Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2008, n. 43329
CASS
Sentenza 12 novembre 2008

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In tema d'impugnazioni di misure coercitive, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento interlocutorio del Tribunale del riesame che, nel fissare l'udienza camerale ex art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., si pronunci incidentalmente sulla richiesta d'inefficacia della misura, né lo stesso è qualificabile come atto abnorme in quanto detta pronuncia rientra tra i poteri ordinatori del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2008, n. 43329
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43329
    Data del deposito : 12 novembre 2008

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