOZZI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TI UC, NG IM, NG SA LI, NG DO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 304/98 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 16/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza 18.7.1995 dichiarò la nullità della scrittura 17.1.1985 portata a fondamento di una pretesa di credito di L. 9.162.000, quale residuo corrispettivo di opere edili eseguire da LO AZ in favore di NG DI, il cui pagamento era stato ingiunto alla NG;
per l'effetto revocò il decreto ingiuntivo e rigettò la domanda riconvenzionale della NG, che condannò al pagamento di L.
3.982.000 in favore del LO.
La NG impugnò la sentenza nei confronti di MO IA e LO IL, SA ed RD, con atto notificato a costoro, quali presunti eredi di LO AZ, presso il procuratore del de cuius costituito in primo grado. Nella contumacia degli appellati, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza 21.5.1998, ha dichiarato inammissibile l'appello, rilevando che LO AZ era deceduto durante il giudizio di primo grado, ma che il decesso non era mai stato dichiarato ai fini della interruzione del processo, che infatti era mancata, come era mancata la indicazione dei suoi eredi, che peraltro non si erano costituiti. Ha ritenuto il giudice della impugnazione che la citazione fosse nulla per assoluta incertezza dei soggetti legittimati passivamente, in mancanza della prova della loro qualità di eredi, e che, comunque, fosse nulla la notificazione della citazione, eseguita ai sensi dell'art. 330 cpv. c.p.c., non applicabile alla ipotesi di decesso avvenuto prima della pubblicazione della sentenza. Propone ricorso per cassazione con un motivo NG DI. Non hanno presentato difese MO IA e LO IL, SA ed RD.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunzia la ricorrente la violazione degli artt. 141, 170 e 330 c.p.c., osservando che gli eredi erano stati espressamente indicati dal difensore di LO AZ negli scritti difensivi di primo grado e comunque avevano proceduto esecutivamente, in forza della ingiunzione dichiarata provvisoriamente esecutiva, a mezzo dello stesso difensore del de cuius.
Il ricorso non merita di essere accolto.
Stabilisce l'art. 330 I° comma c.p.c. che la impugnazione, non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata, possa essere notificata o presso il procuratore costituito nel giudizio a quo, ovvero nella residenza dichiarata o nel domicilio espressamente eletto per quel giudizio e non anche nella residenza o nel domicilio della parte personalmente.
Aggiunge il capoverso:" L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza"; formalità questa che si riconosce essere consentita solo nei casi in cui la morte della parte sia avvenuta dopo tale notificazione (Cass. 7311/1996; 7953 e 3457/1994; 8259/1987; 6007/1984) e ciò per il fatto che nel giudizio di impugnazione, dovendo la vocatio in ius essere rivolta al soggetto specificamente individuato, cui compete la partecipazione al giudizio, l'atto non può che essere diretto a lui e, nel caso di pluralità di soggetti, a ciascuno di essi, individualmente e separatamente, con la conseguenza che, ove ciò non avvenga, si verifica la nullità della impugnazione, suscettibile di sanatoria solo con la costituzione degli eredi, che avvenga quando ancora non sia decorso il termine annuale di impugnazione, non essendo la notificazione della sentenza impugnata idonea a fare decorrere quello breve ( Cass. SS.UU. 11394/1996; Cass. 7446/1997). Altrettanto pacifico è che la morte della parte non determina automaticamente l'estinzione della procura ad litem, quando tale evento si verifichi nel corso del giudizio di merito e, quindi, tra il momento della costituzione e quello di chiusura della udienza di discussione;
per cui, nel caso non venga dichiarata o notificata dal procuratore costituito, la posizione giuridica della parte pur deceduta resta stabilizzata rispetto alle altre parti e al giudice, come quella di persona ancora esistente (Cass. 8263 e 1540/1996; 7495 e 4721/1995; 10595 e 10350/1994; SS.UU. 1228, 1229, 1230/1984), anche oltre il grado in cui l'evento si è verificato (Cass. 4237, 2873 e 1441/1997; 4721 e 791/1995; 10350/1994 ). A fronte del quadro normativo e dell'orientamento giurisprudenziale indicati, corretta si appalesa la decisione impugnata. Pacifiche essendo le circostanze di fatto, che l'evento interruttivo della morte di LO AZ è avvenuta tra la costituzione in primo grado e la chiusura della discussione;
che di esso il procuratore costituito ha omesso la dichiarazione;
che la sentenza non è stata mai notificata e che la impugnazione della NG è stata proposta nei confronti di MO IA, LO IL, LO SA e LO RD, ritenuti eredi della parte costituita, ed è stata notificata presso il difensore di quest'ultima, nessun dubbio può sussistere sulla conclusione che ne ha tratto la corte territoriale, quanto alla nullità della notificazione della impugnazione, che avrebbe potuto essere eseguita presso il procuratore del deceduto, in forza del principio di ultrattività del mandato e di stabilizzazione delle parti processuali, solo ove la impugnazione fosse stata proposta nei suoi confronti;
mentre invece, ove si fosse inteso, come nella specie, impugnare la sentenza contro gli eredi, l'atto di appello avrebbe dovuto essere notificato personalmente a ciascuno , ai senso degli artt. 137 ss. c.p.c..
La forma praticata della notificazione agli eredi personalmente e individualmente, ma presso il procuratore costituito della parte deceduta, non corrisponde ad alcuna delle ipotesi normative prima considerate e realizza, per l'assoluta carenza di potere rappresentativo del difensore nei confronti delle specifiche persone degli eredi, una ipotesi di nullità - della cui sanabilità non è dato discutere, in mancanza di costituzione degli eredi - posto che l'art. 330 cpv. c.p.c., che consente la notifica presso di lui, quando, peraltro, l'evento interruttivo della morte abbia seguito la notificazione della sentenza, la concepisce esclusivamente in termini di impugnazione notificata collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto.
Nè il ricorso proposto può trovare sostegno nella invocata giurisprudenza (Cass. 1865/1997), che, nei termini stessi in cui è stata riportata, offre soluzioni di segno contrario alla tesi prospettata, in quanto, nel richiamare il principio di ultrattività del mandato, ribadisce il potere del procuratore costituito in primo grado di " ricevere la notificazione della impugnazione " e di proporre appello, ove munito di procura anche per giudizio di II° grado," in rappresentanza della parte defunta", persona ancora processualmente esistente.
Le considerazioni che precedono sono assorbenti di ogni altro rilievo, che attiene alla incertezza dei soggetti passivamente legittimati alla impugnazione.
Nulla va disposto con riguardo alle spese, in mancanza di difese degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma 9 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria l'11 gennaio 2002