Sentenza 18 giugno 2002
Massime • 2
In materia di procedimento civile, ai fini della tempestività della costituzione in giudizio del convenuto, il termine di "cinque giorni prima dell'udienza di comparizione" previsti dall'art. 166 cod. proc. civ. va calcolato tenendo conto del giorno della costituzione, come prescrive lo stesso articolo, ma non del "dies ad quem", che è quello della comparizione.
In tema di regolamento di confini, l'utilizzazione dei dati catastali è consentita non solo qualora non siano stati esperiti o non sia stato possibile esperire altri mezzi di prova, come potrebbe ritenersi sulla base di un'interpretazione meramente letterale della norma di cui all'art. 950 cod. civ., bensì anche quando gli altri elementi probatori, pur acquisiti, risultino infondati al vaglio compiuto dal giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2002, n. 8823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8823 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL US TE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIO LULANI, che lo difende unitamente all'avvocato ARMIN PINGGERA, per procura speciale notarile Notaio Pietro Longi di Bolzano Rep. N. 137306 del 14/06/99 giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LE NO COSTR SAS, ora Spa, in persona del legale rappresentante TO LE NO, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO ANDREA MIORI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 35/99 della Corte d'Appello di TRENTO Sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 20/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato LULANI MARIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo del ricorso p.q.r., assorbito il 7^ motivo, rigetto degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Lavardi s.a.s., dei fratelli TO e PP Dalle Nogare, con atto di citazione del 3 novembre 1992, convenne IG EL in AU innanzi al Tribunale di Bolzano, chiedendo che, previo accertamento che il suolo di cui alla p.f. 453/1 Appiano era di proprietà di essa attrice, la convenuta fosse condannata a rimuovere i pali in cemento abusivamente apposti a recinzione di detta particella ed a rilasciarle la stessa particella nonché a rimuovere gli alberi recentemente piantati sul suo fondo in violazione della prescritta distanza legale dal fondo di essa attrice. Espose l'attrice che la convenuta, proprietaria della p.f. 454/2, aveva invaso la p.f. 453/1, derivata dal frazionamento dell'originaria p.f. 453, da essa attrice acquistata nel 1991 e successivamente frazionata nelle due particelle 453/1 e 453/2. La convenuta resistè alla domanda, opponendo che la p.f. 453/1 non era mai stata considerata come compresa nella p.f. 453, bensì sempre come appartenente alla p.f. 454/2, di sua proprietà e che per oltre venti anni era stata goduta dai proprietari suoi danti causa. Pertanto, in via riconvenzionale chiese che fosse accertata l'intervenuta usucapione a suo favore della p.f. 453/1. Chiese, altresì, che fosse abbattuto l'edificio che l'attrice stava realizzando sulla p.f. 453/2, per la parte che non rispettava la prescritta distanza dal confine col fondo di sua proprietà. L'adito tribunale, rigettando la domanda principale, dichiarò che la p.f. 453/1 era di proprietà di IG EL In Hanser ed ordinò al conservatore del Libro Fondiario di Caldaro di procedere alla conseguente intavolazione ritenendo assorbito in tale statuizione l'accertamento dell'intervenuta usucapione a favore della stessa convenuta.
Proposero separati appelli, poi riuniti, le parti e la Corte d'Appello di Trento, presso la Sezione Distaccata di Bolzano, con sentenza resa in data 20 marzo 1999, in accoglimento del gravame proposto dalla Dalle Nogare Costruzioni s.a.s., con sede in Bolzano, che aveva incorporato la Lavardi s.a.s., ha dichiarato che il confine tra l'originale p.f. 453, ora p.f. 453/1, e la p.f. 453/2 Appiano è quello mappale come individuato dalla relazione del C.T.U. geom. Augustin con riferimento al tipo di frazionamento in data 3 ottobre 1934 dell'ing. PU e che, pertanto, il terreno di cui alla p.f. appartiene alla Dalle Nogare Costruzioni s.a.s., condannando conseguentemente, IG EL In AU a rimuovere la recinzione di pali in cemento ed a rilasciare detta p.f. alla Dalle Nogare Costruzioni s.a.s.; ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla IG EL In AU.
