Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 2
In tema di condominio negli edifici, l'uso anche a transito veicolare della cosa comune, già adibita a solo transito pedonale, non concreta una innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, cod. civ. Esso, infatti, non costituisce mutamento di destinazione, non comportando alcuna immutazione, trasformazione, modificazione della consistenza o sfruttamento per fini diversi da quelli precedenti, ma soltanto una più ampia utilizzazione della cosa comune, che l'assemblea dei condomini può deliberare con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ.
In tema di condominio negli edifici, la partecipazione ad un 'assemblea di un soggetto estraneo ovvero privo di legittimazione non si riflette sulla validita' della costituzione dell'assemblea e delle decisioni in tale sede assunte, qualora risulti che quella partecipazione non ha influito sulla maggioranza richiesta e sul quorum prescritto, ne' sullo svolgimento della discussione e sull'esito della votazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2003, n. 11943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11943 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi iscritti al n. 9611/00 + 12063/00;
Ricorso n. 9611/00 proposto da:
CONDOMINIO PORTA NUOVA di Grado, in persona dell'Amministratore in carica AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI "ISOLA D'ORO" di ER AT & C. in persona del socio Amministratore e legale rappresentante p.t. ENZO MAROCCO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'Avv. Francesco Carlo Bianca che unitamente all'Avv. Pietro Sanzin lo difende come da procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
IA CO e IA UC, quest'ultima rappresentata dal primo in forza di procura generale del 12.11.1993 per notaio S. Cappelli di Bisignano Rep. n. 12809, elettivamente domiciliati in Roma, Via del Seminario n. 85, presso lo studio dell'Avv. Carlo Srubek Tomassy che unitamente all'Avv. Emiliano Sorrentino li difende come da procura a margine del controricorso. - controricorrenti e ricorrenti incidentali -
Ricorso n. 12063/00 proposto da:
IA CO e IA UC, quest'ultima rappresentata dal primo in forza di procura generale del 12.11.1993 per notaio S. Cappelli di Bisignano Rep. n. 12809, elettivamente domiciliati in Roma, Via del Seminario n. 85, presso lo studio dell'Avv. Carlo Srubek Tomassy che unitamente all'Avv. Emiliano Sorrentino li difende come da procura a margine del controricorso. - ricorrenti incidentali -
contro
CONDOMINIO PORTA NUOVA di Grado.
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 29/00 del 03.12.1999/07.02.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06.11.2002 dal Cons. Dott. Antonimo Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Francesco Carlo Bianca e Carlo Srubek Tomassy. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Elisabetta M. Cesqui che ha concluso per raccoglimento del 1^ e 5^ motivo del ricorso principale, per il rigetto degli altri motivi e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 19.05.1994, TI e LU QU impugnavano davanti al Tribunale di Gorizia la delibera del 18.04.1994 con la quale il Condominio Porta Nuova di Grado (in seguito solo Condominio) aveva approvato il Regolamento condominiale, nella parte in cui aveva previsto la possibilità per i condomini di transitare con le autovetture nella galleria di proprietà comune antistante i loro locali e di sostarvi per le operazioni di carico e scarico delle merci, in quanto diretta a mutare la destinazione della cosa comune fino allora adibita a solo transito pedonale, nonché nella parte in cui aveva posto a loro carico le spese per rassicurazione dell'intero edificio, senza tener conto che essi avevano già stipulato una polizza assicurativa riguardante gli immobili di esclusiva proprietà.
Costituitosi, il Condominio si opponeva a tutte le richieste, deducendo la legittimità della delibera assembleare, adottata con le prescritte maggioranze.
Il Tribunale rigettava tutte le domande degli attori, che condannava alle spese processuali.
Il gravame proposto dagli QU veniva parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Trieste che, con sentenza n. 29/00 ora impugnata, in riforma della decisione del Tribunale riconosceva illegittima e annullava la suddetta delibera assembleare del 18.04.94 nella parte in cui riconosceva la facoltà per i singoli condomini di entrare con le vetture nella galleria comune sita fra gli enti di esclusiva proprietà degli QU allo scopo di eseguirvi operazioni di carico e scarico delle merci;
poneva le spese del doppio grado del giudizio a carico del Condominio.
