Sentenza 26 marzo 2002
Massime • 1
Negli edifici in condominio i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari possono utilizzare i muri comuni, nelle parti ad esse corrispondenti, sempre che l'esercizio di tale facoltà, disciplinata dagli artt. 1102 e 1122 cod. civ., non pregiudichi la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato. (Nel caso, la S.C., in applicazione del suindicato principio, ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva giudicato legittima l'apertura di una porta eseguita da un condomino nel muro condominiale, dopo avere incensurabilmente accertato che da essa non era derivata alcuna sostanziale modifica dell'entità materiale del bene ne' il mutamento di destinazione dell'androne comune, di cui il ricorrente poteva continuare a fare uso secondo il suo diritto; incontestata essendo ulteriormente rimasta l'insussistenza di alterazione del decoro architettonico del bene medesimo in conseguenza di detta apertura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2002, n. 4314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4314 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCIANO ZUCCOLI 24, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TROIANI, difeso dagli avvocati GALILEO GALLO, MICHELE RUGIERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE IT OS VED. IA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE G CESARE 223, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DE LUCA, difesa dall'avvocato GIUSEPPE APA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 311/98 del Tribunale di CROTONE, depositata il 14/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 marzo 1993 il Pretore di Crotone, in accoglimento della domanda di reintegrazione del possesso, proposta da AE DI, condannò RO de RI a chiudere la porta, che aveva aperto nel muro comune dell'androne di una palazzina condominiale per accedere ad esso da un'autorimessa di sua proprietà esclusiva. La soccombente propose appello, cui resistette la controparte, e il Tribunale di Crotone, con sentenza del 14 luglio 1998, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda, avendo ritenuto che l'apertura della porta era stata eseguita nei limiti consentiti dagli art. 1102 e 1139 del codice civile, in quanto non aveva determinato il mutamento della destinazione dell'androne e del muro comuni, ne' impedito all'appellato di farne parimenti uso secondo il proprio diritto.
Il DI ricorre per cassazione con un motivo.
La De RI resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso si censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale confermato la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda di reintegrazione possessoria, sebbene la De RI, aprendo la porta nel muro dell'androne dell'edificio per l'accesso alla propria autorimessa, avesse soppresso e sottratto alla sua destinazione, una parte di muro oggetto di compossesso, in contrasto con la norma dell'art. 1102 cod.civ., applicabile anche in terna di condominio per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 1139 dello stesso codice.
La censura è infondata.
Questa Corte ha più volte enunciato il principio di diritto in base al quale negli edifici in condominio i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari possono utilizzare i muri comuni, nelle parti ad esse corrispondenti, sempre che l'esercizio di tale facoltà, disciplinata dagli art. 1102 e 1122 del codice civile, non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico del fabbricato (sent. nn. 1637 del 1983, 703 del 1987, 1112 del 1988, 4155 e 10704 del 1994, 240 e 1554 del 1997). Nella specie, il Tribunale si è adeguato a questo principio perché ha giudicato legittima l'apertura della porta, eseguita dalla De RI nel muro condominiale, dopo avere incensurabilmente accertato che da essa non era derivata alcuna sostanziale modifica dell'entità materiale del bene, ne' il mutamento di destinazione dell'androne comune, di cui il DI poteva continuare a fare uso secondo il suo diritto;
e nulla ha detto in ordine al decoro architettonico, non essendosi dall'attore rilevata la sua alterazione in conseguenza di tale apertura. In senso contrario alla conclusione del Tribunale si è citata nel ricorso la sentenza n. 7691 del 1993 di questa Corte che, però, riguarda un caso diverso, essendosi ritenuto con tale pronuncia che costituisce atto di spoglio del compossesso la sottrazione del muro comune (di spina) alla sua specifica funzione, determinata dalla demolizione di una parte di esso.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato a rimborsare alla controparte le spese di questo giudizio.
P.T.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 2.125.900 (pari ad euro 1097,94) di cui due milioni (pari ad euro 1032,91) di onorari d'avvocato. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria 26 marzo 2002