Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 5323
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

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Nelle società di capitali, che sono titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne, quali azioni giudiziarie e impugnazioni di atti, il cui esercizio resta riservato alla società. Ne consegue che anche in caso di dichiarazione di fallimento della società esecutata il socio, che agisca - come nel caso - anche in qualità di creditore della società esecutata, non è abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della medesima, in quanto l'inammissibilità delle azioni esecutive individuali o della loro prosecuzione sui beni del debitore discendente dagli artt. 51 e 52 legge fall. si traduce nell'inammissibilità anche delle azioni ad esse strumentali, quali le azioni cautelari, la cui esperibilità - in applicazione dei principi generali cui il sistema concorsuale proprio della procedura fallimentare è informato dell'universalità oggettiva ( secondo cui dalla data del provvedimento di fallimento il debitore è privato della disponibilità di tutto il suo patrimonio, inventariato e preso in consegna dal curatore ) e soggettiva ( in base al quale il creditore, per soddisfarsi sul patrimonio inventariato del debitore deve sottostare alla disciplina sulla formazione dello stato passivo, essendo i beni del debitore destinati alla soddisfazione delle ragioni creditorie concorrenti ), posti rispettivamente dall'art. 42 legge fall. e dagli artt. artt. 51 e 52 legge fall.- resta pertanto riservata al potere decisionale del curatore.

Commentario1

  • 1Creditori concorrenti
    https://www.brocardi.it/

    Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3024 del 15 marzo 1995 «Pertanto, l'atto costitutivo del pegno di crediti, che sia stato stipulato anteriormente al provvedimento di ammissione alla amministrazione controllata, ma notificato al terzo debitore solo successivamente, non garantisce al creditore l'acquisto...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2901 del 25 luglio 1975 «...debitore (che, se chiamato a rispondere solo dal creditore privilegiato, risponde anche con il resto dei suoi beni, pur se quegli è tenuto ad agire previamente sui beni che sono oggetto del privilegio), ma nei confronti dei creditori concorrenti.» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17644 del 10 agosto 2007 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 5323
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5323
Data del deposito : 4 aprile 2003

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