Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2002, n. 4314
CASS
Sentenza 26 marzo 2002

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Negli edifici in condominio i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari possono utilizzare i muri comuni, nelle parti ad esse corrispondenti, sempre che l'esercizio di tale facoltà, disciplinata dagli artt. 1102 e 1122 cod. civ., non pregiudichi la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato. (Nel caso, la S.C., in applicazione del suindicato principio, ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva giudicato legittima l'apertura di una porta eseguita da un condomino nel muro condominiale, dopo avere incensurabilmente accertato che da essa non era derivata alcuna sostanziale modifica dell'entità materiale del bene ne' il mutamento di destinazione dell'androne comune, di cui il ricorrente poteva continuare a fare uso secondo il suo diritto; incontestata essendo ulteriormente rimasta l'insussistenza di alterazione del decoro architettonico del bene medesimo in conseguenza di detta apertura).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2002, n. 4314
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4314
Data del deposito : 26 marzo 2002

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