Dopo aver osservato che la presenza di persona, (tale LL) non legittimata a partecipare all'assemblea era del tutto irrilevante, non avendo influito sulla convocazione, sullo svolgimento della discussione e sull'esito delle votazioni, riteneva la Corte d'appello che la delibera assembleare era stata legittimamente assunta in punto di copertura assicurativa dell'intero edificio, in quanto i singoli condomini non possono esimersi dal pagamento, sia pure allegando di aver già provveduto alì assicurazione con mezzi propri, poiché in tal caso ne deriverebbe un danno al condominio per effetto della spezzettatura del rischio, trovando applicazione il principio che il singolo condomino che voglia staccarsi dagli altri deve chiedere l'autorizzazione all'assemblea. Riteneva poi che la delibera assembleare era illegittima in ordine all'altro punto che prevedeva la facoltà dei singoli condomini di entrare con le autovetture nella galleria comune, sita fra gli enti di proprietà degli QU, e di sostarvi per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, perché in contrasto con l'art. 1120 c.c, che vieta Le innovazioni che rendono la cosa comune inservibile all'uso anche di un solo condomino. Aggiungeva la Corte d'appello che rendere la cosa inservibile non significa renderla del tutto tale, ma è solo necessario che derivi al singolo un pregiudizio obiettivamente grave. Nel caso specifico non v'era dubbio che agli QU derivava un pregiudizio grave, essendo la vetrina del loro negozio prospiciente alla galleria, sicché il transito e la presenza di veicoli, anche per breve sosta, sicuramente li danneggiava in quanto inibiva quasi del tutto l'accesso ai pedoni, essendo la galleria larga appena m. 2,70. Inoltre l'uso della galleria a sosta, ancorché temporanea, dei veicoli implicava un utilizzo diverso rispetto a quello precedente, quando era consentita solo la presenza di pedoni. Strutturalmente poi il manufatto era idoneo al solo transito pedonale, data la ristrettezza del valico, la copertura, l'inesistenza di qualsiasi possibilità di prosecuzione dei veicoli.
La delibera assembleare sul punto era inoltre illegittima anche in relazione al disposto dell'art. 1138, ultimo comma, c.c. perché con norma regolamentare veniva compromesso il diritto di uno dei condomini, quale risultante dall'atto di acquisto, senza l'approvazione della totalità dei partecipanti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Condominio in base a cinque motivi.
Hanno resistito con controricorso gli QU che hanno proposto a loro volta ricorso incidentale, in base a due motivi. Il Condominio ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c, dei ricorsi (principale e incidentale) in quanto posti contro la stessa sentenza.
1) Col primo motivo il ricorrente principale Condominio denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt 1120 e 1138 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c, per essere la Corte d'appello incorsa in un grave fraintendimento, scambiando una semplice questione di opportunità demandata all'assemblea, con la pretesa compromissione di un diritto degli QU. Al riguardo, deduce il ricorrente, basta considerare che l'art. 1120 c.c. è applicabile solo alle opere di innovazioni mentre nel caso in esame non è stata realizzata alcuna opera, ne' tantomeno sono state modificate opere preesistenti Inoltre non è stata specificata la sfera dei diritti che risulterebbe lesa dal transito dei veicoli, non avendo gli QU subito alcun danno nell'ambito dei diritti reali sulla cosa di proprietà esclusiva. Il Condominio ha soltanto regolamentato l'uso di una cosa comune e, in mancanza di qualsiasi innovazione, non vi era alcuna necessità di ottenere il consenso di tutti i condomini.
2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c, il Condominio asserisce che gli QU, dopo aver denunciato in primo grado un preteso aggravamento della servitù di passaggio, hanno poi in secondo grado adombrato una innovazione lesiva delle proprie ragioni, depositando una relazione peritale. La Corte d'appello non avrebbe mai potuto ritenere acquisiti quei dati di fatto che dovevano essere provati con adeguati mezzi istruttori, essendo oltretutto la perizia degli QU resistita da quella depositata dal Condominio. Pertanto la Corte d'appello non poteva ritenere per vero che il transito dei soli veicoli condominiali impediva o limitava pesantemente il transito pedonale, ovvero ostacolava la visibilità delle vetrine.
3. Col terzo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente assume che la Corte d'appello, nel ravvisare la violazione dell'art. 1120 cc. perché, sarebbe stato deliberato di adibire "la galleria a sosta anche temporanea dei veicoli", non avrebbe tenuto conto, in tal modo stravolgendo i dati di fatto, che il regolamento approvato prevedeva soltanto la facoltà di "transitare lungo la galleria", mentre la facoltà di sosta temporanea per lo scarico e carico" era accordata soltanto ai proprietari dei negozi e, quindi, agli QU.
4. Col quarto motivo, deducendo violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 92, 2 comma, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il Condominio censura la sentenza impugnata per aver posto le spese del doppio grado di giudizio a totale suo carico, lamentando la mancata compensazione essendovi stata soccombenza reciproca.
