Sentenza 17 aprile 2014
Massime • 1
In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, vanno esclusi dalla nozione di "strumenti atti ad aprire o a forzare serrature", il martelletto frangivetro e qualunque altro oggetto idoneo ad infrangere un vetro, non potendo il concetto di "serratura" essere esteso fino ad includere i vetri che ostino all'ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall'esterno.
Commentario • 1
- 1. Cass., Sez. II, 16 maggio 2025 (ud. 7 maggio 2025), n. 18615Aldo Natalini · https://archiviopenale.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2014, n. 18393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18393 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 17/04/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - N. 940
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - N. 7857/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 20/12/2013 della Corte d'appello di Genova, 1^ sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GALLO Domenico;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20/12/2013, la Corte di appello di Genova, confermava la sentenza del Tribunale di Genova, in data 11/6/2012, che aveva condannato OL MA alla pena di mesi quattro di arresto per i reati di porto ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare serrature e porto ingiustificato di coltello.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, osservando che anche un martelletto frangivetro rientrava nel novero degli strumenti di cui l'art. 707 c.p., vietava il porto ingiustificato.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato personalmente deducendo violazione di legge e dolendosi di un'interpretazione estensiva in malam partem della norma di cui all'art. 707 c.p., per avere la Corte incluso il martelletto frangivetro fra gli strumenti idonei ad aprire o forzare serrature.
4. Successivamente l'imputato ha depositato memoria con cui ribadisce la sua tesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente ha dedotto una questione di diritto che riguarda l'interpretazione della norma di cui all'art. 707 c.p., in relazione alla fattispecie concreta nella quale gli è stato contestato il reato di cui all'art. 707 c.p., perché, "essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, veniva colto in possesso di un martelletto frangi vetro, costituente strumento atto ad aprire o a forzare serrature, del quale non giustificava l'attuale destinazione".
3. La Corte d'appello di Genova ha incluso il martelletto frangi vetro fra gli strumenti atti ad aprire o a forzare serratura, richiamando una risalente pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 12276 del 29/04/1980 Ud. (dep. 22/11/1980 ) Rv. 146763) che ha incluso il tagliavetro fra gli strumenti idonei a forzare o aprire serrature, osservando che nel concetto di "serrature" devono essere inclusi anche i vetri che ostino all'ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall'esterno.
4. Così operando la Corte genovese ha effettuato un'interpretazione estensiva del concetto di "serratura" che non ha ragione di essere e finisce per rendere evanescente la fattispecie legale tipica del reato di cui all'art. 707 c.p., in quanto qualunque oggetto, anche un vaso di fiori o un pallone, può essere utilizzato per frangere un vetro.
In questo modo il comportamento punibile per il reato di cui all'art. 707 c.p., verrebbe esteso al porto di qualunque oggetto di cui l'agente non sappia giustificare l'attuale destinazione, venendo così a violarsi il principio di legalità della pena. Invece questa Corte ha statuito che il possesso di una torcia elettrica (strumento idoneo ad infrangere un vetro) non rientra nella previsione normativa di cui all'art. 707 c.p., (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 1335 del 09/01/2007 Cc. (dep. 18/01/2007 ) Rv. 235817) ed ha precisato che il porto ingiustificato di un coltellino a serramanico (nella specie, di lunghezza pari a cm. 9 di cui cm. 4 di lama), se può rilevare sotto il profilo della contravvenzione della L. n. 110 del 1975, ex art. 4, non può invece essere fatto rientrare nella condotta sanzionata dall'art. 707 c.p.., non essendo tale oggetto ne' una "chiave alterata" ne' "uno strumento atto ad aprire o forzare serrature" (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 26289 del 06/07/2010 Ud. (dep. 09/07/2010) Rv. 247753).
5. Pertanto neanche il porto di un martelletto frangi vetro può essere fatto rientrare nella condotta sanzionata dall'art. 707 c.p., perché il vetro non è una serratura.
6. Al riguardo può essere enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della condotta sanzionata dall'art. 707 c.p., il concetto di "serratura" non può essere esteso al punto da includervi i vetri che ostino all'ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall'esterno; di conseguenza fra gli strumenti atti ad aprire o forzare serrature non può essere incluso il martelletto frangi vetro o qualunque altro oggetto idoneo ad infrangere un vetro".
7. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 707 c.p., perché il fatto non sussiste, con rinvio alla corte d'Appello di Genova, altra Sezione, per la determinazione della pena in ordine al residuo reato di cui al capo B).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 707 c.p., perché il fatto non sussiste, con rinvio alla corte d'Appello di Genova, altra Sezione, per la determinazione della pena in ordine al residuo reato di cui al capo B).
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014