In ordine a quest'ultima statuizione, il giudice d'appello ha osservato che l'impugnazione autonoma proposta dalla EL successivamente alla notifica dell'appello interposto dalla Dalle Nogare Costruzioni s.a.s. non poteva essere convertita in appello incidentale a seguito della disposta riunione dei due appelli, essendo stata proposta oltre il termine fissato, a pena di decadenza, dall'art. 343, c. 1^, cod. proc. civ., in relazione all'art. 166 stesso codice.
Quanto al gravame proposto dalla Dalle Nogare Costruzioni s.a.s, la corte di merito ha rilevato che il primo giudice, pur accogliendo le conclusioni del C.T.U., che consideravano la p.f. 453/1 facente parte della p.f. 453/2, di proprietà dell'attrice, e pur dichiarando di volersi attenere al confine segnato nelle mappe catastali, contraddittoriamente aveva finito con l'attribuire la p.f. 453/1 alla convenuta.
Ciò premesso, la corte distrettuale ha ritenuto inidonei gli elementi probatori offerti dalla convenuta, poiché, in ordine alla canalizzazione interrata realizzata dal Comune, non era accertata la sua materiale realizzazione sulla linea di confine, com'era stato progettato, ed i testi avevano fondato le proprie deposizioni su convinzioni soggettive, non riscontrabili con dati oggettivi. Sicché, non poteva che farsi ricorso al criterio residuale delle mappe catastali indicato dall'ult. co. dell'art. 950 cod. civ., con la conseguenza di dover individuare il confine in quello risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, sulla base del "piano di situazione" redatto in data 3 ottobre 1934 dall'ing. PU, la cui validità era confermata dal rinvenimento sui luoghi per cui è causa dello stesso punto fisso utilizzato all'epoca per i necessari rilievi.
Da ultimo, ad avviso della Corte d'Appello, non poteva essere presa in esame la domanda, subordinata, di usucapione proposta dalla EL, poiché costei, con la comparsa di risposta in appello, si era limitata a chiedere il rigetto del gravame e, senza addurre specifiche argomentazioni, aveva chiesto di integrare la motivazione relativa all'esame di detta domanda.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la IG EL In AU, affidandosi ad otto motivi. La Dalle Nogare Costruzioni s.p.a., già s.a.s, resiste con controricorso.
V'è memoria difensiva della controricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 8, nn., 1^ e 2^, e 15, co. 1^, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata, adducendo che, come eccepito in primo grado, le domande proposte dall'attrice esulavano dalla competenza del tribunale, poiché la "negatoria di opposizione di termini ex art. 951 cod. civ." e quella di osservanza della distanza degli alberi ex art. 812 rientravano nella competenza per materia del pretore, mentre quella di rilascio della p.f. 453/1, avendo un valore di L. 718.400, rientrava nella competenza per valore dello stesso pretore.
Segnala, all'uopo, la ricorrente che l'eccezione, relativamente alle prime due domande, era rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che, comunque, essa era stata riproposta in appello con la comparsa di risposta.
La censura è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., la ricorrente, che risultò vittoriosa nel merito in primo grado con riferimento alle domande cui si riferiva l'eccezione di incompetenza, se avesse voluto superare la soccombenza teorica determinatasi nei suoi confronti e in ordine a tale eccezione, non accolta, avrebbe dovuto espressamente riproporre in appello l'eccezione, dovendosi, in mancanza, ritenere rinunciata l'eccezione, col conseguente passaggio in giudicato della sentenza sul punto.
A tale onere venne meno la EL, che non ripropose "espressamente", come ne cita l'art. 346 cod. proc. civ., l'eccezione d'incompetenza in appello, essendosi limitata in comparsa di risposta a riportarsi a quanto dedotto innanzi al Tribunale, "confermando espressamente anche in questa sede le proprie domande ed eccezioni svolte in primo grado che qui si danno per trascritte".
