Sentenza 22 novembre 2002
Massime • 1
Il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, che deve ritenersi illegittimo in quanto tali beni appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato fin dalla loro scoperta, integra il reato di cui all'art.67 della legge n.1089 del 1939 in relazione all'art.624 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Il reato di furto di beni culturali ex art. 518 bis del codice penale.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 gennaio 2023
Sommario: 1) Premessa 2. L'elemento oggettivo 3. L'elemento soggettivo 4. I beni rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini 5. L'impossessamento 6. Le forme di manifestazione del reato 1) Premessa Cominciando la disamina delle singole disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 22 del 2022 all'interno dell'inedito Titolo VIII-bis, l'art. 518-bis cod. pen. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 927 a 1.500 euro il furto di beni culturali. Finora, per punire il furto di beni culturali – criminologicamente il reato più diffuso nell'ambito del traffico di opere d'arte e di cose d'antichità115 – in assenza di una fattispecie ad hoc116 si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2002, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Claudio VITALONE Presidente
dott. Nicola QUITADAMO Componente
dott. Vittorio VANGELISTA "
dott. Mario GENTILE "
dott. Aldo FIALE "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI MA RO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 14/12002 della Corte di Appello di Caltanissetta;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Quitadamo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. A. Albano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto e Diritto
Con sentenza in data 14/1/2002 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione di DI MA RO alla pena di mesi quattro di reclusione e L.trecentomila di multa come colpevole del reato di cui all'art. 67 L.1089/38 in relazione all'art. 624 cod. pen. perché al fine trarne profitto si era impossessato di referti archeologici provenienti da scavi tombali.
Avverso la predetta sentenza interponeva l'imputato ricorso per cassazione deducendo che il giudice di secondo grado si era limitato ad affermare apoditticamente che le censure avanzate con l'atto di appello non potevano essere condivise.
Aggiungeva che i giudici di merito avevano operato una inversione del principio dell'onere della prova pervenendo ad una presunzione di illeceità nei confronti del privato possessore di cose antiche mentre quest'ultimo può legittimamente possedere beni culturali se pervenuti nel suo patrimonio prima della legge 20/6/1909 n.364 e trasmessi per successione ereditaria.
Faceva, quindi, presente che ai fini della configurazione del reato di cui trattasi è necessario che le cose ritrovate oltre al valore archeologico devono presentare anche il requisito della culturalità nella specie non sussistente.
Lamentava, infine, che erano state negate immotivatamente le attenuanti generiche.
Ciò premesso va osservato che il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico deve ritenersi illegittimo poiché tali oggetti appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato fin dallo loro scoperta (Cass.pen. sez. 2^ 11/12/95 n. 12087; Cass.11/4/74 n. 2886; Cass. sez. 3^ 27/3/80 n. 4215). Nella specie l'imputato ha ammesso che gli oggetti antichi rinvenuti all'interno della sua abitazione erano stati da lui accidentalmente rinvenuti insieme ad un metal detector nelle campagne vicine a Marianopoli. Tali oggetti erano stati occultati in un vano sottotetto di difficile accesso ed ivi erano stati rinvenuti dalla polizia e sono stati ritenuti di sicuro interesse archeologico da parte del direttore della sez. archeologica dei musei di Gela, Caltanissetta e Marianopoli.
La sospensione condizionale è stata concessa.
Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna alle spese.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 GENNAIO 2003 .