Sentenza 9 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2002, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL P0 01 69 /02 REPUBBLICA ITALIANA 1 LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE Oggetto papamento SEZIONE SECONDA CIVILE Co uspetting appalto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 8460/99 - Cron. 287 Consigliere- Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 46 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere- - Consigliere- Ud.29/03/01Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO CA Trombette est Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA FT2 sul ricorso proposto da: RR IN, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SCILLIA GIUSEPPE, Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE giusta delega in atti;
dal Sig.
1.55 per diritti - ricorrente il-9 GEN 2002. IL CANCELLIERE
contro
LE CA, elettivamente domiciliato in ROMA CANCELLERIA MAMELI 9, presso lo studioP.ZZA A. ZOAGLI dell'avvocato GIANCARLO BEVILACQUA, che lo difende unitamente all'avvocato MARASCO LELIO, giusta delega 2001 in atti;
controricorrente 554 -1- avverso la sentenza n. 477/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 16/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. e. desiguata, a sequito dell'intervenuto decesso del relatore, la dott. CA ET quale extensore della suiteuxa FT2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato l'11 luglio 1986 MI LL titolare di un'impresa edile premesso che con scritture private del 25 gennaio 1983 e del 18 luglio successivo NZ CE gli aveva commesso la realizzazione di alcune strutture portanti e l'esecuzione di opere di tamponatura, tramezzatura ed intonacatura di un edificio abitativo eretto in Lamezia Terme, come da progetto, convenendosi i prezzi delle opere per categorie di lavori;
che la natura del terreno FT2 aveva reso necessari un incremento delle strutture portanti e la conseguente lievitazione dei costi e dei prezzi;
che, in particolare, dopo la consegna delle opere, avvenuta nel dicembre 1984, il committente, eseguiti alcuni lavori, aveva pagato solo acconti negando il saldo del prezzo convenne il CE, dinanzi al tribunale di Lamezia Terme, perché fosse condannato al pagamento del residuo debito. Costituitosi il convenuto negò di dovere alcunché affermando di aver saldato il dovuto con l'emissione di venticinque assegni bancari, prodotti in copia fotostatica, in favore dell'appaltatore. Inoltre il CE avendo dedotto 3 che le opere eseguite presentavano vizi difformità la cui eliminazione avevano determinato esborsi, chiese in via riconvenzionale che il LL perché fosse condannato al risarcimento del danno conseguente. Compiuta l'istruttoria, con l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di una consulenza di ufficio, con sentenza del 17 aprile 1997, il tribunale adito fissato in £. 180.300.000 valore delle opere, detratte da detta somma quella 17.493.000 per le opere commesse ma nondi £. FTz eseguite, nonché £. 113.000.000 quanto pagato dal committente, del quale rigettò la domanda riconvenzionale per tardiva denunzia dei vizi rispetto alla consegna delle opere, lo condannò al pagamento della somma di £. 49.056.080 oltre agli interessi ed alla svalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo (detratta dalla prima quanto dovuto per i secondi). Su impugnazione del CE, cui resistette il IL, la corte d'appello di Catanzaro con istanza del 16.9.98 ha respinto l'impugnazione. Per quel che in questa sede interessa, ha osservato la corte territoriale che il tribunale aveva correttamente distinto i lavori eseguiti ! dall'appaltatore dalle opere compiute dal committente, sulla scorta delle risultanze della prova testimoniale. In particolare quel giudice aveva ritenuto attendibile quanto riferito dal teste Giuseppe NN, benché genero dell'attore, avuto riguardo alla coerenza di quanto riferito dal teste anche in relazione alle altre risultanze istruttorie, testimoniali e documentali;
il consulente tecnico di ufficio aveva proceduto alla liquidazione dei prezzi delle opere sulla FT2 scorta di quelli convenuti dalle parti e, per le opere previamente non concordate, di quelli correnti sul mercato. Corretta era la pronunzia di rigetto della domanda riconvenzionale poiché il teste Cimino aveva riferito la contestazione di vizi e difformità a lavori in corso d'opera ma non a quella risultante dalla sua consegna avvenuta nel dicembre 1984; cosicché era ampiamente ed inutilmente decorso il termine di decadenza dalla garanzia fissato dall'art. 1667 c.c. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo quattro motivi di doglianza, ricorre il CE;
resiste con controricorso il IL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e secondo motivo il CE denunzia "la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. in relazione al disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c.". La corte di merito - osserva il ricorrente con il 1° motivo disattendendo i fatti pacifici e gli esiti del mezzo di prova testimoniale e documentale, ha valorizzato le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, certamente erronea perché contrastante, con quegli esiti, e con le concordi affermazioni delle parti, in ordine alla Tz F identificazione delle opere eseguite dal CE;
