Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2002, n. 8823
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Sentenza 18 giugno 2002

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In materia di procedimento civile, ai fini della tempestività della costituzione in giudizio del convenuto, il termine di "cinque giorni prima dell'udienza di comparizione" previsti dall'art. 166 cod. proc. civ. va calcolato tenendo conto del giorno della costituzione, come prescrive lo stesso articolo, ma non del "dies ad quem", che è quello della comparizione.

In tema di regolamento di confini, l'utilizzazione dei dati catastali è consentita non solo qualora non siano stati esperiti o non sia stato possibile esperire altri mezzi di prova, come potrebbe ritenersi sulla base di un'interpretazione meramente letterale della norma di cui all'art. 950 cod. civ., bensì anche quando gli altri elementi probatori, pur acquisiti, risultino infondati al vaglio compiuto dal giudice di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2002, n. 8823
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8823
    Data del deposito : 18 giugno 2002

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