Sentenza 19 maggio 2001
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del versamento dei contributi e la presentazione della domanda, poi rigettata, di conseguimento di pensione di anzianità, sulla base dell'erroneo calcolo dei contributi effettivamente versati, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento, da parte dell'Istituto, del generale obbligo, a carico dell'ente previdenziale, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989, di informare l'interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, qualora lo stesso ne faccia richiesta. A tale responsabilità l'INPS si sottrae solo fornendo la dimostrazione che il fatto dannoso dipenda da un evento allo stesso non imputabile. L'accertamento in ordine alla sussistenza del necessario nesso di causalità tra evento dannoso ed erronea comunicazione di dati da parte dell'INPS è rimesso al giudice del merito, è non è censurabile in Cassazione, se adeguatamente e logicamente motivato. (Nella specie, la SC. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso il carattere macroscopico, sì da poter essere agevolmente rilevato dall'interessato, dell'errore nella comunicazione dell'INPS all'interessato dei contributi versati per il solo fatto che il calcolo effettuato dall'Istituto non aveva tenuto conto delle brevi interruzioni verificatesi nel corso del rapporto di lavoro.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2001, n. 6867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6867 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti
- ricorrente -
contro
RI GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4051/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 17/04/98 R.G.N. 199/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GO AR, riassumendo la causa davanti al Pretore di Milano, essendosi dichiarato incompetente per materia il Tribunale civile ordinario della stessa città, conveniva in giudizio l'INPS chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla erronea comunicazione rilasciata dall'Istituto in ordine alla sua posizione contributiva.
Il lavoratore assumeva che a causa di tale erronea comunicazione aveva presentato le dimissioni dal posto di lavoro sul presupposto che potesse godere della pensione di anzianità, che, invece, aveva conseguito soltanto dal giugno 1990, dopo avere versato contributi integrativi volontari per un ammontare di L.
5.804.038. Quantificava, pertanto, il richiesto ammontare del danno in misura corrispondente al costo sostenuto per l'integrazione contributiva e alla mancata percezione del trattamento pensionistico dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
Il Pretore con sentenza in data 13 maggio 1996 rigettava la domanda rilevando che l'errore contenuto nella comunicazione dell'INPS trasmessa all'assicurato in data 29 maggio 1987 era riconoscibile dal predetto.
A seguito di appello proposto dal lavoratore il Tribunale di Milano accoglieva la domanda del AR condannando l'INPS al pagamento della somma di L. 21.000.000, con interessi, rivalutazione e spese del giudizio per entrambi i gradi.
Il Tribunale osservava che, sulla base dei principi affermati da questa Suprema Corte, l'Istituto doveva ritenersi responsabile dei danni cagionati per l'erronea informazione, a nulla rilevando che la comunicazione non provenisse da un atto finalizzato a dimostrare la posizione contributiva dell'assicurato e che il medesimo non avesse controllato preventivamente sul libretto personale l'esattezza della comunicazione ricevuta a meno che l'errore non fosse stato macroscopico.
In tale ultimo caso, essendo riconoscibile, sarebbe ricaduto sul lavoratore l'onere di rilevarlo.
Sulla base dei sopra esposti principi, il Tribunale riteneva che nella fattispecie esaminata non fosse configurabile l'errore macroscopico, poiché l'INPS nella comunicazione del 4 febbraio 1988 si era limitato a indicare l'accredito di 1639 contributi settimanali per il periodo 27 marzo 1954/31 dicembre 1984.