Per vero, l'esigenza di esplicita e non equivoca riproposizione delle domande ed eccezioni posta dall'art. 346 cod. proc. civ., con l'avverbio "espressamente" non può dirsi soddisfatta da un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr. Cass., 30 maggio 1996, n. 5028). È, dunque, evidente che il giudicato interno formatosi sulla statuizione di rigetto dell'eccezione d'incompetenza precludeva l'ammissibilità di censure sul punto in questa sede. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 335, 343 e 156, n. 3^, cod. proc. civ., osservando che erroneamente la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'appello da essa proposto, non avendo considerato che, poiché i due appelli erano stati riuniti e poiché essa aveva notificato il proprio appello entro i cinque giorni dalla data dell'udienza di comparizione fissata con riferimento all'appello già proposto da parte avversa, il suo appello doveva essere considerato come appello incidentale, tempestivamente proposto. La censura è fondata.
Erroneamente il giudice d'appello ha dichiarato inammissibile il gravarne proposto dalla EL, perché tale appello, da considerarsi convertito in appello incidentale per effetto della disposta riunione, che assicurava il simultaneus processus, cui mirano le disposizioni dettate dagli artt. 333 e 343 cod. proc. civ., risultava proposto nel termine fissato dal combinato disposto degli artt. 343, co. 1^, e 166 cod. proc. civ.. L'errore è stato determinato dall'avere, la Corte d'Appello, ritenuto che nel caso in esame dovesse farsi applicazione dell'art. 166 citato, nella formulazione risultante dalla novella introdotta dalle Leggi nn. 353/1990 e 673/1994, che fissa in almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione il termine per la costituzione del convenuto e, conseguentemente, per effetto del rinvio operato dall'art. 343, co. 1^, cod. proc. civ., anche il termine perentorio per la proposizione dell'appello incidentale.
Al contrario, trattandosi di giudizio pendente alla data del 30 aprile 1995, quando è entrata in vigore la suddetta novella, poiché l'atto di citazione in primo grado era stato notificato nel 1992, dovevasi fare applicazione dell'art. 166 cod. proc. civ. nella previgente formulazione, che fissava in almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione il termine per la costituzione del convenuto e, quindi, quello per la proposizione dell'appello incidentale.
Invero, l'art. 90, co. 1^ L. n. 353/1990, nello stabilire che "ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data", usa il termine giudizio, non già con riferimento al singolo grado od alla singola fase cui le disposizioni vanno applicate, bensì con riferimento al giudizio considerato nella sua interezza;
con la conseguenza che in un caso come quello in esame, per stabilire se alla suddetta data il giudizio fosse pendente, devesi aver riguardo alla data della notifica dell'atto di citazione in primo grado, non a quella della notifica dell'atto di appello.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, l'art. 166 cod. proc. civ. andava applicato nel testo vigente alla suddetta data.
E non v'è dubbio che l'appello della EL fosse stato notificato tempestivamente, poiché, come è pacifico mentre l'udienza di comparizione delle parti, con riferimento all'appello proposto dalla Dalle Nogare s.a.s., da considerarsi appello principale, era fissata per l'11 marzo 1998, la EL notificò il proprio appello, da considerarsi appello incidentale, il 5 marzo 1998.
Giova, al riguardo, ricordare che nel computo del termine di almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione deve ritenersi incluso il dies a quo, cioè quello della costituzione del convenuto, nel nostro caso il 5 marzo 1998, data della notifica dell'appello da considerarsi incidentale, come espressamente era sancito dal previgente testo dell'art. 166 cod. proc. civ., mentre va escluso il dies ad quem, cioè quello della comparizione delle parti, nel nostro caso fissata per l'11 marzo 1998 (cfr. Cass. 10 febbraio 1987, n. 1760), sicché l'appello della EL era stato notificato tempestivamente per essere considerato come appello incidentale. Col terzo motivo la ricorrente, lamentando nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere omesso l'esame di domande ed eccezioni svolte in primo grado e confermato in appello, rileva che, poiché essa, costituendosi nel giudizio d'appello proposto dalla Dalle Nogare s.a.s., aveva riproposto tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado, l'impugnata sentenza è viziata da nullità, per avere omesso l'esame: a) dell'eccezione d'incompetenza funzionale del Tribunale;
b) della domanda riconvenzionale di usucapione;
c) della domanda riconvenzionale di abbattimento del fabbricato, nella parte eccedente la prescritta distanza.
