Sentenza 4 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, nel caso di opposizione promossa dal difensore avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi professionali vale il divieto di "reformatio in peius". Pertanto è illegittimo il decreto del Presidente della Corte d'Appello che, decidendo il gravame, abbia revocato il provvedimento impugnato per la mancanza della prova dell'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2007, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 04/12/2007
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 02008
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 040471/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NAPOLI MICHELE;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 21/06/2005 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere DR. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci V., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avvocato Michele Napoli ha presentato opposizione davanti al Presidente della Corte d'appello di Palermo avverso il provvedimento con il quale sono stati liquidati i compensi per l'attività defensionale svolta nei confronti di Raia Gaspare, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il Presidente delegato, decidendo sul gravame, ha revocato il decreto con il quale era stato liquidato il compenso in questione. Il provvedimento pone in luce che il difensore, pur avendone preciso onere, non ha dato prova della sua iscrizione nell'elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato ne' contestualmente alla presentazione dell'istanza di liquidazione ne' successivamente, nel corso del giudizio conseguente alla proposta opposizione. D'altra parte, dall'elenco fornito dal consiglio dell'ordine degli avvocati, risulta che tale professionista è stato iscritto nell'apposito elenco solo nell'anno 2003 e quindi in epoca successiva a quella in cui aveva svolto l'attività defensionale. Conclusivamente, si constatata la mancanza delle condizioni legittimanti l'emissione dell'impugnato provvedimento di liquidazione.
Il medesimo provvedimento ritiene l'esistenza di un potere-dovere del giudice investito dell'opposizione avverso un provvedimento di liquidazione di compensi di verificare preliminarmente l'esistenza delle condizioni di legge. Di qui la revoca di cui si discute.
2. Ricorre per cassazione il citato difensore deducendo due motivi. Con il primo, si lamenta l'evidente vizio di "ultrapetizione", giacché il thema decidendum era circoscritto alla congruità della liquidazione compiuta dalla Corte d'assise d'appello; mentre il giudicante, seppure non richiesto, si è pronunciato su un tema, quello dell'esistenza dei requisiti di legge, che era già stato preso in esame dal primo giudice che aveva infatti proceduto alla liquidazione dei compensi. Il provvedimento impugnato, si afferma, è pertanto censurabile per omesso esame della domanda e per pronunzia su una domanda non proposta.
Con il secondo motivo si deduce l'erroneità del provvedimento nella parte in cui onera il difensore della prova in ordine all'iscrizione nell'elenco in questione;
non essendovi alcuna disposizione in tal senso. Lo stesso provvedimento, si lamenta infine, è comunque fondato su dati di fatto errati poiché, come emerge da documentazione che si produce, l'iscrizione nell'elenco ridetto risale al 21 giugno 2001 e quindi ad epoca precedente all'espletamento del mandato difensivo.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. La giurisprudenza di questa Corte è controversa in ordine al tema inerente alla possibilità di reformatio in peius nell'ambito della procedura di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione di compensi al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Un orientamento afferma che, non configurandosi un'impugnazione in senso tecnico, non si applicano il principio devolutivo ed il divieto di reformatio in pejus di cui all'art. 597 c.p.p. (Cass. 1, 16 settembre 2004, Rv. 229741).
Di segno contrario appare altro indirizzo. Si è infatti affermato che, in tema di compensi al difensore, è illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, investito dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi professionali da parte del solo interessato, annulli il suddetto decreto e respinga la domanda sulla base della quale il decreto stesso era stato emesso, con ciò attuando una re formatici in pejus, posto che, in conformità ai principi generali in materia di impugnazione (e tale è l'opposizione al decreto di liquidazione) il giudice investito dal solo interessato non può aggravare nel merito, in danno di quest'ultimo, la situazione determinatasi con il provvedimento impugnato e sottoposto al suo esame con gravame finalizzato ad ottenere una pronuncia più favorevole (Cass. sez. 4, del 21/10/2003, Rv. 227870). Ambedue i richiamati orientamenti si fondano sull'assunto che la materia sia regolata, sotto il profilo processuale, dalle norme e dai principi dell'ordinamelo penale.
Occorre tuttavia prender atto che la materia è stata, oggetto di recente parziale rimeditazione da parte delle Sezioni unite (S.U. 30 gennaio 2007, Inzerillo). Sì è infatti affermato che la L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29 richiamati dal DPR n. 115 del 2002, delineano una disciplina improntata ai "tipici moduli del rito civilistico". Se ne è desunto che si applicano alcune fondamentali regole processualcivilisti che. Si configura, nel complesso, una procedura di tipo misto che segue le regole del rito penale per quanto riguarda la competenza del giudice e segue le regole del rito civile per quanto riguarda i termini per l'opposizione, la legittimazione processuale, l'onere della prova e il carico delle spese processuale. Tale ultimo orientamento delle Sezioni unite è stato enunciato a proposito della controversa questione inerente all'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto personalmente dal difensore in tema di liquidazione delle proprie competenze professionali. Esso, tuttavia, è contrastato da altra giurisprudenza di questa Corte. Le Sezioni unite (Sez. un. 24 maggio 2004, Graziano), confermando l'impostazione assunta in altra pronunzia pure a sezioni unite (Sez. un. 24 11 2004, Di Dona) hanno ritenuto che il procedimento per l'ammissione al gratuito patrocinio a carico dello Stato è secondario e collaterale rispetto al rapporto processuale penale principale di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria. Dal che discende che tale sub-procedimento va necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità e cioè con la disciplina del processo penale di cui all'art. 568 e segg. c.p.p.. Tale principio, come pure questa Corte ha già avuto occasione di affermare, riverbera i suoi effetti anche in ordine alle procedure riguardanti le liquidazioni degli onorari, che pure esse presentano connotazioni di dipendenza ed accessorietà rispetto al procedimento penale principale (Cass. 4, 30 novembre 2004, Galiani, Rv. 231293). Questa Corte rileva che la più recente contrastante enunciazione delle Sezioni unite da un lato è, con forte sottolineatura, limitata alla materia della liquidazione dei compensi;
e che, d'altra parte, non è priva di base l'evocazione degli aspetti civilistici della richiamata L. n. 794. La conseguenza è che, accedendo a tale impostazione, trova applicazione il principio civilistico della domanda invocato dal ricorrente. Peraltro, anche applicando il già richiamato orientamento tradizionale, che ritiene utilizzabili i principi dell'ordinamento processuale penale, si perviene comunque ad una conclusione aderente alla prospettazione del ricorrente stesso. Infatti la natura impugnatoria della procedura rende applicabile il principio del divieto di reformatio in peius, come già ritenuto dalla richiamata giurisprudenza di questa Sezione (Cass. sez. 4, 21/10/2003, Rv. 227870). In conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere annulla con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Presidente della Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008