Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2002, n. 14790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14790 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 67162 IN NOME EL POR NO ITALIAN1 479 0/ 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPEE MA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Importe sui redditi laccertamento induttivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Enrico PAPA R.G.N. 22795/99 - Rel. Consigliere Cron.34566 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud. 15/03/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 67162 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, LIRE 1500 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - 040582 e da UFF DISTRETTUALE II DD MESTRE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO ANCELLERIA STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
p ricorrente 2002 - 1260
contro
-1- FA IM DI IM IA & C SAS, in persona del pro tempore, elettivamentelegale rappresentante domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso 10 studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che la difende unitamente all'avvocato MAURIZIO TREVISAN, giusta procura a margine;
controricorrente avverso la decisione n. 4865/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 12/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio day Sig. 1 PIERRO per diritti € 0.77 1115-11-02 IL CANCELLIERE -2- Svolgimento del processo Il curatore del fallimento Simac s.a.s. di IO IA e C. ha impugnato gli accertamenti emessi ai sensi dell'articolo 39, comma 2, d.p.r. n.600/73, a fini Ilor ed Irpef per gli anni 1982 e 1983, perché immotivati e perché non preceduti da una qualsiasi verifica alla contabilità, che si presentava formalmente regolare. La Commissione di primo grado ha rigettato il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione di secondo grado, mentre la Commissione Centrale ha dichiarato la illegittimità degli accertamenti per mancanza dei presupposti per il metodo induttivo. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Ha resistito la curatela con controricorso. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 39, comma 2, d.p.r. n. 600/73 e carenza di motivazione sul presupposto che erroneamente la Commissione Centrale ha ritenuto l'illegittimità del ricorso al metodo induttivo pur in presenza di alcuni fatti certi, quali le numerose segnalazioni per vendita senza fatture pervenute dalla Guardia di FI per i periodi di imposta precedenti, il condono automatico richiesto dalla società ex art. 19 1. n.516/82, nonché il processo verbale di constatazione redatto il 21.6.1984 dalla Guardia di FI (fatti questi che indicavano che nella specie non c'era stata una correttezza formale della contabilità). La curatela ha contrastato il ricorso sostenendo che è mancata la prova certa dei presupposti dell'accertamento induttivo, e cioè della ragione per cui non si era potuto procedere ad una ricostruzione analitica dei redditi. In particolare, ha evidenziato che è mancata la prova delle plurime violazioni che hanno reso inattendibili le scritture contabili. Ritiene la Corte che il ricorso è infondato, per cui deve essere rigettato. E infatti, correttamente la Commissione Centrale ha rilevato come non sono state accertate da parte dell'ufficio le numerose e gravi irregolarità che rendono inattendibili le scritture contabili. I fatti addotti dal ricorrente non sono sicuramente idonei a fare configurare come esistenti i presupposti ben precisi indicati nell'articolo 39, comma 2, lettera d) d.p.r. n.600/73. Le segnalazioni della Guardia di FI, invocate dal ricorrente, pur se fondate, si riferiscono a periodi di imposta precedenti e non hanno alcun valore ai fini dell'accertamento induttivo del 1982 e 1983. Né alcun valore può avere il ricorso al condono effettuato dalla società per precedenti periodi. Infine, nulla il ricorrente ha dedotto in ordine al contenuto del verbale di constatazione redatto dalla Guardia di FI il 21.6.1984, per cui la doglianza, per il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione, deve essere ritenuta generica, non offrendo alcuna possibilità di valutazione. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 15.3.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. مقاس Il Presidente Il cons. est. Enrico Pa Dr. Giuseppe Falcone Dr. Enrico Papa drice IL CANCELLIERE CY NA Casanp 6 8 E 9 1 N DEPOSITATO IN CANCELLERIA / O 5 4 I / 18 OTT. 2002-Oggi . Z 6 N 2 A - . R .R IL CAN _LIERE T B A S I .P . I NA Casano L D R A G L D E L A A E R T . E D B T U I A S N B T N I E E A S 1 R S I E 3 T I 1 R A E . T N A M