Sentenza 27 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2004, n. 16803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16803 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 27/02/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPO Stefano S. - Consigliere - N. 1108
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 039263/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AO IU N. IL 30/11/1969;
avverso ORDINANZA del 04/07/2003 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. E. Cesqui che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Salvatore Pavone di Catania, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 4.7.2003 il Tribunale di Catania, costituito ex art. 309 c.p.p. , rigettava la richiesta di riesame proposta da IU Di LA avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 14.6.2003 dal g.i.p. del Tribunale di Catania in ordine ai delitti di tentato omicidio in danno di OL TR (capo f) e al connesso reato di porto e detenzione illegale di un'arma da fuoco (capo f1).
Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, Di LA, il quale lamenta: a) violazione dell'art. 606, comma 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 3909, commi 5^ e 10^, c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura in corso per mancata trasmissione dei verbali di interrogatorio reso dal collaboratore di giustizia IU Durante, poste a fondamento del provvedimento limitativo della libertà personale;
b) violazione dell'art. 606, comma 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 191 e 64 c.p.p. per mancata nuova assunzione delle dichiarazioni rese da NI CI nelle forme di cui alla legge 63/2001; c) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per illogicità della motivazione derivante da travisamento dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
In tema di misure cautelari, pur dopo le modifiche introdotte con la legge 8 agosto 1995 n. 332, l'espressione "elementi su cui la richiesta si fonda", contenuta nell'art. 291, comma 1^, c.p.p., richiamato dall'art. 309, comma 5^, c.p.p., esclude che il pubblico ministero sia tenuto a porre a disposizione, dapprima del giudice per le indagini preliminari e, successivamente, del tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine compiuti o, comunque, atti, quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti, nella loro integralità.
Il termine "elementi", infatti, comprende non soltanto atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con "omissis", al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini. In tal modo non si violano i diritti di difesa, in quanto il contraddittorio può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a fondamento dell'ordinanza impugnata (Sez. 5^, 1.10.1998, n. 0 5028, rie. Balbo ed altri, riv. 211524; Sez. 1^, 19.5.1998, n. 0 2130, ric. Ceglie, riv. 210548; Sez. 6^, 1.4.1998, n. 00 551, ric. Romeo, riv. 210207).
Nel caso in esame gli atti posti a disposizione del tribunale del riesame sono gli stessi su cui il pubblico ministero aveva fondato la richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, accolta dal giudice per le indagini preliminari, il quale, nel provvedimento impugnato, ha valutato sulla base di essi la gravita indiziaria degli elementi raccolti ai sensi dell'art. 273 c.p.p.. Non si è, pertanto, verificata alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto il contraddittorio dinanzi al tribunale costituito ex art. 309 c.p.p. si è validamente instaurato su atti già ritualmente posti a conoscenza della difesa.
2. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.
In base al principio tempus regit actum, ribadito dall'art. 26 della legge 1.3.2001 n. 63, il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappresentato dal momento dell'assunzione della prova, non della sua valutazione, poiché è in quel momento che si produce l'effetto di introdurre nel processo un elemento di prova utilizzabile ai fini della decisione, come si evince dal combinato disposto degli artt. 526 e 191 c.p.p.. Pertanto, le dichiarazioni accusatorie su fatti che concernono la responsabilità degli altri, rese anteriormente all'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63 nel corso delle indagini preliminari, non possono considerarsi intrinsecamente inutilizzabili, in quanto non rinnovate nelle forme previste dalla legge n. 63 del 2001, in quanto la disposizione novellata di cui all'art. 64 c.p.p. e la conseguente previsione di inutilizzabilità di cui al comma 3 bis del medesimo articolo, in forza del principio tempus regit actum, stabilito dall'art. 26, comma 1, della legge n. 63 del 2001, non sono applicabili alle dichiarazioni rese anteriormente dall'indagato (Sez. 6^, 17.4.2003, n. 18619, ric. Pinto ed altri, riv. 225252). Nel caso in esame, quindi, non si configura alcuna violazione di legge, perché è stata rispettata la normativa vigente all'epoca di assunzione degli atti, con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dagli artt. 64 e 65 c.p.p., nella formulazione all'epoca vigente.