La censura è, in parte, infondata, in parte inammissibile ed, in parte assorbita dall'accoglimento del secondo motivo. Si è già avuto modo di porre in rilievo sub 1) che l'assoluta genericità del richiamo alle domande ed eccezioni proposte in primo grado non consentiva al giudice d'appello di ritenere validamente riproposte in secondo grado, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., le domande ed eccezioni ritenute assorbite dal Tribunale nell'accoglimento della domanda proposta in via principale dalla EL o delle eccezioni rispetto alle quali, com'era avvenuto per l'eccezione d'incompetenza, per la EL si era verificata una soccombenza solo teorica. Sicché, per questa parte la censura non può che essere rigettata.
Quanto, poi, alla domanda di usucapione, va rilevato che, contrariamente a quanto si sostiene dalla ricorrente, il giudice d'appello ha preso in esame la domanda, ritenendo, però, inammissibile la relativa doglianza sia per la considerazione che le conclusioni della comparsa di risposta della EL si limitavano alla richiesta di rigetto dell'appello avverso, sia perché la parte motiva della stessa comparsa conteneva una generica richiesta d'integrazione della motivazione data al riguardo. E, poiché tale ratio della statuizione non viene censurata dalla ricorrente, che, invece, lamenta un'inesistente omissione di pronuncia sulla domanda, la censura, sul punto, dev'essere dichiarata inammissibile.
Infine, per la parte che riguarda la domanda di osservanza della distanza di legge del fabbricato dal confine, la censure resta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.
Poiché rispetto a tale domanda si era verificata, per la EL, una soccombenza reale, la relativa doglianza andava espressa con la proposizione di un appello incidentale, che, in effetti, fu, sul punto, proposta. Sicché, essendosi dimostrata erronea la statuizione di inammissibilità dell'appello incidentale, spetterà al giudice del rinvio, investito dell'esame di tale gravame, valutare la fondatezza della domanda de qua.
Col quarto motivo la ricorrente denuncia la nullità o inesistenza od improcedibilità dell'appello principale ai sensi degli artt. 342 e 163, n. 2^, cod. proc. civ., adducendo che, mentre dall'atto di appello principale risulta che ad interporre il gravame ed a formulare i motivi era la Lavardi s.a.s., dagli ulteriori atti processuali della Dalle Nogare Costruzioni s.a.s. risulta che la Lavardi s.a.s. non era più esistente, per cui se ne deve dedurre che l'appello proposto dalla De Nogare Costruzioni s.a.s. è privo dei motivi, addotti solo per la Lavardi s.a.s..
La censura è destituita di fondamento, essendone evidente la pretestuosità, poiché essa cerca di trarre la propria motivazione da un mero errore materiale contenuto nell'appello principale. Quanto, invero, come chiaramente risulta dalla sua epigrafe, dalla narrativa e dalle conclusioni, fu proposto dalla Dalle Nogare Costruzioni s.a.s., nella quale, come veniva esplicitamente dichiarato nell'atto, la Lavardi s.a.s. era stata incorporata. È, dunque, evidente l'errore materiale in cui cadde l'estensore dell'atto di appello quando, nell'enunciare i motivi del gravame, fece menzione della Lavardi s.a.s., anziché della Dalle Nogare Costruzioni s.a.s., come soggetto appellante per il quale i motivi venivano formulati.
Col quinto motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per nullità del procedimento e della sentenza, determinata da violazione degli artt. 345, nella previgente formulazione, e 346 cod. proc. civ., osservando che erroneamente la corte di merito ha esaminato le domande nuove proposte in appello ex adverso. Evidenzi all'uopo che:
a) mentre in primo grado l'attrice aveva chiesto "dichiararsi che la particella fondiaria 453/1 risultante dal tipo di frazionamento n. 135/99 del Geom. Franchi appartiene alla Lavardi s.a.s., in appello la domanda era stata così formulata: "accertare e dichiarare che il confine tra l'originaria p.f. 453 ed oggi tra la p.f. 453/1 e la p.f. 452/2 della convenuta è quello mappale come individuato dal C.T.U. con riferimento al tipo di frazionamento dell'Ing. UD PU e che pertanto il suolo di cui alla p.f. 453/1 era di pertinenza della Lavardi s.a.s. ed oggi della Dalle Nogare Costruzioni s.a.s."; ne deriva la novità della domanda proposta in appello, nella parte relativa all'accertamento del confine come risultante dal tipo di frazionamento dell'Ing. PU;
b) la domanda di rinnovazione dei pali in cemento, così come riproposta in appello, era nuova, perché richiedeva l'accertamento dell'abusività dell'apposizione dei paletti, che, invece, non risultava essere stato richiesto con la domanda proposta in primo grado;
c) la domanda relativa alla p.f. 453/1 era nuova anche per la ragione che, mentre in primo grado mirava alla declaratoria di appartenenza della p.f. all'attrice, in secondo grado mirava alla declaratoria di proprietà in capo all'attrice.
