Sentenza 11 novembre 2009
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, è necessario che il provvedimento stesso sia stato previamente reso noto al soggetto inottemperante e la relativa prova grava sull'accusa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto raggiunta la prova di tale conoscenza nella notifica di ordine di convocazione al coniuge dell'interessato).
Commentari • 3
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L'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità – indice: Le contravvenzioni L'articolo 650 c.p. Il provvedimento L'autorità Le conseguenze L'oblazione Di particolare interesse nel contesto storico giuridico legato al Coronavirus è il reato contravvenzionale di cui all'articolo 650 del codice penale, denominato “Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”. Si tratta di una norma sanzionatoria destinata ad applicarsi a coloro che non rispettano un ordine imposto dalle autorità per esigenze di giustizia, ordine pubblico, sicurezza o igiene. Le conseguenze di tale reato non sono particolarmente gravi, trattandosi di una contravvenzione e non di un delitto. Il reato consiste, infatti, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2009, n. 46637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46637 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 958
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 28218/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC IG, n. il 24 febbraio 1974;
avverso la sentenza 13 gennaio 2009 - Corte di Appello di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. BUA Francesco, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Santambrogio Mario, il quale, per AC IG, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 13 gennaio 2009, depositata in cancelleria il 10 marzo 2009, la Corte di Appello di Reggio Calabria, confermava la sentenza 9 novembre 2006 del Tribunale di Palmi che aveva dichiarato AC IG responsabile del reato di cui all'art.650 c.p. condannandolo alla pena di mesi tre di arresto.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata AC IG, ancorché avesse ricevuto una convocazione da parte dei Carabinieri della Stazione di RO (al fine di essere sottoposto alle prescrizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione) non si presentava.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalla prova circa l'avvenuta notifica presso la moglie convivente della convocazione in questione. La versione dell'imputato di non esserne venuto a conoscenza, per essere stato fuori casa per lavoro e per non aver avuto buoni rapporti con la moglie (circostanza addotta peraltro per la prima volta solo in atto di appello) era rimasta priva di conforto probatorio.
2. - Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Mario Santambrogio, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione AC IG chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) violazione dell'art. 650 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.c., comma 1, lett. b) ed e); la Corte di Appello non ha tenuto conto che,
affinché sia integrata la contravvenzione contestata occorre che l'interessato sia venuto effettivamente a conoscenza dell'atto sicché, stante le indicazioni difensive allegate, mancava la prova della volontaria omessa ottemperanza;
b) violazione dell'art. 133 c.p. e art. 62 bis c.p.; il giudice non ha motivato sulla scelta di discostarsi dal minimo edittale anche con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. - È giurisprudenza costante di questo Collegio ritenere che, in tema di contravvenzioni per inosservanza all'ordine dato dall'autorità per motivi di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene, per la sussistenza del reato è necessario che il soggetto sia effettivamente venuto a conoscenza dell'ordine impartito e spetta al giudice dimostrare che colui al quale l'atto è stato indirizzato abbia avuto in concreto la possibilità di prenderne visione in tempo utile (Cass., Sez. 1, 6 maggio 1994, n. 7749, Bevilacqua, rv. 199404). Nella fattispecie questa conoscenza può dirsi in concreto avvenuta, così come ha dato esaustivo conto la Corte territoriale, posto che il AC ha ricevuto la notificazione presso la sua abitazione a mani della moglie convivente. La circostanza che il AC fosse fuori per lavoro e non avesse, a suo dire, buoni rapporti con la consorte, oltre che essere irrilevante e indimostrata, è stata altresì oggetto di eccezione tardiva (solo in atto di appello), così come evidenziato dal giudice della cognizione.
3.2. - Anche il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato e va reietto. È appena il caso di sottolineare infatti che, in tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio in genere, il giudice non ha l'obbligo di procedere a un analitico esame dei criteri elencati nell'art. 133 c.p. ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione, essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o soggettivi idonei ad evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell'esercizio del proprio potere discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata appare conforme a tali principi, avendo fornito un'argomentazione compiuta e logicamente sviluppata, ancorché in modo succinto, in ordine alla dosimetria della pena, tenuto conto vuoi della capacità a delinquere del prevenuto, vuoi dalla entità del fatto.
4. - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e al versamento della somma di eURO 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2009