Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
Il reato militare di diserzione non si configura nei casi in cui l'assenza dal servizio militare trovi titolo nell'autorizzazione all'allontanamento rilasciata dall'autorità militare, ancorché carpita con dolo. (Fattispecie in cui l'imputato aveva ottenuto ripetute licenze attraverso la simulazione di infermità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 8433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8433 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3622
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 022749/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVVOCATO GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO MILITARE DI VERONA;
nei confronti di:
1) GN GI, N. IL 21/08/1982;
avverso SENTENZA del 06/12/2007 GUP PRESSO TRIB.MILITARE di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Militare Dr. GENTILE Francesco, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale Militare Di Verona. OSSERVA
Con sentenza emessa in data 6 dicembre 2007 il GIP del Tribunale Militare di Padova, sull'accordo delle parti, applicava a NU IO la pena di sei mesi di reclusione militare, condizionalmente sospesa, per i reati di simulazione di infermità ex art. 159 c.p.m.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere dal 21.2.2006 all'attualità, al fine di sottrarsi al servizio militare, volontariamente simulato patologie inesistenti in modo tale da trarre in inganno i suoi superiori e le autorità sanitarie militari (capo a), di diserzione aggravata ex art. 148 c.p.m.p. e art. 47 c.p.m.p., comma 2, per essersi allontanato senza legittima autorizzazione dal proprio reparto dal 21.2.2006 sino all'attualità, sottraendosi agli obblighi del servizio militare (capo b) e di truffa militare aggravata (capo c), ritenuta la continuazione fra tali reati. Il GIP ha ritenuto che fosse corretta la qualificazione dei reati ascritti e che fosse in particolare ammissibile la continuazione fra il reato di simulazione di infermità e quello di diserzione, poiché, al di là della compatibilità teorica fra i due reati, nella specie vi erano periodi di assenza non giustificati e non coperti da certificazione medica nell'ambito dell'unitario capo di imputazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Avvocato Generale Militare presso la Corte Militare di Appello - sezione distaccata di Verona chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione, sull'assunto che la diserzione propria era incompatibile e non era quindi ravvisabile in presenza della autorizzazione all'allontanamento, ancorché ottenuta con un comportamento simulatorio, soprattutto nel caso in esame in cui in cui la diserzione riguardava un unico periodo di assenza dal reparto a partire dal 21.2.2006, ma anche la imputazione ex art. 159 c.p.m.p. riguardava una pluralità di condotte simulatorie poste in essere dal 21.2.2006 in poi, e cioè nell'identico arco temporale. Il Procuratore Generale Militare presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata rilevando che dagli atti non sarebbe stato possibile evidenziare con chiarezza quali fossero i periodi non giustificati in alcun modo dall'imputato e che in conseguenza la violazione della legge penale, pur riguardando soltanto uno dei reati contestati, travolgeva l'intero patto.
Il ricorso è infondato.
Questo Corte condivide l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato per cui il reato di diserzione militare non si configura nei casi in cui l'assenza dal servizio militare trovi titolo in una autorizzazione della autorità militare, pur se carpita con dolo, come avviene qualora il militare ottenga una licenza ovvero addirittura il congedo assoluto attraverso l'espediente di simulare una infermità (v. Cass. sez. 1 n. 29105 del 2006, rv. 235272; rv. 218915).
Tale soluzione rappresenta infatti puntuale applicazione del principio di tassatività della legge penale - diretto corollario del principio di legalità stabilito dall'art. 25 Cost., comma 2, e dall'art. 2 c.p., comma 1 - che vieta all'interprete di ampliare la portata della norma incriminatrice rispetto all'ambito rigorosamente determinato della previsione normativa della condotta punita con sanzione penale (Cass. sez. 1, 2 maggio 2006, Di Felice). Tuttavia nel caso in esame la sentenza impugnata ha rilevato che dai certificati medici acquisiti agli atti e dalla documentazione contabile ed amministrativa, oltre che dalle altre emergenze processuali specificamente indicate a pagina 4, soltanto alcune delle assenze contenute nell'arco temporale cui si riferiva la contestazione, erano coperte da certificazione medica e quindi erano state autorizzate, sia pure attraverso la simulazione della infermità, mentre altre assenze non erano autorizzate, per cui il reato di diserzione concorreva per tali periodo con quelle di simulazione di infermità che copriva altri periodi dell'intero arco temporale.
La mancata indicazione nel capo di imputazione dei singoli periodi non inficia la validità della contestazione poiché per tale deve intendersi la contestazione sostanziale e cioè quella risultante anche dagli interrogatori e dalla documentazione di cui la parte abbia preso visione.
Trattandosi poi di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur esistendo il potere - dovere del giudice di controllare l'esattezza della qualificazione giuridica dei fatti, le parti, una volta ottenuta la applicazione della pena, non possono rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento;
e ciò vale anche con riguardo alla mancanza di chiarezza della documentazione circa i periodi di assenza non giustificati dall'imputato sulla base degli atti, poiché non è consentito a questa Corte riesaminare gli atti ai fini di una verifica oltretutto basata su indicazioni generiche.
La motivazione della sentenza impugnata, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare in sostanza pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (si vedano tra le altre, Cass. SS.UU. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
SS.UU. 27 settembre 1995, Serafino;
SS.UU. 25 novembre 1998, Messina). Il ricorso deve essere pertanto respinto.
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009