Sentenza 17 dicembre 2015
Rigetto
Sentenza 25 settembre 2017
Massime • 1
In tema di ricognizione di persone, il giudice, quando un riconoscimento, progressivamente sollecitato in forme diverse, abbia dato esiti differenti, deve illustrare, ove ritenga di disattendere l'esito della ricognizione formale - alla quale il legislatore riconosce prevalente affidabilità - in base a quali elementi di fatto egli ritenga più credibile, nel caso concreto, il risultato di procedure in astratto meno affidabili. (Nella specie la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito, nel privilegiare l'esito positivo di una ricognizione fotografica rispetto a quello negativo della ricognizione personale esperita nel corso del dibattimento, ometteva di spiegare perché i risultati di quest'ultima potessero ritenersi non decisivi, affidandone la svalutazione esclusivamente alla discrasia temporale tra l'epoca di consumazione dei fatti e quella di esecuzione della stessa in sede di incidente probatorio, discrasia, di per sè sola, non rilevante, attesa la distanza tra i due momenti di appena tre mesi).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2015, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2015 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento