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Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/07/2023, n. 32446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32446 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da OT AL NO, nato a [...] il [...] OT MO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 3/11/2022 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso di MO OT e di annullare la sentenza impugnata limitatamente ad AL RI OT con rinvio alla Corte d'appello di Brescia per nuovo esame in punto di sospensione condizionale. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32446 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 novembre 2022 la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 15 dicembre 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MO OT in ordine al reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo c) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e ha, di conseguenza, rideterminato la pena principale e accessoria e revocato la confisca per equivalente disposta nei confronti dello stesso MO OT in relazione a tale capo, confermando la dichiarazione di responsabilità dello stesso MO OT in ordine alle residue contestazioni del medesimo reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi d), e), f) e g), ascrittogli quale amministratore di fatto della RCK S.r.l. e della IMCO S.r.l., e anche quella di AL NO OT per le contestazioni del medesimo reato di cui ai capi e) e f), ascrittogli quale amministratore di diritto della suddetta IMCO :S.r.l. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AL NO OT, lamentando, con unico motivo, l'errata applicazione di disposizioni di legge penale con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ha esposto che il Tribunale di Bergamo nella motivazione della sentenza di primo grado aveva dato atto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale beneficio, che però non era stato indicato nel dispositivo e che la Corte d'appello, investita della relativa richiesta, aveva nuovamente escluso, ritenendolo non riconoscibile per essere l'imputato gravato da un precedente penale per il reato di furto e non consentendo tale precedente condanna la formulazione di un giudizio prognostico positivo. Tali considerazioni sarebbero, però, ad avviso del ricorrente, errate, in quanto la condanna per furto era stata pronunciata successivamente alla realizzazione delle condotte contestate (risalendo al 16/12/2016 la presentazione dell'ultimo modello F24 con cui erano state realizzate le compensazioni illecite contestate), essendo divenuto definitivo il relativo decreto penale il 17/7/2017, e da tale condanna erano decorsi oltre cinque anni, con la conseguente estinzione di tale reato ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., con la conseguente possibilità del riconoscimento del beneficio, i cui presupposti erano tra l'altro già stati ritenuti sussistenti dal Tribunale. Ha pertanto chiesto l'annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa al diniego del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. L. 2 3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche MO OT, che lo ha affidato a unico motivo con cui ha lamentato l'errata applicazione di disposizioni di legge penale con riferimento alla attribuzione della veste di amministratore di fatto. Dopo aver ricordato che la prova della veste di amministratore di fatto presuppone l'accertamento della sussistenza di una serie di indici rivelatori della esistenza del potere di amministrazione e del suo esercizio continuativo e significativo, ne ha evidenziato la mancanza, sia quanto alla RCK S.r.l., di cui al capo d), essendovi stata solo una saltuaria ingerenza nella gestione di tale società, sia quanto alla IMCO S.r.l., di cui ai capi e), f) e g), che era amministrata di diritto dal padre e coimputato, AL NO OT, circostanza questa che rendeva inverosimile la contestata ingerenza nell'attività gestoria. 4. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di AL NO OT, in considerazione del denunciato contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado, e per l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di MO OT, alla luce della adeguatezza della motivazione a proposto della sua veste di amministratore di fatto. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso proposto da AL NO OT è fondato. Il ricorrente si duole del diniego del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena a causa della mancata considerazione dell'effetto estintivo conseguente alla mancata commissione di reati successivamente alla emissione del decreto penale di condanna per furto, che, ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., determina l'estinzione del reato e di ogni altro effetto penale della condanna e non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello di Brescia, nel negare il beneficio, ha evidenziato la condanna per furto riportata dall'imputato, omettendo di considerare tale effetto estintivo, non risultando, sulla base di quanto esposto nella sentenza impugnata, né dal certificato penale del ricorrente, che nel quinquennio successivo alla definitività del decreto, ossia dal 17/7/2017, l'imputato abbia commesso altri reati, cosicché la Corte d'appello ha fondato sia il rilievo di una preclusione ai sensi dell'art. 163 cod. pen., sia il giudizio prognostico negativo formulato sul conto del ricorrente, su un