Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 42045
CASS
Sentenza 6 novembre 2008

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla corte di appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo può essere esercitata anche successivamente al provvedimento che ha disposto la consegna, purché anteriormente alla materiale sua esecuzione e solo dopo aver interpellato - anche se non necessariamente in un contesto di udienza - l'interessato e il suo difensore. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione di rinvio della consegna adottata "de plano" dalla corte di appello).

Commentario1

  • 1MAE esecutivo prevale su esigenze processuali italiane (Cass. 21323/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 settembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 42045
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42045
Data del deposito : 6 novembre 2008

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