Segnala, peraltro, la ricorrente che le originarie domande, così come proposte in primo grado, non erano state più riproposte in appello, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. esse dovevano ritenersi rinunciate.
Osserva il Collegio che anche questa censura soffre del vizio di pretestuosità che inficia il precedente motivo, perché, al fine di accreditare la denuncia di novità e, quindi, di inammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ. delle domande come proposta in appello, tenta di trarre motivo da mere diversità terminologiche che caratterizzano la formulazione delle conclusioni rassegnate in appello dalla Dalle Nogare Costruzioni s.a.s. rispetto alle stesse domande proposte in primo grado oppure dall'indicazione di elementi di fatto secondari, che non immutano in alcun modo ne' la causa petendi ne' il petitum delle domande, sì da stravolgere il thema decidendi.
Non v'è dubbio, invero, che: a) la diversa formulazione della domanda principale non innovava la domanda stessa, che restava pur sempre un'actio finium regundorum, tendente al risultato di dimostrare che la p.f. 453/1 era compresa per intero nella proprietà dell'attrice e che, pertanto, essa doveva essere restituita all'attrice, non rilevando, a tal fine, le ragioni che potevano essere poste a fondamento della relativa statuizioni;
6) correttamente la corte territoriale non ha attribuito significato di novità all'avverbio "abusivamente" introdotto in appello nella formulazione della domanda di rimozione dei paletti in cemento apposti dalla convenuta a recinzione della p.f. 453/1, poiché anche la domanda proposta in primo grado, mirante allo stesso bene della vista, era fondata sulla denuncia di illegittimità e, quindi, di abusività della recinzione, in quanto manifestazione della volontà della convenuta di affermare il proprio dominio sulla p.f., ritenuta, invece, dalla attrice compresa nel proprio fondo;
c) al di là delle espressioni usate dall'attrice, era chiaro, comunque, anche in primo grado che la domanda di rilascio di detta p.f. si fondava sulla rivendicazione della proprietà della particella, sicché nessuna novità, neppure formale, poteva cogliersi nella formulazione in appello della stessa domanda.
Pertanto, trattandosi delle stesse domande, non è a parlarsi ne' d'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ. delle domande proposte in appello ne' di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. alle domande proposte in primo grado.
Col sesto motivo la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 346 cod.proc.civ., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., sostiene che, ove anche si ritenesse che qualcosa delle conclusioni prese in primo grado dall'attrice era rimasto immutato in appello, comunque si sarebbe verificato il difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché, dichiarando che la p.f. 453/1 appartiene alla Dalle Nogare Costruzioni s.a.s., la Corte d'Appello avrebbe trascurato di considerare che la domanda di accertamento della proprietà relativa a detta p.f. doveva considerarsi abbandonata in secondo grado, essendo stata proposta domanda di accertamento della pertinenza alla Lavardi s.a.s. della p.f..
Le considerazioni svolte sub 5^) in ordine all'identità della domanda di revindica della p.f. 453/1 ed all'irrilevanza del mutamento del termine proprietà in quello di appartenenza valgono a dimostrare anche che non vi fu violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché, dichiarando che detta p.f. appartiene alla Dalle Nogare Costruzioni s.a.s., il giudice d'appello ha accertato esattamente quel che costituiva oggetto della domanda, vale a dire che la p.f. 453/1 era compresa nell'oggetto del diritto di proprietà acquistato dalla Lavardi s.a.s. con l'atto del 1991 e, quindi, dalla Dalle Nogare Costruzioni s.a.s..
