CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/08/2023, n. 34087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34087 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 7 novembre 2022 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto IL CI dal reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) perché il fatto non sussiste e rideterminato la pena per il reato di cui al capo B (art. 378 cod. pen.) in mesi 10 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34087 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 15/06/2023 2. Ricorre per cassazione IL CI deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 378 cod. pen. l avendo la Corte territoriale omesso di confrontarsi con la deduzione difensiva relativa alla ignoranza da parte dell'imputato che AR avesse precedentemente commesso un reato. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordina alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte territoriale in ragione della mancata comparizione in dibattimento dell'imputato, omettendo di valutarne lo stato di emarginazione sociale. 2.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, ritenuta dalla Corte territoriale sulla sola base dei precedenti penali dell'imputato, senza considerare se la condotta in esame sia stata o meno improvvisa e distante dai precedenti penali (si richiama, tra le altre, Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Celibe, Rv. 247838). 3. Il Sostituto Procuratore Generale, nel concludere per l'inammissibilità del ricorso ha rilevato, quanto al terzo motivo, che, nel caso di specie, il punto della decisione è immune da censure potendosi ravvisare una motivazione implicita in ordine alle ragioni dell'aumento di pena per la recidiva, riferito alla gravità della condotta nonché alla personalità e alla particolare pericolosità dell'imputato (si richiama Sez. 5, n. 3799 del 15/01/2018). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente rileva il Collegio che il difensore ha trasmesso solo in data odierna le proprie conclusioni scritte cosicché, essendo queste tardive, non se ne terrà conto ai fini della decisione. 2. Nel merito, il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi, in parte, generici e, in parte, manifestamente infondati. 3. Il primo motivo di ricorso è generico e si limita a reiterare acriticamente le medesime censure già dedotte in appello. Osserva il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, il favoreggiamento è un reato di pericolo a forma libera che si commette ponendo in essere un'azione di per sè idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, sicché il reato si consuma 2 indipendentemente dal conseguimento di questo effetto (Sez. 6, n. 22523 del 23/01/2003, Picone, Rv. 225971). Inoltre, per la sussistenza dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevole determinazione dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le investigazioni dirette all'acquisizione della prova di un delitto o le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggetto latitante, a prescindere dalle finalità ulteriori perseguite dall'agente (Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Vaccarino, Rv. 278316). La sentenza impugnata, conformandosi a tali coordinate ermeneutiche, con motivazione immune da vizi ed ancorata alle risultanze dibattimentali (in particolare, le dichiarazioni rese da uno degli operanti), ha posto l'accento sulla condotta dell'imputato il quale, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, ha offerto rifugio al Karnnouda, inseguito dalle Forze dell'Ordine che poco dopo procedevano al controllo dell'abitazione. Quanto all'elemento psicologico del reato, la sussistenza del dolo, quanto meno eventuale, è stata desunta dalla dinamica degli eventi e, in particolare, dall'inseguimento di OU e dal suo repentino ingresso nell'abitazione del CI. La sentenza di primo grado, alla quale la decisione impugnata si salda logicamente costituendo un unico complesso argomentativo, ha, altresì, sottolineato che, all'atto del controllo, CI negava la presenza di altre persone nella sua abitazione e che gli operanti trovavano OU nascosto sotto il letto. 4. Anche il secondo motivo è generico e meramente reiterativo della medesima questione dedotta in appello. Rileva, infatti, il Collegio che la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione della prevalenza riconosciuta alla personalità del ricorrente (gravato da numerosissimi precedenti penali), alle modalità della condotta (commessa mentre era sottoposto agli arresti domiciliari) ed al comportamento tenuto sia durante le indagini (avendo inizialmente negato di avere offerto ospitalità al fuggitivo) che in dibattimento (tenuto conto della mancata partecipazione e della mancata rappresentazione di elementi suscettibili di valutazione ai fini delle generiche). Trattasi di motivazione che, in quanto esente da manifesta illogicità, è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Va, infatti, ribadito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini 3 della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Sebbene, infatti, il punto della decisione relativo alla recidiva valorizzi soprattutto i numerosi precedenti penali, anche per reati contro l'amministrazione della giustizia, dall'esame complessivo del paragrafo 5.3 della sentenza dedicato al trattamento sanzionatorio (già analizzato nel precedente paragrafo in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche) può evincersi la implicita rilevanza attribuita dalla Corte territoriale alla stretta correlazione esistente tra detti precedenti ed il disvalore della condotta ascritta, intesa quale sintomo di maggiore pericolosità e di accresciuta capacità criminale dell'imputato (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Sebbene, infatti, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'applicazione o l'esclusione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), ad avviso del Collegio, detto onere può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803) ove, come nel caso di specie, si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri, Rv. 267130 relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, quale evincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere). 