Sentenza 8 febbraio 2007
Massime • 1
L'inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod.pen. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice l'inottemperanza a ordinanze sindacali, ancorché concernenti la materia dell'igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, in quanto l'omissione è in tal caso punita con la sanzione amministrativa dall'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto non configurabile il reato, perché l'ordinanza sindacale non era stata emessa per motivi contingibili urgenti, in quanto era stata imposta la chiusura di un esercizio di ristorazione per la mancanza dell'autorizzazione sanitaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2007, n. 7893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7893 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 08/02/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio G. - rel. Consigliere - N. 217
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 047747/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO AN N. IL 07/09/1950;
avverso SENTENZA del 20/06/2006 TRIBUNALE di MELFI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona Dott. GIALANELLA che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito il difensore Del Monte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha dichiarato IG AD colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. per inosservanza di ordinanza sindacale in data 15.6.2000 che le imponeva la chiusura dell'esercizio di ristorazione dalla stessa gestito per mancanza di autorizzazione sanitaria. Nella motivazione si precisa che l'ordinanza risulta legalmente emessa per ragioni di igiene L. n. 283 del 1962, ex art. 3 e per motivi contingibili ed urgenti e che la violazione deve ritenersi provata in base alla deposizione del teste e pubblico ufficiale AM, che constatò l'apertura al pubblico del locale e sorprese l'imputata a cucinare al suo interno, essendo nel laboratorio presenti materie prime in quantità incompatibile con la loro destinazione ad un uso esclusivamente familiare, come preteso dalla prevenuta. La IG ricorre con atto personalmente sottoscritto per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che la violazione ascrittale sarebbe soggetta ad una specifica sanzione amministrativa, donde l'inapplicabilità della previsione penale, e lamentando la mancata escussione, ex art. 507 c.p.p., di testi sulla circostanza, asseritamente decisiva, che all'atto dell'accesso dei pubblici ufficiali non era in atto alcuna somministrazione di pasti al pubblico, mentre mancava qualsiasi effettiva motivazione circa l'apertura al pubblico dell'esercizio.
Il primo motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa corte è costante nel ritenere che l'ipotesi di cui all'art. 650 in relazione all'inosservanza di ordinanze sindacali ricorre unicamente ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice l'inottemperanza ad ordinanze sindacali, ancorché concernenti le materia dell'igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, essendo in tal caso l'omissione punita con sanzione amm.va dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 7 bis (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla L. n. 3 del 2003 (v. da ultimo, Cass., sez. 1^, 4.2.2004, Gusmeroli, Ced
Cass., rv. 227742, e 8.3.2003, n. 15574, Cass. pen., 2002, 1710). Nel caso di specie l'ordinanza del Sindaco di Rionero in Vulture non risulta messa per motivi contingibili ed urgenti, come emerge dalla sua stessa adozione ad oltre un mese di distanza dalla segnalazione dell'irregolarità da parte del Comando Carabinieri per la Sanità di Potenza, ne' risultano in essa invocati i poteri conferiti al Sindaco quale ufficiale di governo dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 esplicitandosi, invece, che il provvedimento veniva emesso in attuazione del regolamento di esecuzione della L. n. 283 del 1962 (D.P.R. n. 327 del 1980), la violazione delle cui disposizioni è sanzionata in via amministrativa dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 17.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone che copia della presente sentenza sia inviata al Sindaco del Comune di Rionero in Vulture. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2007