Col settimo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 950 e 2702 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio, rilevando, in primo luogo, che la sentenza impugnata cade in evidente contraddizione laddove afferma che la p.f. 453/1 fa parte della p.f. 453/2 di proprietà dell'attrice, come risultato dalla consulenza tecnica d'ufficio, non riuscendosi a comprendere come una particella risultante dal frazionamento di una superficie possa essere ricompresa nell'altra particella risultante dallo stesso frazionamento, a meno che la sentenza non abbia inteso affermare - e questo era l'unico senso effettivo delle espressioni usate - che la p.f. 453/1, in realtà, priva di contenuto e di superficie, con la conseguenza che il vero confine tra la proprietà dell'attrice e quella della convenuta è il confine tra la p.f. 453/2 e la p.f. 452/2.
Ma - ad avviso della ricorrente - la sentenza impugnata, non solo si fonda su di un evidente equivoco, ma disattende altresì tutte le prove assunte, che, invece, conducevano ad un diverso risultato. In primo luogo, la ricorrente rimarca il significativo risultato cui perviene la corte di merito, che, nell'attribuire all'attrice la p.f. 453/1, finisce con l'accrescere la proprietà originariamente acquistata dall'attrice esattamente dei 125 mq. sottratti all'originaria estensione della proprietà di essa convenuta. Sarebbe, dunque, evidente il senso delle conclusioni raggiunte dal C.T.U., secondo cui tutta la superficie di proprietà dell'attrice era contenuta già nella p.f. 453/2 risultante dal frazionamento. Inoltre, soggiunge la ricorrente, in violazione dell'art. 950 cod. civ., secondo cui ogni mezzo di prova è consentito per l'accertamento del confine reale ed i dati catastali costituiscono un mezzo di prova residuale, la corte di merito ha trascurato le seguenti risultanze istruttorie;
a) l'esistenza della recinzione a confine tra le pp.ff. 453/2 e 453/1, che costituisce un confine naturale da nessuno messo in discussione all'atto della sua messa in opera;
b) il fatto, risultante dallo stesso atto introduttivo del giudizio, che la pretesa attorea sia stata ispirata solo da un'interpretazione della mappa proveniente dal Geom. Franchi;
c) la mancanza di qualsiasi contestazione da parte della dante causa dell'attrice; d) il fatto, desumibile dalla dichiarazione scritta datata 22 giugno 1961 del Sindaco di Appiano, che già nel 1961 tutta la superficie occupata dalla "conduttura della canalizzazione" fosse ritenuta appartenere alla p.f. 454/2, non già alla p.f. 453; e) la lettera del sindaco dello stesso Comune in data 13 febbraio 1980, secondo cui non v'era bisogno di deliberare l'ampliamento della conduttura, "perché la servitù non sarebbe stata esistente e sarebbe già maturata l'usucapione della servitù"; f) la sentenza civile n. 1223/91 del Tribunale di Bolzano, che addebitò al Comune i danni subiti da essa ricorrente nel corso dei lavori per l'ampliamento della fognatura;
il che costituisce conferma che la fognatura percorreva il fondo di essa ricorrente;
g) il fatto, emergente dalla lettera in data 8 agosto 1996 dell'Assessore Spitaler del Comune di Appiano, che tutta la fognatura costruita negli anni 1960/61 e quella successivamente ampliata era nel terreno di essa ricorrente, erroneamente e con motivazione apparente disattesa dalla Corte d'Appello sul rilievo che i testi avrebbero riferito sulla base di convinzioni soggettive.
Con riferimento all'ultimo rilievo, la ricorrente evidenzia che: il teste YL ha riferito di avere aiutato suo marito nel 1990, a delimitare il confine con paletti in cemento, attenendosi ai cippi esistenti, che furono da essi rilevati, il teste LE ha riferito di avere appreso dall'AU che la fognatura ed il tombino insistevano nel fondo di essa ricorrente e che il confine correva al di là della fognatura;
il teste GM ha riferito che la fognatura era ancora sul fondo di essa ricorrente e che il confine era anche evidenziato dai cippi;
il teste AU, marito di essa ricorrente, ha riferito che il fondo della moglie era sempre considerato comprensivo della zona in cui è interessata la fognatura, il cui percorso è indicato dai pozzetti;
il teste ON ha riferito di aver visto dei cippi che delimitavano le proprietà;
il teste DE ha riferito che il percorso della fognatura era rimasto invariato;
il teste OR ha riferito della presenza dei cippi;
la stessa AN LA ha confermata l'esistenza di un cippo vecchio di cento anni, asportato da persona che non ha voluto indicare.