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 giugno 2023 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto IL CI dal reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) perché il fatto non sussiste e rideterminato la pena per il reato di cui al capo B (art. 378 cod. pen.) in mesi 10 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34087 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 15/06/2023 2. Ricorre per cassazione IL CI deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 378 cod. pen. l avendo la Corte territoriale omesso di confrontarsi con la deduzione difensiva relativa alla ignoranza da parte dell'imputato che AR avesse precedentemente commesso un reato. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordina alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte territoriale in ragione della mancata comparizione in dibattimento dell'imputato, omettendo di valutarne lo stato di emarginazione sociale. 2.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, ritenuta dalla Corte territoriale sulla sola base dei precedenti penali dell'imputato, senza considerare se la condotta in esame sia stata o meno improvvisa e distante dai precedenti penali (si richiama, tra le altre, Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Celibe, Rv. 247838). 3. Il Sostituto Procuratore Generale, nel concludere per l'inammissibilità del ricorso ha rilevato, quanto al terzo motivo, che, nel caso di specie, il punto della decisione è immune da censure potendosi ravvisare una motivazione implicita in ordine alle ragioni dell'aumento di pena per la recidiva, riferito alla gravità della condotta nonché alla personalità e alla particolare pericolosità dell'imputato (si richiama Sez. 5, n. 3799 del 15/01/2018). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente rileva il Collegio che il difensore ha trasmesso solo in data odierna le proprie conclusioni scritte cosicché, essendo queste tardive, non se ne terrà conto ai fini della decisione. 2. Nel merito, il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi, in parte, generici e, in parte, manifestamente infondati. 3. Il primo motivo di ricorso è generico e si limita a reiterare acriticamente le medesime censure già dedotte in appello. Osserva il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, il favoreggiamento è un reato di pericolo a forma libera che si commette ponendo in essere un'azione di per sè idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, sicché il reato si consuma 2 indipendentemente dal conseguimento di questo effetto (Sez. 6, n. 22523 del 23/01/2003, Picone, Rv. 225971). Inoltre, per la sussistenza dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevole determinazione dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le investigazioni dirette all'acquisizione della prova di un delitto o le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggetto latitante, a prescindere dalle finalità ulteriori perseguite dall'agente (Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Vaccarino, Rv. 278316). La sentenza impugnata, conformandosi a tali coordinate ermeneutiche, con motivazione immune da vizi ed ancorata alle risultanze dibattimentali (in particolare, le dichiarazioni rese da uno degli operanti), ha posto l'accento sulla condotta dell'imputato il quale, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, ha offerto rifugio al Karnnouda, inseguito dalle Forze dell'Ordine che poco dopo procedevano al controllo dell'abitazione. Quanto all'elemento psicologico del reato, la sussistenza del dolo, quanto meno eventuale, è stata desunta dalla dinamica degli eventi e, in particolare, dall'inseguimento di OU e dal suo repentino ingresso nell'abitazione del CI. La sentenza di primo grado, alla quale la decisione impugnata si salda logicamente costituendo un unico complesso argomentativo, ha, altresì, sottolineato che, all'atto del controllo, CI negava la presenza di altre persone nella sua abitazione e che gli operanti trovavano OU nascosto sotto il letto. 4. Anche il secondo motivo è generico e meramente reiterativo della medesima questione dedotta in appello. Rileva, infatti, il Collegio che la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione della prevalenza riconosciuta alla personalità del ricorrente (gravato da numerosissimi precedenti penali), alle modalità della condotta (commessa mentre era sottoposto agli arresti domiciliari) ed al comportamento tenuto sia durante le indagini (avendo inizialmente negato di avere offerto ospitalità al fuggitivo) che in dibattimento (tenuto conto della mancata partecipazione e della mancata rappresentazione di elementi suscettibili di valutazione ai fini delle generiche). Trattasi di motivazione che, in quanto esente da manifesta illogicità, è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Va, infatti, ribadito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini 3 della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Sebbene, infatti, il punto della decisione relativo alla recidiva valorizzi soprattutto i numerosi precedenti penali, anche per reati contro l'amministrazione della giustizia, dall'esame complessivo del paragrafo 5.3 della sentenza dedicato al trattamento sanzionatorio (già analizzato nel precedente paragrafo in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche) può evincersi la implicita rilevanza attribuita dalla Corte territoriale alla stretta correlazione esistente tra detti precedenti ed il disvalore della condotta ascritta, intesa quale sintomo di maggiore pericolosità e di accresciuta capacità criminale dell'imputato (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Sebbene, infatti, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'applicazione o l'esclusione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), ad avviso del Collegio, detto onere può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803) ove, come nel caso di specie, si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri, Rv. 267130 relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, quale evincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere). 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 giugno 2023 4