Sentenza 9 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2001, n. 9313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9313 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 3/01 REPUBBLICA ITALIAN. IN NOME DEL POPOLO DICASSAZIONE9 3 1 LA CORTES Oggetto IONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 4328/99 RAVAGNANI Rel. Consigliere Cron. 21397 Dott. Erminio Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 09/04/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: BU ON, ID ON, GI AN, IC AT, AR ME, LA TA NI, NN EL, EL PP, NO NI, VI AF, UI ON, CA ON ES, IS ON, CC IA vedova LORICA SAVERIO, elettivamente domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CANDIANO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrenti - contro 2001 FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI 1687 -1- E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA S RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato CORBO NI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 965/98 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 29/10/98 R.G.N. 1169/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato CANDIANO;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 8 2 3 4 Svolgimento del processo I ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Pretore del lavoro di Foggia esponendo che erano stati dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato e che erano stati collocati a riposo a norma dell'art. 1, quarto comma, legge n. 141 del 1990, in base al quale veniva attribuito un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, valevole sia ai fini della pensione, sia ai fini della buonuscita. Aggiungevano che il contratto collettivo del 1990 aveva previsto un incremento retributivo scaglionato nel tempo dal 1° giugno 1990 e fino al 1° gennaio 1992, e lamentavano però che l'AF (ente previdenziale dei ferrovieri), nel determinare l'ultimo stipendio erogato, aveva calcolato solo il primo aumento contrattualmente pattuito, mentre avrebbe dovuto considerarsi come rilevante, ai fini di tale determinazione, l'aumento di servizio di sette anni, e, quindi, non l'ultimo stipendio effettivamente erogato, ma quello risultante dagli incrementi previsti. Chiedevano pertanto che l'AF fosse condannato al pagamento delle differenze dovute sull'indennità di buonuscita. La s.p.a. Ferrovie dello Stato, subentrata all'AF in forza della legge n. 537 del 1993, opponeva l'infondatezza delle domande. Il Pretore adito rigettava le domande. I soccombenti interponevano distinti gravami, poi riuniti, cui resisteva l'ente convenuto. All'udienza di discussione gli stessi eccepivano il difetto di legittimazione processuale della resistente, con la conseguente nullità della sua costituzione. Il Tribunale di Foggia rigettava anzitutto l'eccezione sollevata dagli appellanti, osservando che il rappresentante legale della società aveva legittimamente conferito al direttore generale, che aveva poteri di rappresentanza sostanziale ed era quindi da considerare institore, una procura speciale con poteri di rappresentanza anche 3 processuale. Rigettava poi nel merito l'appello osservando che la contrattazione collettiva non si pone in contrasto con la legge n. 141 del 1990 e che pertanto correttamente è stata calcolata l'indennità di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio effettivamente erogato al momento del collocamento a riposo e non su quello successivamente maturabile fino all'ultimo scaglione contrattuale. In considerazione della natura non previdenziale della controversia, infine, condannava gli appellanti alla rifusione delle spese giudiziali. Avverso questa sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo dieci motivi di censura, cui resiste con controricorso, illustrato con memoria, la Ferrovie dello Stato – società di trasporti e servizi per azioni. Motivi della decisione Con il primo motivo, deducendosi violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed omissione della motivazione, si assume che il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a trattare la sola questione concernente l'interpretazione da dare all'espressione "ultimo stipendio" in relazione alla legge n. 141 del 1990, così trascurando la medesima questione in relazione all'art. 96 del contratto collettivo. Con i motivi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, si denunciano distintamente: la violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 cod. civ. (in relazione al criterio della valutazione complessiva delle clausole) nella interpretazione dell'art. 96, punto 3, del contratto collettivo del 1990 dei ferrovieri;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. (in relazione al criterio letterale) nella interpretazione dell'art. 96, punto 4, del citato contratto;
4 la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. (in relazione al nella criterio storico sistematico), nonché insufficienza della motivazione interpretazione del medesimo art. 96; la violazione dell'art. 1366 cod. civ. (in relazione al criterio della buona fede) nella interpretazione dell'art. 96, punto 4; la violazione degli artt. 1363 e 1367 cod. civ. (in relazione ai criteri letterale, logico e sistematico), nella interpretazione del complesso normativo costituito dagli artt. 38 n. 5 e 96 n. 4 del contratto collettivo. Con l'ottavo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge n. 829 del 1973, nonché dell'art. 12 delle preleggi, si assume che l'espressione "ultimo stipendio" di cui al citato art. 14 debba essere interpretata, in presenza di aumenti stipendiali a scaglioni, come ultimo stipendio risultante, dopo la cessazione del rapporto, dal calcolo del complesso degli importi di detti aumenti, e non come ultimo stipendio individuato al momento di detta cessazione. Si precisa al riguardo che, d'altra parte, anche il T.U. n. 1092 del 1973, all'art. 40, utilizza l'espressione “ultimo stipendio" con riferimento alla pensione e si è affermata ripetutamente la computabilità di tutti gli aumenti scaglionati. Con il nono motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., si assume che il Tribunale abbia erroneamente provveduto sulle spese giudiziali, per aver ritenuto la natura retributiva e no previdenziale dell'indennità di buonuscita, senza considerare che questa viene corrisposta su base contributiva e non retributiva e che nel periodo in contestazione essa era erogata non già dal datore di lavoro, ma da un ente diverso (l'AF). Con il decimo motivo, infine, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 75, terzo comma, cod. proc. civ., 2381 e 2384 cod. civ., si denuncia la nullità della 5 costituzione della società Ferrovie dello Stato nel giudizio di merito, in quanto l'amministratore delegato, legale rappresentante, nel nominare il procuratore speciale, conferendogli la rappresentanza processuale in tutti i giudizi nell'ambito dell'area territoriale avrebbe ecceduto dai propri poteri. Infatti, il consiglio di amministrazione, con propria delibera, avrebbe limitato il potere del legale rappresentante di delegare a terzi la rappresentanza solo in relazione a singoli giudizi. Il primo motivo è manifestamente infondato, per la evidente contraddittorietà con quanto dedotto nel secondo motivo. Quest'ultimo, infatti, reca la doglianza di erronea interpretazione proprio dell'art. 96 del contratto collettivo, rendendo così palese che comunque il Tribunale non ha certamente omesso di pronunciarsi su detto punto. I successivi sei motivi (secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo) - che possono congiuntamente esaminarsi, stante la loro connessione derivante dalla comune destinazione alla denuncia di vizi logico – giuridici nel procedimento ermeneutico delle clausole contrattuali rilevanti - non sono fondati. Sulla questione che essi propongono la Corte si è già ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza 20 ottobre 1998, n. 10400, ha enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata la soluzione della questione interpretativa che limiti l'operatività di tale attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne rifiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita. Questa soluzione, infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valorizza un 6 AR elemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando, di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto personale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle connotazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso. E' invero appena il caso di rilevare al riguardo che il trattamento pensionistico ha per sua natura carattere continuativo, mentre l'indennità di buonuscita matura una volta per tutte al momento della cessazione del rapporto e la relativa obbligazione dell'ente datore di lavoro si esaurisce con il pagamento immediato in un'unica soluzione, sicché è evidentemente non correlabile l'entità della prestazione all'evento futuro, costituito dalle maggiorazioni stipendiali soltanto previste dal contratto collettivo, non ancora verificatosi. Per quanto concerne, poi, l'ottavo motivo, si rileva che la Corte, con la sentenza 5 dicembre 1998, n. 12363, ha enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorirne l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica: donde la conseguenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente percepita nell'ambito del 7 rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso. A quest'orientamento, che conduce inequivocabilmente all'affermazione di infondatezza dei motivi in esame del ricorso e che è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (v., fra le altre conformi, Cass. 5 ottobre 1999, n. 11080; Id., 18 aprile 2000, n. 5042; Id., 23 giugno 2000, n. 8558), il Collegio reputa di doversi conformare, perché le difese di parte ricorrente non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi dalla Corte nelle ricordate occasioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte medesima dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, atteso il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. Considerazioni non dissimili si impongono nell'esame dei successivi motivi di ricorso, ugualmente affidati a ragioni che la Corte ha già ripetutamente disatteso Circa la pretesa violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., denunciata con il nono motivo, si rileva che la tesi della natura previdenziale dell'indennità di buonuscita erogata dall'AF ai ferrovieri, pur originariamente condivisa dalla giurisprudenza, è stata, nella successiva evoluzione di questa, sostanzialmente abbandonata. Invero, si è preso atto (v. in particolare, per la specifica indicazione delle ragioni di siffatta evoluzione Cass. 18 aprile 1998, n. 3977) che nell'attuale quadro normativo, e in particolare a seguito della sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 8 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme dalle quali consegue l'esclusione del computo della indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio, sulla base della natura retributiva di queste ultime e della unitarietà della categoria delle indennità di fine rapporto, deve attribuirsi all'indennità di buonuscita spettante ai ferrovieri, sia quando erogata dall'AF, sia quando erogata, dopo la soppressione di quest'ente, direttamente dal datore di lavoro un carattere preminentemente retributivo e non previdenziale, a prescindere dai soggetti tenuti alla sua corresponsione e dei diversi meccanismi di alimentazione della provvista finanziaria. Quest'orientamento, confermato ancora dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 106 del 1996) e costantemente recepito dalla giurisprudenza ordinaria (cfr., ex multis, Cass. 10 aprile 2000, n. 4535; Id., 19 novembre 1998, n. 11693; Id., 16 maggio 1998, n. 4947; Id., 18 aprile 1998, n. 3977; Id., 27 agosto 1997, n. 8097), è stato anche ribadito dalle Sezioni unite della Corte (cfr., fra le ultime, le sentenze 20 aprile 1998, n. 4018 e 12 aprile 2000, n. 130), sì da potersi ritenere jus receptum, che il Collegio, a sua volta, condivide e fa proprio, desumendone l'erroneità dell'assunto di parte ricorrente circa la soggezione della presente controversia al regime delle spese processuali dettato dal citato art. 152 disp. att. cod. proc. civ., per le controversie previdenziali. Infine, a confutazione delle doglianze esposte col decimo motivo, si richiama, per tutte, la sentenza n. 4666 del 1998, con la quale le Sezioni unite della Corte hanno posto in luce che la procura conferita, anche a fini di rappresentanza processuale, dal legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato a dirigenti preposti ad un settore aziendale, come quello degli affari legali presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una preposizione institoria dei nominati procuratori speciali ad un 9 coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore dell'essere oggetto di controversia. In buona sostanza, in presenza di rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte evenienze>>. Con la medesima sentenza è stato, inoltre sottolineato che l'ausiliare undipendente dell'imprenditore, il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di determinato settore aziendale, si da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una "contemplatio domini", ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa>>. Orbene, il Collegio condivide e fa proprie queste osservazioni, dalle quali si desume non solo che la procura in contestazione conferisce al procuratore poteri sostanziali e processuali ad un tempo, ma anche che tale conferimento non è indiscriminato e riguarda, per contro, un numero determinato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del procuratore, sicché non ne risulta alcun vulnus né al principio statutario della legittimazione esclusiva del Consiglio di Amministrazione al conferimento del potere rappresentativo della società (del quale non v'è, nella specie, trasmigrazione a terzi nella sua integralità, ma solo relativamente al compimento di un numero definito di affari), né alla regola posta dallo stesso Consiglio della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. 12 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 10 Il ricorrente, stante la sua soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre ai relativi onorari, liquidati in complessive lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in lire 73000 oltre a lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per onorari. Così deciso in Roma il 9 aprile 2001 IL PRESIDENTE Vinclure Tresse IL CONSIGLIERE - ESTENSORE hu w. Paragnani I D A 0 3 S , 1 S 3 O . A 5 L T T L R , . O A A N IL CANCELLIERE ' R S L I E L Depositate in Cancelleria 3 P D E 7 S - D I A 9 LUG. 2001 8 T I N - S S 1 G O N 1 aggi, O E P S A M E IL CANCELLIERE I D I G A E A G , D E O O L T E R T T T I S N A I R I E L G S D L E E E R O D 11