Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2003, n. 11943
CASS
Sentenza 8 agosto 2003

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In tema di condominio negli edifici, l'uso anche a transito veicolare della cosa comune, già adibita a solo transito pedonale, non concreta una innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, cod. civ. Esso, infatti, non costituisce mutamento di destinazione, non comportando alcuna immutazione, trasformazione, modificazione della consistenza o sfruttamento per fini diversi da quelli precedenti, ma soltanto una più ampia utilizzazione della cosa comune, che l'assemblea dei condomini può deliberare con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ.

In tema di condominio negli edifici, la partecipazione ad un 'assemblea di un soggetto estraneo ovvero privo di legittimazione non si riflette sulla validita' della costituzione dell'assemblea e delle decisioni in tale sede assunte, qualora risulti che quella partecipazione non ha influito sulla maggioranza richiesta e sul quorum prescritto, ne' sullo svolgimento della discussione e sull'esito della votazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2003, n. 11943
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11943
    Data del deposito : 8 agosto 2003

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