Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2001, n. 6867
CASS
Sentenza 19 maggio 2001

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Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del versamento dei contributi e la presentazione della domanda, poi rigettata, di conseguimento di pensione di anzianità, sulla base dell'erroneo calcolo dei contributi effettivamente versati, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento, da parte dell'Istituto, del generale obbligo, a carico dell'ente previdenziale, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989, di informare l'interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, qualora lo stesso ne faccia richiesta. A tale responsabilità l'INPS si sottrae solo fornendo la dimostrazione che il fatto dannoso dipenda da un evento allo stesso non imputabile. L'accertamento in ordine alla sussistenza del necessario nesso di causalità tra evento dannoso ed erronea comunicazione di dati da parte dell'INPS è rimesso al giudice del merito, è non è censurabile in Cassazione, se adeguatamente e logicamente motivato. (Nella specie, la SC. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso il carattere macroscopico, sì da poter essere agevolmente rilevato dall'interessato, dell'errore nella comunicazione dell'INPS all'interessato dei contributi versati per il solo fatto che il calcolo effettuato dall'Istituto non aveva tenuto conto delle brevi interruzioni verificatesi nel corso del rapporto di lavoro.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2001, n. 6867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6867
    Data del deposito : 19 maggio 2001

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