Il Tribunale aggiungeva che le brevi interruzioni verificatisi nel corso del rapporto di lavoro non erano tali da rendere macroscopico l'errore del lavoratore, il quale, secondo l'"id quod plerumque accidit", confidando sull'esattezza dei dati indicati nell'erronea comunicazione, si era dimesso anticipatamente. L'INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste il lavoratore con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso l'INPS, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 54 della legge n. 88 del 1989, degli artt. 1175, 1227, 1324, 1362 e segg. del codice civile,
nonché omessa e/o insufficiente motivazione, rileva che un semplice calcolo matematico avrebbe dovuto mettere sull'avviso il lavoratore in ordine all'erroneità del calcolo dal momento che anche ad ipotizzare una non interrotta occupazione nell'arco dell'intero periodo considerato non si sarebbe potuti arrivare a 1639 contributi settimanali, bensì a 1589 e cioè a ben 50 contributi in meno. In ogni caso, aggiunge il ricorrente Istituto, il AR non aveva dimostrato che egli si era dimesso a causa dell'erronea comunicazione, in quanto la sua posizione assicurativa non era tale da creargli un ragionevole affidamento circa l'intervenuta acquisizione del diritto al trattamento pensionistico. Il proposto ricorso è infondato.
La Corte osserva che anche in materia di responsabilità dell'INPS per l'erronea comunicazione fornita all'assicurato circa il numero dei contributi necessari al conseguimento della pensione di anzianità, l'accertamento da parte del giudice di merito in ordine alla necessaria sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso (dimissioni volontarie e mancato conseguimento della pensione ovvero conseguimento della pensione attraverso il versamento di contributi volontari con eventuale perdita dei ratei di pensione percepibili "medio tempore") e l'erronea comunicazione da parte dell'INPS si risolve in un accertamento di fatto in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità (v. Cass. 11 maggio 1978 n. 2319) se adeguatamente e logicamente motivato.
Va intanto premesso che la fattispecie in esame rientra non già in una ipotesi di responsabilità extra-contrattuale (per la quale il danneggiato ai fini del conseguimento del risarcimento del danno ha l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore del danno, il danno subito, il suo ammontare e il nesso di causalità tra il comportamento dell'autore del danno e il danno stesso) bensì in quella della responsabilità contrattuale (per la quale il danneggiato ha l'onere di provare il comportamento dell'autore del danno, la sussistenza del danno e il nesso di causalità tra il danno e il comportamento dell'autore del danno, rimanendo, invece, presunta quanto meno la sussistenza della sua colpa concretizzantesi nell'inosservanza di un preesistente obbligo contrattuale o legale con onere gravante sul danneggiante di dimostrare che il fatto dannoso dipenda da un evento a lui non imputabile e da un evento che si sia verificato nonostante egli abbia osservato le regole della comune diligenza).
Infatti l'erronea comunicazione dell'Istituto nasce dall'inosservanza di un preesistente obbligo di informativa rinvenibile proprio nell'art. 54 della legge n. 88 del 1989, invocato dall'Istituto ricorrente.
Tale norma prevede un generale obbligo di informativa da parte dell'ente previdenziale all'assicurato che ne faccia richiesta in ordine alla sua posizione assicurativa.
Ciò posto, con motivazione adeguata e immune da vizi logici il Tribunale di Milano aveva evidenziato che l'INPS non aveva offerto elementi di prova idonei al fine di escludere la negligenza dei suoi funzionari e, quindi, dello stesso Istituto in forza del rapporto di immedesimazione organica che trova la sua fonte nel rapporto di pubblico impiego, essendosi, invece, limitato a rilevare che il contenuto della comunicazione non era di tal tenore da fare ravvisare l'errore in quanto "le piccole interruzioni dell'attività lavorativa che nell'ambito dell'intero periodo vi erano, non erano certo tali da rendere macroscopicamente evidente l'errore". Con ciò il giudice del gravame aveva escluso che l'evento dannoso fosse imputabile al mancato uso dell'ordinaria diligenza da parte dello stesso danneggiato.
La circostanza, se accertata, avrebbe comportato, a norma dell'art. 1227 secondo comma c.c. la non attribuibilità del danno allo stesso Istituto danneggiante.
L'attribuibilità del danno, invece, correttamente era stata addossata dal Tribunale di Milano all'INPS, su cui gravava la presunzione di colpa derivante dalla responsabilità contrattuale, non avendo l'Istituto assolto all'onere della prova liberatoria della responsabilità su esso incombente.
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2001