Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
L'inammissibilità dell'impugnazione (nella specie per intempestività) non rilevata dal giudice di appello, è legittimamente dichiarata dalla Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2010, n. 24620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24620 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/06/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - rel. Consigliere - N. 1221
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 12254/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT IN, N. IL 10/12/1964;
avverso la sentenza n. 749/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/05/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in personali Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per inammissibilità dell'appello del P.M..
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale in sede, appellata dal P.M., con la quale CA RM era stato assolto per non avere commesso il fatto, dichiarava costui colpevole del reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e lo condannava alla pena di giustizia.
Si addebitava al predetto di avere detenuto in concorso con PE Immacolata kg.1,010 di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in n. 367 stecche.
In motivazione la Corte di merito valorizzava a conferma del giudizio di colpevolezza non solo la presenza dell'imputato a fianco della PE, trovata in possesso dello stupefacente all'interno dell'androne del palazzo dove la stessa risiede e il suo tentativo di allontanarsi alla vista dei poliziotti, ma anche il contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle della PE sui motivi dell'incontro tra i due.
Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale con il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 585 e 591 c.p.p., sostenendo che l'appello del P.M. doveva ritenersi inammissibile, siccome proposto in data 28/11/2005 oltre il termine di cui all'art. 585 c.p.p., trattandosi di sentenza di primo grado emessa in data
13/10/05 con motivazione contestuale e quindi impugnabile entro il termine di quindici giorni, decorrente dalla data della comunicazione dell'avviso di deposito, avvenuto per il P.G. in data 24/10/05. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 192 c.p.p. in riferimento alla valutazione della prova, sostenendo che il giudice di primo grado aveva fondato la decisione assolutoria sugli stessi elementi esaminati dalla Corte territoriale, onde il rovesciamento di tale giudizio esigeva una motivazione più ampia e diffusa che nella fattispecie era del tutto carente.
È fondato il primo motivo di ricorso.
In tema di impugnazioni spetta al giudice di legittimità, qualora il giudice dell'impugnazione non abbia preliminarmente e tempestivamente rilevato l'inammissibilità dell'appello, proposto tardivamente dal PM, avverso la sentenza di non luogo a procedere, rilevarne e dichiararne l'inammissibilità, che ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 4, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Sez. 5, 17/10-2/11/07 n. 43070 Rv.238500). Nella fattispecie è evidente la tardività dell'appello del P.M. secondo i dati forniti dalla difesa, riscontrati dagli atti del procedimento, in tali sensi pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità dell'appello, proposto dal P.M..
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010