Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2004, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI MA Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV De NT ZO MA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 5, presso l'avv. Leopoldo Lambardi di San Miniato, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO MA AN, elettivamente domiciliata in Roma, via Baldo degli Ubaldi 66, presso l'Avv. Vincenzo Rinaldi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di Roma depositato il 23/3/2001. OGGETTO: modifica delle condizioni della separazione;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/10/2003 dal Relatore Consigliere Dott. Francesco Tirelli;
Uditi gli avv. Lambardi e Rinaldi, che hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
LA CORTE osserva quanto segue.
Con atto notificato il 4/7/2001, AV De NT ZO MA proponeva ricorso contro il decreto in epigrafe indicato, esponendo che il 22/12/1986 si era separato consensualmente dalla moglie NO MA AN, pattuendo espressamente che l'appartamento di proprietà comune di via Schivardi 39, in cui era ubicato il proprio studio professionale, sarebbe stato da lui goduto a titolo gratuito e che soltanto in caso di sua vendita o di locazione a terzi, il coniuge avrebbe potuto pretendere il 50% del relativo prezzo o del canone.
Qualche tempo dopo, era però caduto in un grave esaurimento nervoso, per cui era stato costretto a sospendere l'attività e ad affittare i locali per un canone di L.
1.400.000 mensili, di cui L. 700.000 alla moglie.
Una volta guarito, aveva liberato l'immobile per riaprirvi lo studio, provocando in tal modo la reazione della NO, che con atto depositato il 30/11/1998 aveva richiesto al Tribunale di Roma di voler dare atto e dichiarare che l'appartamento non poteva restare a beneficio esclusivo del marito.
Il giudice adito aveva respinto l'istanza, ma la Corte di appello aveva ribaltato la decisione di prime cure, aumentando l'assegno di L. 700.000 mensili e condannandolo, per di più, al pagamento delle spese del grado.
Così statuendo, la Corte di appello era tuttavia incorsa in una palese violazione di legge, emettendo una decisione che andava senz'altro cassata con ogni conseguenziale statuizione. L'intimata resisteva con controricorso, entrambe le parti depositavano memoria e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 6/10/2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura del decreto impugnato emerge che la Corte di appello ha innanzitutto ricordato che la NO aveva già proposto un precedente giudizio per l'incremento dell'assegno di separazione dovutole dal AV De NT.
Tale giudizio, ha proseguito la Corte, si era concluso con un aumento di appena L. 100.000 mensili perché il Tribunale aveva tenuto conto del fatto che oltre all'assegno, la richiedente percepiva anche la metà del canone di locazione dell'appartamento di Via Schivardi 39.
Dato atto di quanto sopra e considerato che il rientro del marito nell'immobile aveva finito col provocare un depauperamento della moglie, i giudici a quo hanno ritenuto di dover riequilibrare le rispettive posizioni economiche, aumentando l'assegno di L. 700.000 mensili con decorrenza dal febbraio 1999 alla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Roma nell'aprile 2000.
Con il primo motivo del ricorso, il AV De NT ha lamentato la violazione degli artt. 156 c.c. e 710 c.p.c., sostenendo che stante l'inequivoca previsione di cui agli accordi della separazione, non si era verificato alcun fatto nuovo capace di giustificare la modificazione delle condizioni all'epoca pattuite. Con il secondo motivo del ricorso, il AV De NT ha contestato la sua condanna alle spese, pronunciata dalla Corte di appello in conseguenza dell'ingiusta decisione sul merito. Così riassunte le doglianze spiegate dal ricorrente nell'atto introduttivo, devesi rilevare che nella memoria di cui all'art. 378 c.p.c., il AV De NT ha ulteriormente lamentato che nel corso del parallelo giudizio di divorzio, aveva raggiunto con la NO un accordo con il quale aveva posto fine alla materia del contendere, concludendo congiuntamente per la determinazione dell'assegno divorzile in L.
2.000.000 mensili con decorrenza dal maggio 2000: la Corte di appello aveva dato atto che la sentenza di divorzio aveva pronunciato in conformità, ma nonostante questo aveva ugualmente deciso nel senso sopra indicato, incorrendo così anche nel vizio di ultrapetizione e di emanazione di un provvedimento chiaramente ineseguibile.
Premesso che tale ulteriore doglianza deve ritenersi inammissibile perché tardivamente proposta, rimane unicamente da aggiungere, per quel che riguarda i due motivi dei ricorso (da esaminare congiuntamente per via della loro intima connessione), che lungi dall'ignorare gli accordi della separazione (di cui hanno, al contrario, fatto menzione nel provvedimento, aggiungendo che gli stessi non avevano subito alcuna modifica e dovevano, perciò, considerarsi tuttora validi e operanti fra le parti), i giudici a quo si sono limitati a prendere atto di una circostanza innegabile e, cioè, del fatto che vi era stato un sensibile cambiamento rispetto alla situazione presa in esame nel precedente giudizio. Ed è proprio in ragione di tale cambiamento che la Corte di appello ha poi ritenuto la sussistenza dei presupposti per la modificazione delle condizioni della separazione, aumentando di conseguenza l'assegno sulla base di un ragionamento insindacabile in questa sede perché immune da vizi logici o giuridici.
Esclusa, pertanto, sia la dedotta violazione degli artt. 156 c.c. e 710 c.p.c., che l'erroneità della condanna alle spese pronunciata dalla Corte per effetto dell'accoglimento della pretesa della NO, il ricorso proposto dal AV De NT dev'essere senz'altro respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, per dichiarare integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso, dichiarando interamente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004