presupposto errato, costituito da tale precedente condanna, che, però, è relativa, per quanto emerge dagli atti, a un reato estinto e improduttivo di effetti penali e anche di ostacoli alla concessione del beneficio della sospensione 3 1,1 condizionale della pena. Sulla base di quanto emerge dagli atti tal effetto si è, infatti, verificato anteriormente alla sua subordinazione al pagamento della pena pecuniaria, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, che quindi costituiva adempimento non necessario per la verificazione dell'effetto estintivo invocato dal ricorrente. Ne consegue la necessità di un nuovo esame sul punto, da condurre tenendo conto degli effettivi precedenti penali dell'imputato e di tutti gli elementi sulla base dei quali compiere il giudizio prognostico di cui all'art. 163 cod. pen. 2. Il ricorso proposte da MO OT è manifestamente infondato, essendo volto, peraltro in modo generico, privo di autentico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, a conseguire una rivisitazione e una riconsiderazione delle risultanze istruttorie, onde pervenire a una loro lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, hanno affermato la configurabilità in capo a MO OT della qualifica di amministratore di fatto della IMCO S.r.l. e della RCK S.r.l. sottolineando, sulla base di quanto riferito dai testi escussi, che MO OT si presentava come l'unico referente sia della RCK sia della IMCO (tanto che con lui il teste AG aveva condotto le trattative per la locazione di un locale in Castelli Calepio), che egli si occupava delle determinazioni relative alle assunzioni del personale (come riferito dal ragionier Corna), e che vi era piena continuità tra la RCK e la IMCO, presso la cui sede MO OT era costantemente presente (tanto da occuparsi anche della assunzione della dipendente LU NE, alla quale aveva anche successivamente accordato un aumento di stipendio): si tratta di considerazioni idonee ad affermare l'esercizio stabile e continuativo di ampi e rilevanti poteri gestori da parte di MO OT e che questi con il ricorso per cassazione ha censurato esclusivamente sul piano della valutazione delle prove, che non sono state considerate dalla Corte d'appello in modo manifestamente illogico e, dunque, non sono suscettibili di rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di AL NO OT limitatamente alla riconoscibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, mentre il ricorso proposto da MO OT deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità di tale ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. o k 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Rol:a AL NO limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Dichiara irrevocabile la parte della sentenza concernente l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di OT MO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/6/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso di MO OT e di annullare la sentenza impugnata limitatamente ad AL RI OT con rinvio alla Corte d'appello di Brescia per nuovo esame in punto di sospensione condizionale. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32446 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 novembre 2022 la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 15 dicembre 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MO OT in ordine al reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo c) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e ha, di conseguenza, rideterminato la pena principale e accessoria e revocato la confisca per equivalente disposta nei confronti dello stesso MO OT in relazione a tale capo, confermando la dichiarazione di responsabilità dello stesso MO OT in ordine alle residue contestazioni del medesimo reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi d), e), f) e g), ascrittogli quale amministratore di fatto della RCK S.r.l. e della IMCO S.r.l., e anche quella di AL NO OT per le contestazioni del medesimo reato di cui ai capi e) e f), ascrittogli quale amministratore di diritto della suddetta IMCO :S.r.l. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AL NO OT, lamentando, con unico motivo, l'errata applicazione di disposizioni di legge penale con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ha esposto che il Tribunale di Bergamo nella motivazione della sentenza di primo grado aveva dato atto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale beneficio, che però non era stato indicato nel dispositivo e che la Corte d'appello, investita della relativa richiesta, aveva nuovamente escluso, ritenendolo non riconoscibile per essere l'imputato gravato da un precedente penale per il reato di furto e non consentendo tale precedente condanna la formulazione di un giudizio prognostico positivo. Tali considerazioni sarebbero, però, ad avviso del ricorrente, errate, in quanto la condanna per furto era stata pronunciata successivamente alla realizzazione delle condotte contestate (risalendo al 16/12/2016 la presentazione dell'ultimo modello F24 con cui erano state realizzate le compensazioni illecite contestate), essendo divenuto definitivo il relativo decreto penale il 17/7/2017, e da tale condanna erano decorsi oltre cinque anni, con la conseguente estinzione di tale reato ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., con la conseguente possibilità del riconoscimento del beneficio, i cui presupposti erano tra l'altro già stati ritenuti sussistenti dal Tribunale. Ha pertanto chiesto l'annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa al diniego del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. L. 2 3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche MO OT, che lo ha affidato a unico motivo con cui ha lamentato l'errata applicazione di disposizioni di legge penale con riferimento alla attribuzione della veste di amministratore di fatto. Dopo aver ricordato che la prova della veste di amministratore di fatto presuppone l'accertamento della sussistenza di una serie di indici rivelatori della esistenza del potere di amministrazione e del suo esercizio continuativo e significativo, ne ha evidenziato la mancanza, sia quanto alla RCK S.r.l., di cui al capo d), essendovi stata solo una saltuaria ingerenza nella gestione di tale società, sia quanto alla IMCO S.r.l., di cui ai capi e), f) e g), che era amministrata di diritto dal padre e coimputato, AL NO OT, circostanza questa che rendeva inverosimile la contestata ingerenza nell'attività gestoria. 4. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di AL NO OT, in considerazione del denunciato contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado, e per l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di MO OT, alla luce della adeguatezza della motivazione a proposto della sua veste di amministratore di fatto. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso proposto da AL NO OT è fondato. Il ricorrente si duole del diniego del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena a causa della mancata considerazione dell'effetto estintivo conseguente alla mancata commissione di reati successivamente alla emissione del decreto penale di condanna per furto, che, ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., determina l'estinzione del reato e di ogni altro effetto penale della condanna e non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello di Brescia, nel negare il beneficio, ha evidenziato la condanna per furto riportata dall'imputato, omettendo di considerare tale effetto estintivo, non risultando, sulla base di quanto esposto nella sentenza impugnata, né dal certificato penale del ricorrente, che nel quinquennio successivo alla definitività del decreto, ossia dal 17/7/2017, l'imputato abbia commesso altri reati, cosicché la Corte d'appello ha fondato sia il rilievo di una preclusione ai sensi dell'art. 163 cod. pen., sia il giudizio prognostico negativo formulato sul conto del ricorrente, su un presupposto errato, costituito da tale precedente condanna, che, però, è relativa, per quanto emerge dagli atti, a un reato estinto e improduttivo di effetti penali e anche di ostacoli alla concessione del beneficio della sospensione 3 1,1 condizionale della pena. Sulla base di quanto emerge dagli atti tal effetto si è, infatti, verificato anteriormente alla sua subordinazione al pagamento della pena pecuniaria, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, che quindi costituiva adempimento non necessario per la verificazione dell'effetto estintivo invocato dal ricorrente. Ne consegue la necessità di un nuovo esame sul punto, da condurre tenendo conto degli effettivi precedenti penali dell'imputato e di tutti gli elementi sulla base dei quali compiere il giudizio prognostico di cui all'art. 163 cod. pen. 2. Il ricorso proposte da MO OT è manifestamente infondato, essendo volto, peraltro in modo generico, privo di autentico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, a conseguire una rivisitazione e una riconsiderazione delle risultanze istruttorie, onde pervenire a una loro lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, hanno affermato la configurabilità in capo a MO OT della qualifica di amministratore di fatto della IMCO S.r.l. e della RCK S.r.l. sottolineando, sulla base di quanto riferito dai testi escussi, che MO OT si presentava come l'unico referente sia della RCK sia della IMCO (tanto che con lui il teste AG aveva condotto le trattative per la locazione di un locale in Castelli Calepio), che egli si occupava delle determinazioni relative alle assunzioni del personale (come riferito dal ragionier Corna), e che vi era piena continuità tra la RCK e la IMCO, presso la cui sede MO OT era costantemente presente (tanto da occuparsi anche della assunzione della dipendente LU NE, alla quale aveva anche successivamente accordato un aumento di stipendio): si tratta di considerazioni idonee ad affermare l'esercizio stabile e continuativo di ampi e rilevanti poteri gestori da parte di MO OT e che questi con il ricorso per cassazione ha censurato esclusivamente sul piano della valutazione delle prove, che non sono state considerate dalla Corte d'appello in modo manifestamente illogico e, dunque, non sono suscettibili di rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di AL NO OT limitatamente alla riconoscibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, mentre il ricorso proposto da MO OT deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità di tale ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. o k 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Rol:a AL NO limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Dichiara irrevocabile la parte della sentenza concernente l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di OT MO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/6/2023