5. Col quinto motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione della tariffa forense (D.M. 31.10.1985 e D.M. 24.11. 1990 m. 392), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c, il Condominio asserisce che la Corte d'appello nel liquidare le spese e gli onorati in base alla nota degli QU non avrebbe tenuto conto che tale nota muoveva dal presupposto che il valore della causa era quello dello scaglione compreso fra i cinquanta e i cento milioni, mentre invece il valore non superava i cinquanta milioni. Inoltre infondatamente ha riconosciuto la maggiorazione del 40% degli onorati per la difesa di due parti processuali, laddove, pur essendosi in presenza di due soggetti, sostanzialmente si trattava di una parte unica;
in ogni caso l'incremento avrebbe potuto essere del il 20%, perché solo una risultava essere parte ulteriore.
B) Col primo motivo i ricorrenti incidentali QU, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1136 ex. e 67 e 68 disp. att. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c, censurano la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità della delibera condominiale per la partecipazione alì assemblea, discussione e votazione di un soggetto (tale LL) estraneo al condominio.
Assumono i ricorrenti che in base al combinato disposto dell'art. 1136 c.c. e degli artt. 67 e 68 disp. att. c.c., per la valida costituzione dell'assemblea, il primo requisito è quello della presenza dei soli condomini, gli estranei non sono ammessi e se vi partecipano l'assemblea non è validamente costituita. Nel caso specifico l'LL, estraneo al condominio, non solo ha partecipato all'assemblea, ma ha anche preso parte alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno ed alla votazione della delibera;
per cui non solo la costituzione dell'assemblea è invalida, ma anche la votazione della delibera stessa è illegittima.
B.2) Col secondo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1123 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che spetta all'assemblea deliberare in merito alla copertura assicurativa, dell'intero fabbricato condominiale, senza che i singoli condomini possano esimersi dal pagamento, per qualsiasi motivo. Assumono i ricorrenti che la polizza, assicurazione fabbricati non rientra tra le spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune, ma è una spesa facoltativa che, comunque, non può gravare sui condomini, che abbiano già assicurato il medesimo rischio sulle proprie quote delle parti comuni condominiali. Di conseguenza l'assemblea, neppure con la maggioranza qualificata, poteva imporre il preteso pagamento. Ciò in conformità anche del principio ricavabile dall'art. 1123, 2 comma, c.c., secondo cui le spese concernenti utilità destinate a vantaggio, in misura diversa, di parte soltanto dei condomini, sono ripartite soltanto in proporzione dell'utilità che ciascun condomino può trame.
C) Per ragioni di priorità logico-giuridica va innanzitutto esaminato il primo motivo del ricorso incidentale, il quale è infondato.
Invero, la partecipazione ad un assemblea di condominio di un soggetto estraneo ovvero privo di legittimazione non si riflette sulla validità della costituzione dell'assemblea e delle decisioni assunte in tale sede, qualora risulti che quella partecipazione non ha influito sulla, richiesta maggioranza e sul prescritto quorum, nè sullo svolgimento della discussione ne' sull'esito della votazione.
Poiché i ricorrenti non denunciano violazione della prescritta maggioranza ovvero del quorum, è sufficiente, ai fini dell'infondatezza della doglianza, osservare che la Corte triestina, con indagine di merito ad essa riservata, ha affermato che la presenza dell'LL all'assemblea non ha influito in nessun modo non solo sull'esito delle votazioni, ma neppure sullo svolgimento delle discussioni o comunque su alcuno degli elementi essenziali che riguardano la materia.
Del tutto inconferente è poi il richiamo agli artt. 67 e 68 disp. att. c.c., che prevedono solamente l'unicità della presenza rappresentativa per ogni singolo ente condominiale, per cui non è possibile trarre le conclusioni cui giungono i ricorrenti (invalidità dell'assemblea in presenza di un estraneo), costruendo un'ipotesi di nullità non prevista dalla legge.
D) Per sistematicità è possibile esaminare il secondo motivo del ricorso incidentale, il quale è anch'esso infondato. Premesso che i giudici di inerito hanno accertato che la polizza assicurativa condominiale copriva rischi diversi e ulteriori rispetto a quelli della polizza stipulata in proprio dai ricorrenti, va detto che, correttamente, la Corte d'appello ha ritenuto che spetta all'assemblea deliberare in merito alle coperture assicurative che riguardino il complesso condominiale senza che i singoli proprietari possano esimersi dal pagamento, aggiungendo che il condomino che voglia staccarsi e provvedere con propri mezzi deve chiedere l'autorizzazione all'assemblea.