Pertanto, osserva la ricorrente, la presenza dei cippi trovava conferma nelle deposizioni di una serie di testi e tale risultanza non era contraddetta dal fatto che il C.T.U. non avesse rinvenuto cippi, considerato che l'attrice, per realizzare la costruzione, aveva dovuto scavare fino al confine, eliminando, in tal modo, i cippi.
In ordine ai testi KH e LA KU, la ricorrente adduce che era evidente il loro personale interesse a sostenere, come venditrici, la posizione dell'acquirente, anche al fine di evitare un'azione di evizione e, comunque, la EN IT ha precisato che il confine era costituito dalla linea di posa della fognatura.
Erroneamente, dunque, ad avviso della ricorrente, il giudice d'appello ha fatto ricorso all'elemento residuale dei dati catastali per ricomprendere la p.f. 453/1 nella proprietà dell'attrice. Peraltro, gli elementi di prova raccolti avrebbero consentito l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione proposta da essa ricorrente.
Le censure si rivelano, in parte, infondate ed, in parte inammissibili.
Non sussiste, in primo luogo, la denunciata violazione dell'art. 950 cod. civ. poiché la Corte d'Appello ha fatto ricorso ai dati catastali solo dopo aver verificata l'inattendibilità degli altri elementi di prova offerti dalla convenuta, in tal modo facendo puntuale applicazione della norma dettata dall'ultimo comma del citato articolo, che riserva alle mappe catastali un valore probatorio residuale.
È, invero, evidente che l'utilizzazione dei dati catastali è consentita, non solo nell'ipotesi che altri mezzi di prova non siano stati esperiti o non sia stato possibile esperire, come potrebbe ritenersi sulla base di un'interpretazione meramente letterale della norma ("In mancanza di altri elementi..."), bensì anche quando gli altri elementi probatori, pur acquisiti, risultino infondati al vaglio compiuto dal giudice di merito.
Ciò premesso, si osserva che la motivazione dell'impugnata sentenza non soffre, con riferimento alla valutazione delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., del vizio di contraddittorietà denunciato dalla ricorrente, avendo, la corte di merito, correttamente interpretato il pensiero del C.T.U., laddove afferma che la p.f. 453/1, oggetto della controversia, faceva parte della p.f. 453/2 di proprietà dell'attrice, nel senso che, poiché entrambe le particelle derivavano dal frazionamento dell'originaria p.f. 453, pacificamente acquistata, doveva considerarsi parte del fondo attore e, conseguentemente, il confine costituito dalla recinzione creata dalla convenuta non corrispondeva al confine reale.
Tale interpretazione, caratterizzata da logicità, rende vano il tentativo della ricorrente di offrire una diversa interpretazione, che, pur di dimostrare l'esattezza dell'attuale, apparente confine, non si è perita di ridurre la p.f. 453/1 ad un mero segno catastale, privandola del tutto dal reale contenuto.