3. Parimenti non fondato è anche il terzo motivo di ricorso.
3.1 In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale competente ex art. 309 c.p.p. in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ad essa spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. Un. 2.5.2000, n. 11, riv. 215828). In questa materia, il controllo della Corte di legittimità non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o la concludenza dei dati probatori (essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito), ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile :1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6^, 1.2.1999, n. 3529, riv. 212565; Sez. 6^, 24.10.1996, n. 2050, riv. 206104). In particolare, il vizio di mancanza o illogicità della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato da questa Corte, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1^, 4.5.1998, n. 1700, riv. 210566). In definitiva, dovendo, anche in tema di misure cautelari, il vizio di motivazione assumere i connotati di cui alla lett. e) dell'art. 606 lett. c.p.p., è esclusa in questa sede la possibilità di una verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali o di una "rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. Un. 12.12. 1994, n. 19, riv. 199391). In sede di legittimità sono, quindi, rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 1^, 14.3.1998, n. 1083, riv. 210019). In altri termini il controllo di questa Corte è diretto semplicemente ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico-giuridici, mentre restano escluse da tale sindacato le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza dei fatti indizianti, la valutazione comparativa della loro attendibilità.
3.2 Le linee direttive della Costituzione in tema di favor libertatis richiedono che le valutazioni compiute dal giudice ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale siano fondate con il massimo di prudenza su una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza e, quindi, di condanna dell'imputato: per questo si prevede un incisivo giudizio prognostico, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo ad un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiché condotto allo stato degli atti e non su prove, ma su indizi (Corte Cost. n. 131 del 1996). Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di condizioni generali per l'applicazione di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza vanno individuati in quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, sia diretti che indiretti, i quali, resistendo a interpretazioni alternative e contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a dimostrare, oltre ogni dubbio, l'attribuibilità del reato all'indagato con la certezza propria del giudizio di cognizione, e tuttavia, quantitativamente e qualitativamente apprezzati nella loro consistenza e nella loro coordinazione logica, consentono di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. Un. 21.4.1995, ric. Costantino).
3.3. In tema di chiamata in correità il sindacato del giudice di legittimità consiste nel riscontro del vaglio critico operato dal giudice di merito, al fine di verificarne l'attendibilità non solo per i requisiti intrinseci che rendono di per sè credibili le propalazioni accusatone, ma anche sulla base di obiettivi riscontri esterni (Sez. 2^, 5.7.2000, n. 0 1173, ric. Previti, riv.216528). La dichiarazione accusatoria de relato, resa da un collaboratore di giustizia, può integrare la prova della colpevolezza solo se è sorretta da adeguati riscontri estrinseci obiettivi ed individualizzanti, che devono riguardare specificatamente il fatto che forma oggetto dell'accusa e la persona dell'incolpato, non essendo sufficiente il controllo sulla mera attendibilità intrinseca del collaborante, in quanto il minore tasso di affidabilità di una dichiarazione resa su accadimenti non direttamente percepiti, rende necessaria l'individualizzazione del riscontro (Sez. 1^, 10.5.2001, n. 17804, ric. Graviano, riv. 221695; Sez. 5^. 20.12.2002, n. 43464, ric. P.M in proc. Pinto, riv. 223544).
Il riscontro alla chiamata in reità può dirsi individualizzante, quando non consiste semplicemente nell'oggetti va conferma del fatto riferito dal soggetto dichiarante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (Sez. 1^, 25.7.2001, n. 29679, ric. Chiofalo ed altri, riv. 219889).
In presenza di plurime chiamate in reità, quantunque convergenti, la valutazione delle stesse deve essere effettuata dal giudice di merito caso per caso, con un prudente grado di flessibilità correlato alla consistenza delle chiamate stesse, tenendo conto sia della solidità della loro riconosciuta attendibilità intrinseca sia della loro compatibilità all'interno del quadro probatorio acquisito. Solo all'esito di tale operazione il giudice può stabilire se le chiamate siano autosufficienti, nel senso che l'una costituisce riscontro individualizzante dell'altra, ovvero se, esse necessitino di un ulteriore elemento confermativo esterno che renda riferibile il fatto di reato al chiamato (Sez. 1^, 6.12.2001, n. 43928, ric. Annaloro ed altri, riv. 220334).
3.4. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati, in quanto ha fornito ampia ed esauriente motivazione in ordine alle singole chiamate in correità, alla loro coerenza logica, alla loro univocità, alla loro reiterazione, a carattere disinteressato delle stesse, all'assenza di un movente calunniatorio e ha specificamente enunciato i profili in relazione ai quali si riscontrano vicendevolemente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004