contrastante altresì, quanto alla determinazione del prezzo delle diverse categorie dei lavori con quanto espressamente convenuto dagli stipulanti nelle convenzioni rappresentate dalle scritture private del 25 gennaio e del 18 luglio 1983. Inoltre la corte territoriale (osserva il ricorrente con il 2° motivo) ha ritenuto particolarmente attendibile il teste Giuseppe NN, perché "impiegato comunale con funzioni tecniche" benché genero del IL ed ha valorizzato la dichiarazione di altro teste nipote illogica applicazione del medesimo così facendo delle norme di diritto. Con il terzo motivo in relazione al n°. 360 c.p.c. il CE denunzia la violazione dell'art. 1667 c.c. Non si è avveduto il giudice del merito che il c.t.u. aveva definiti i vizi e le difformità delle opere facilmente eliminabili nella fase della loro esecuzione ma che con il tempo questi potevano risultare irreversibili о quanto meno eliminabili con gravi pregiudizi e danno per le altre opere di supporto. In questa pretermissione non si è avveduto il giudice dell'appello che nella specie FT2 trovavano applicazione l'art. 1699 C.C. ed in decadenza annuale particolare del termine di decorrente dalla scoperta del vizio e non dalla consegna dell'opera. Con il quarto motivo, in relazione al n°. 3 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 1224 c.c. per aver la corte di merito consentito, in tema di obbligazione di valuta, il cumulo del credito degli interessi e del risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo di impugnazione il ricorrente sostanzialmente riproponendo le censure sollevate con l'atto di appello, lamenta che la corte territoriale avrebbe deciso attenendosi alle risultanze della c.t.u., senza avvedersi degli errori in cui sarebbe incorso il consulente, sia nel computo metrico estimativo nell'includere lavori (ad es. tamponatura al 3° piano) eseguiti dal ricorrente stesso oppure da altri, e già a costoro regolarmente retribuiti;
sia nel definire prezzi senza tener conto di quanto pattuito dalle parti nelle due scritture private da esse sottoscritte. FT2 La censura va disattesa avendo la corte d'appello, a fronte della genericità dei rilievi sollevati, precisato, attraverso il riesame delle testimonianze e della c.t.u., i lavori che correttamente il Tribunale ha escluso dal computo metrico estimativo, perché eseguiti da altri;
specificando, quanto alla tramezzatura tamponatura del 3° piano, che essa era stata eseguita dal IL (e quindi ben era stata posta a carico del CE) perché così avevano dichiarato i testi NN Giuseppe e BE, così era stato implicitamente confermato dal teste Stella;
distinguendo, infine, i lavori eseguiti da altri su incarico del IL e da questi retribuiti, da altri lavori che, in quanto previsti in contratto, ed in assenza di prova in ordine all'esecuzione ad opera di altri, sono stati, in via presuntiva, ritenuti correttamente opera del IL e quindi da includere nel computo metrico. come risultaLa corte d'appello, pertanto, dalla motivazione ha chiarito i vari punti in contestazione attraverso un esame accurato delle prove e della c.t.u., anche con riferimento ai prezzi indicati dal consulente e ritenuti dalla stessa corte corrispondenti a quelli risultanti FT2 dalle scritture private ed ai prezzi di mercato per i lavori non concordati. Il pertanto, sollecita con talericorrente, inammissibilmente, una nuova valutazionecensura, delle prove acquisite. Lo stesso deve dirsi con riferimento al 2° motivo di ricorso, essendo rimessa esclusivamente al giudice di merito la valutazione dell'attendibilità dei testi escussi. Quanto al terzo motivo di ricorso la censura è inammissibile con riferimento alla configurabilità dei vizi siccome riconducibili ai "gravi difetti" di cui all'art. 1669 c. civ., perché proposta, per la prima volta, in questa sede;
e per il resto è infondata avendo la corte precisato che trattavasi di vizi riconoscibili alla consegna dell'opera, per cui il termine di decadenza per la denuncia di essi '84; decorreva da quella data, cioè dal dicembre l'accordo delle parti sui lavori non mentre, eseguiti a regola d'arte, di cui alla relazione del consulente di parte Cimino, si riferiva all'epoca dei sopralluoghi (due anni dopo), quando il termine di decadenza per la denuncia dei vizi era già decorso. FT2 perché proposto per la prima Inammissibile, volta in questa sede è, infine, il quarto motivo di 109T 129,11 impugnazione. Il ricorso va, pertanto, respinto ed il 456T 3030,99 ricorrente soccombente va condannato al pagamento TOT. 170,10 in favore del resistente delle spese del presente giudizio, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
ilLa Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento in favore del resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in £. 78690 oltre £.
2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 29 marzo 2001. CA ET est. лепти IL CANCELLIERE C1 CANCELLERIADEPOSITATO IN WHERE 2002 Papio Teberico,Fapin 00 Roma 10 IL CANCELLIERR ال المقالات