Nè risulta ammissibile il tentativo di infirmare la logicità delle conclusioni cui perviene la sentenza impugnata col ricorso alle considerazioni sulla superficie dei fondi confinanti, poiché la pur suggestiva censura svolta al riguardo non è sorretta dall'indicazione dei dati che consentirebbero di avere per certa l'originaria estensione di ciascuno dei due fondi, sicché la censura, per un verso, soffre di genericità ed è formulata in violazione del principio di autonomia ed autosufficienza del ricorso per cassazione, per altro verso, priva com'è degli indispensabili elementi di fatto, non può ritenersi caratterizzata da decisività. Ugualmente inammissibile deve ritenersi la parte del motivo che si diffonde sull'esame delle risultanze della prova orale e documentale, essendo evidente che, al di là della formale enunciazione del vizio di omessa od insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, essa mira ad offrire solo una diversa valutazione di dette risultanze, ad avviso della ricorrente più aderente ai dati emergenti dalle deposizioni testimoniali e dai documenti acquisiti. Giova, al riguardo, ricordare l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, sotto posta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così liberamente prevalenza all'uno o all'atro dei mezzi di prova acquisiti (salvi i casi tassativamente previsti dalla legge)" - (Cass. 15 aprile 2000, n. 4916). Tale principio di diritto viene ignorato dalla ricorrente, che delle risultanze della prova testimoniale e documentale dà una lettura diversa da quella data dalla corte di merito, nel tentativo di accreditare deposizioni testimoniali e documenti cui il giudice d'appello ha negato valore probatorio, specie con riferimento alla pretesa esistenza dei cippi, e di dimostrare che, poiché la canalizzazione della rete fognale fu realizzata sulla linea di confine, l'attuale sua localizzazione costituirebbe indice certo dell'esattezza del confine segnato dalla recinzione. Ma, a prescindere dall'evidente inammissibilità di tale tentativo, non può non rilevarsi che la ricorrente non riesce a dimostrare che dette risultanze sono decisive al fine di provare quel che C.T.U. e giudice d'appello hanno messo in dubbio e, cioè, che la canalizzazione fu effettivamente realizzata lungo la linea di confine tra i due fondi, così com'era stata progettata. Nè le censure sfiorano, al di là della già esaminata pregiudiziale di inammissibilità, il merito della soluzione data dalla Corte d'Appello col ricorso alle mappe catastali, la cui validità, come risulta dalla sentenza, trova riscontro nell'attuale persistenza del punto fisso utilizzato nel 1934 per i necessari rilievi. Va, da ultimo, ribadito che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'esame della domanda di usucapione non è stato omesso, avendo, la Corte d'Appello, ritenuto che tale domanda non fosse stata ritualmente riproposta in appello.
Ne deriva che, poiché tale ratio della statuizione non è stata censurata dalla ricorrente (v. sub 3), non è consentito utilizzare le risultanze della prova testimoniale e documentale per dimostrare la fondatezza di tale domanda, posto che esse fossero attendibili. Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 335, 112, 115, 116 e 132, n. 4^, cod. proc. civ., 2702 cod. civ., osservando che l'impugnata sentenza, oltre ad avere erroneamente dichiarata l'inammissibilità dello autonomo appello da lui proposto, è anche viziata nella motivazione relativa a tale statuizione, avendo omesso di motivare in ordine al termine che non sarebbe stato rispettato per la conversione di detto appello in appello incidentale nonché in ordine all'effetto della disposta riunione degli appelli. Ad avviso della ricorrente, inoltre, sarebbe errata la statuizione relativa alla domanda, subordinata, di usucapione, poiché con la comparsa di risposta all'appello avverso erano state riproposte tutte le domande proposte in primo grado.
Il motivo, con riferimento alla statuizione d'inammissibilità dell'appello incidentale, resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo, conseguente alla verificata erroneità in diritto della declaratoria di inammissibilità.
Quanto, poi, alla domanda di usucapione, la censura è, con tutta evidenza, infondata. Si è già avuto modo di osservare (v., in particolare, sub. 1^) che il generico richiamo, con formula di stile, alle domande proposte in primo grado non poteva essere considerato sufficiente per ritenere riproposta la domanda, considerata assorbita dal primo giudice. Comunque, come osservato sub 3^), la ricorrente si è astenuta dal censurare la specifica statuizione con la quale il giudice d'appello ha ritenuto non riproposta la domanda di usucapione in secondo grado.
Conclusivamente, va accolto il secondo motivo del ricorso, restando parzialmente assorbiti in tale statuizione i motivi terzo ed ottavo;
vanno, invece, rigettati gli altri motivi e, per la parte non assorbita, anche i motivi terzo ed ottavo.
Nei limiti dell'accoglimento l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Trento, che dovrà esaminare nel merito l'appello incidentale proposto dalla EL.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti, in parte, i motivi terzo ed ottavo;
rigetta gli altri motivi e, per la parte non assorbita, i motivi terzo ed ottavo;
cassa, nei limiti dei motivi accolti, l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Trento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda Civile, il 17 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2002