Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2003, n. 15525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15525 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
ITALIANA15525/65 IN NOME DEL TOPO ITALIANO'5h R.G.N.10415/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron.31567 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 21.5.03 Dott. Sergio MATTONE Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MA PA, elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n.43, presso l'avv.PA Mosca, che, unitamente all'avv. Anselmo Torchia, lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
2883
contro
POSTE ITALIANE s.p.a, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n.190 presso la Direzione affari legali della 10 società, rappresentata e difesa per procura a margine dall'avv. Anna Maria Rosaria Ursino;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.5438 del 28.4.2000, R.G. n.712/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.5.03 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi l'avv. De Ferrari, per delega avv. Torchia, e avv. Ursino;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28.4.2000 il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto da MA PA nei confronti di Poste Italiane s.p.a., avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il rigetto delle domande dirette all'inquadramento nella qualifica di quadro primo livello e alla retribuzione dello straordinario. Premesso che la declaratoria della qualifica rivendicata richiede:"elevata preparazione professionale e la responsabilità di gestione di grandi unità organiche", mentre per quella rivestita di quadro di secondo livello è richiesta “una preparazione professionale specializzata di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza", rilevava che dalla deposizione di due testi era emerso che ung l'Agenzia di base di Milano Isola era la grande unità organica con 240 dipendenti, -2- mentre OS, cui è preposto il MA, costituisce un reparto di essa;
riteneva quindi che correttamente il MA era stato inquadrato nel secondo livello, competendo il primo solo al preposto all'Agenzia. pez In ordine allo straordinario rilevava che quadri, impiegati direttivi svincolati da orario per legge, è prevista contrattualmente l'indennità di funzione che ha lo scopo di retribuire fofettariamente il lavoro oltre l'orario. Nel caso del MA era stata accertata una prestazione media di straordinario di mezzora che doveva ritenersi compensata dalla indennità. Propone ricorso per cassazione il MA affidato a due motivi, resiste con controricorso la Poste Italiane s.p.a. che ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE l Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e seguenti del c.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il MA deduce che da un documento risulta la preposizione ad una sezione autonoma, che la sua attività era svolta in totale autonomia dal preposto all'agenzia, che non era soltanto un cassiere ma il preposto agli uffici finanziari con elevata specializzazione. Aggiungera che la sentenza non aveva motivato sulla circostanza che l'Ente Poste aveva adottato una classificazione degli uffici attribuendo la qualificazione di grande unità organica agli uffici con almeno 20 dipendenti, mentre quello diretto dal MA ne aveva 24. -3- Le censure sono inammissibili in quanto non censurano la logicità dell'accertamento di fatto, né indicano quali siano state le specifiche violazioni delle norme sulla interpretazione dei contratti, ma contrappongono una diversa ricostruzione del fatto senza indicare e trascrivere gli elementi probatori acquisiti al processo che la fonderebbero e che renderebbero illogica la motivazione della sentenza impugnata. Così è contestata la natura di reparto dell'ufficio Banco Posta della grande unità costituita dall'Agenzia di Milano Isola, accertata dal Tribunale sulla base delle deposizioni di due testimoni, senza indicare da quale prova risulti che le Poste avrebbero attribuito la qualifica di grande unità organica anche agli uffici con almeno 20 dipendenti. Si afferma la completa autonomia operativa del MA, mentre il Tribunale ha accertato attraverso detti testi che la sua attività era coordinata dal Sono. preposto all'Agenzia. Non infine, indicate gli elementi per i quali la sua specializzazione debba considerarsi elevata. Con il secondo motivo il MA, deducendo la violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione agli artt.9, 12, 68, 69 e 72 del CCNL del personale delle Poste ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.), il ricorrente trascritti gli articoli del ccnl secondo cui Straordinario in tema di straordinario, contesta il rilievo della sentenza cha potzebbe l'accertamento della misura di esso non possa essere fatto sul prospetto esibito, in esso quanto ricorrente firmava in entrata ed in uscita, indicando l'orario. In secondo luogo deduce che lo straordinario costantemente prestato deve essere retribuito in forza del principio della proporzionalità della retribuzione. -4- ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Le censure sono infondate. Non è censurabile sul piano logico la motivazione della sentenza impugnata ove ha ritenuto la mancanza di valore probatorio del prospetto dell'orario prodotto dal lavoratore, costituendo esso una mera allegazione che doveva essere sorretta da una prova. Il ricorrente assume, implicitamente, la corrispondenza del prospetto esibito al registro nel quale venivano apposte le firme con l'orario di entrata e di uscita, ma non indica quale prova abbia offerto di tale corrispondenza. Ferma restando quindi la misura media di mezzbra dello straordinario giornaliero prestato accertata dal Tribunale, ed esclusa quindi quella misura della prestazione eccessiva, che fonda anche per gli impiegati direttivi il diritto alla sua retribuzione, il Tribunale, in base al tenore letterale dell'art.68 del c.c.l., ha correttamente ritenuto che l'indennità di funzione corrisposta ai quadri retribuisca forfettariamente detto straordinario. Va esclusa quindi anche la dedotta violazione del principio della proporzionalità della retribuzione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 26,00 + oltre € 1.500,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 21.5.2003 Il Presidente Il Consigliere est Femanh -5- % Co ntfauelle Depositato in Cancelleria S 16 OTT.2003 A B E R oggi, P U S CANCELLERE