Sentenza 18 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2002, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 039 1 6 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO I AN LA CORTE SUPREM ICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 524/00 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron.8151 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 11/12/01 Consigliere -Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: BI DE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 162, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MEINERI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO RF, SE RF, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ET MA, RE AR;
intimate avversO la sentenza n. 6919/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 03/03/99 R.G.N. 187/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4909 udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Corrado -1- GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato RIBAUDO per delega RF SE E ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che, per quanto rileva nella presente sede, in ordine alla controversia insorta fra le RB la ylio sign. MA RE ed EL AL nei confronti della sign. EL AL, avente ad oggetto l' accertamento del lavoro prestato dalle prime alle dipendenze addette ad un bar, di cui la stessa è esercente, ildella seconda, in qualità di Tribunale di Torino, con sentenza del 3.3.99, ha ritenuto : a)- che la sign. RE dal 28.7. 92 al 4.10. 92 aveva lavorato con un orario di 12 ore e mezza al giorno;
dal 6.10.92 all'8.1.93 tale prestazione andava ridotta di un'ora al giorno essendo l'inizio del lavoro posticipato di due ore a giorni alterni mentre il successivo giorno 9 era stata prestata un'ora di lavoro;
b) - che,di conseguenza, sulla base della c.t.u. risultavano maturati in favore della stessa crediti per complessive lire 15. 521. 778, per lavoro straordinario, ratei di ferie, 13a, 14a mensilità, permessi retribuiti, festività e t.f.r.; c) che la sign.CA aveva prestato 8 ore giornaliere ( e 48 settimanali) dal 6.10. 92 all'8.1. 93 e due sole ore il 9.1.93, con un diritto ad un complessivo compenso determinato dal c.t.u. in lire 5.912.882, 2- che a tali conclusioni il Tribunale è pervenuto sulla base di un'attenta ed analitica disamina delle testimonianze raccolte vagliandone la credibilità, e delle " dichiarazioni rese dalle stesse lavoratrici;
3- che la sign. AL chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi;
1 RITENUTO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 113- 115- 116 cpc;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
2- che la censura si articola in quattro diverse argomentazioni dirette a smentire il convincimento del Tribunale in ordine alla contemporanea presenza delle lavoratrici nel bar, ed in particolare si sostiene che : a) il Tribunale non avrebbe accertato se la contemporanea presenza delle stesse nel bar avveniva con il consenso datoriale;
b) era stato tralasciato quanto dichiarato dalle stesse lavoratrici secondo cui il bar incassava in media 300-350.000 lire al giorno;
c) tale modesto incasso faceva apparire del tutto inverosimile che la ricorrente avesse potuto accettare prestazioni lavorative assolutamente economicamente non sostenibili;
d) il Tribunale avrebbe, sulla base della modestia dell'incasso, dovuto dedurre lo scarso numero di frequentatori e, quindi, la inutilità della contemporanea presenza delle lavoratrici;
3- che la censura, in realtà, non denuncia alcuna violazione o falsa applicazione di legge, né tantomeno difetti logici o di motivazione, limitandosi ad enunciare una serie di elementi fattuali che sarebbero idonei a smentire il convincimento del Tribunale che da esso non avrebbe tratto le dovute conclusioni;
2 4- che, come si è detto, il convincimento del Tribunale è fondato su una analitica disamina delle prove testimoniali;
5- che con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art 112- 115 cpc nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione e lamenta che il Tribunale nel determinare il compenso spettante alle lavoratrici non aveva tenuto conto almeno in via equitativa, del valore dei pasti consumati dalle " lavoratrici sicuramente riguardanti beni in vendita nell'esercizio cui le stesse erano addette;
6- che tale censura, fondata su argomentazioni decisamente congetturali, ignora che il compenso delle lavoratrici, una volta accertata la esatta entità della loro prestazione, è stata determinata sulla base della c.t.u. in ordine alla quale non viene formulato alcun rilievo;
7- che è anche essa infondata, 0 1 1 8- che il ricorso va rigettato, non provvedendosi sulle spese per la mancata T V costituzione delle intimate;
7 2 0 0 2 S E E N T 1
P.Q.M.
1 4 La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. 8 0 1 7 E 9 Roma 11 dicembre 2001 J 8 8 1 0 Il Consigliere es. Lazzudo Sughi ныйfrine "Perourio_ Il Presidente Dell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria CAoggi,18 MAR. 2002 A M IL CANCELLIERE E E R P T R O