Pertanto non è dato ravvisare alcuna violazione dell'art. 1123 c.c., avendo l'assemblea validamente deliberato ai sensi dell'art. 1135 c.c. E) Passando all'esame del ricorso principale del
Condominio, il primo motivo è fondato.
La Corte triestina ha ritenuto la illegittimità della delibera del 18.4.1994 nella parte in cui ha previsto la possibilità per i condomini di transitare con le autovetture nella galleria comune antistante i locali degli QU in quanto sarebbe stata assunta in violazione dell'art. 1120 c.c., che vieta le innovazioni che rendano la cosa comune inservibile all'uso anche di un solo condomino nonché in violazione dell'art. 1138 c.c., che stabilisce che le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino i quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni.
Il riferimento all'art. 1120 c.c. è errato perché è da escludere che la delibera assembleare sul punto abbia riguardato una "innovazione", avendo semplicemente regolamentato l'utilizzo di una cosa comune (la galleria condominiale).
Invero le innovazioni (il cui concetto tecnico risente del significato etimologico) designano le nuove opere, le modificazioni, materiali o funzionali, dirette al miglioramento, all'uso più comodo o al maggior rendimento delle parti comuni nell'interesse di tutti i condomini, che possono essere deliberate dall'assemblea con la maggioranza dei partecipanti al condominio e dei due terzi del valore dell'edificio (art. 1120, comma 1, e 1136, comma 5, c.c.) o che alla stessa assemblea sono vietate (art. 1120, comma 2, c.c.)- Gli elementi essenziali sono due: il primo oggettivo, consistente nella trasformazione materiale della res o nel mutamento della destinazione;
il secondo soggettivo, configurato dall'interesse della maggioranza qualificata dei partecipanti. Le innovazioni, peraltro, non consistono soltanto nella modifica materiale o nel mutamento di destinazione delle cose: spesso si concretano nella costruzione ex novo di opere configurate specialmente dalla installazione di nuovi impianti (ascensore, riscaldamento, citofono, etc.) che determinano un miglioramento considerevole per il godimento di tutte le unità immobiliari.
Vero è che, secondo un filone giurisprudenziale, al quale l'impugnata sentenza sembra riferirsi, i limiti ai poteri dell'assemblea risultano rigorosissimi, per cui sono vietate le nuove opere - che pure determinano un miglioramento, un uso più comodo o un maggior rendimento delle parti comuni a vantaggio di tutti - se semplicemente pregiudicano il godimento di alcuno dei partecipanti:
se comportano, cioè, il deterioramento o la riduzione del godimento da parte di un condomino.
Ma, a parte che tale orientamento, restrittivo non trova riscontro nella formula dell'art. 1120, 2^ comma, c.c., il quale vieta le innovazioni che "rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino", mentre è l'art. 1108, comma 1, c.c., in tema di comunione che testualmente vieta le innovazioni "che pregiudicano il godimento di alcuno dei partecipanti", è certo che si deve trattare di innovazione.
Nel caso specifico, invece, non ricorre l'ipotesi della innovazione e, quindi, non è applicabile l'art. 1120, 2 comma, c.c., pure nei suo significato restrittivo, perché non è stata realizzata alcuna opera che abbia comportato un mutamento nella materialità, nella forma o nella destinazione della cosa comune (cfr. Cass. 23.10.1999 n. 11936). Sotto quest'ultimo profilo è da escludere che l'uso anche a transito veicolare della cosa comune, già adibita a solo transito pedonale, possa costituire mutamento di destinazione, non comportando alcuna immutazione, trasformazione, modificazione della consistenza o sfruttamento per fini diversi da quelli precedenti, ma soltanto una più ampia utilizzazione i della cosa comune, che l'assemblea dei condomini può deliberare con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. Ciò comporta che anche il riferimento da parte della Corte d'appello all'art. 1138 c.c. è errato, perché la norma del regolamento condominiale che ha consentito l'uso della galleria comune anche al transito veicolare non ha in alcun modo menomato i diritti di proprietà degli QU, quali risultanti dagli atti di acquisto o da convenzioni, per cui non era necessario che tale norma venisse approvata dall'unanimità dei condomini. F) L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso principale.
G) Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso incidentale va rigettato.
Il primo motivo del ricorso principale va accolto, con assorbimento di tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa per nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Trieste che si uniformerà ai principi sopra esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale;
accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti tutti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste, che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003