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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2024, n. 18814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18814 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA IC nato a [...] il [...] CC OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Pasquale Serrao D'Aquino, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del UO e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al OL. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18814 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 20/03/2024 Ritenuto in fatto 1.HI IR - in qualità di erede di UO RD - e OL NI, a mezzo di difensore abilitato, hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, che a sua volta ne ha affermato la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110, 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen. - furto di energia elettrica - con le aggravanti dell'uso del mezzo fraudolento, consistito nella collocazione di un magnete sul contatore - e dell'aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o utilità. La sentenza della Corte territoriale ha infine disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza del Tribunale con l'espressione "ordina che l'esecuzione della pena inflitta agli imputati sia sospesa per anni cinque alle condizioni di legge". 2.L'atto di impugnazione si è affidato a 4 motivi, qui richiamati nei limiti strettamente indispensabili ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, in relazione all'erronea e non adeguatamente giustificata individuazione del concorso di persone nel reato attribuito al OL, in quanto nel processo sarebbe emerso che il suocero UO RD, peraltro deceduto nelle more tra il giudizio di secondo grado e il ricorso per cassazione, era l'intestatario dell'utenza, proprietario dell'immobile e confesso quanto alla condotta materiale di apposizione del magnete, in assenza di qualsiasi contributo fornito dal coimputato. Sarebbe poi stata fornita la prova che il UO utilizzasse l'immobile oggetto del controllo come luogo di villeggiatura e che OL e la moglie vivessero in altro sito di loro residenza;
mentre alcuna prova ricorrerebbe a sostegno di un contributo quantomeno agevolativo ed almeno morale, fornito da OL, non ravvisabile per il sol fatto che costui avesse maldestramente tentato di rimuovere ed occultare il magnete nel corso del sopralluogo dei verificatori. 2.2.11 secondo motivo ha nella sostanza denunciato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché la Corte di merito avrebbe ravvisato la sussistenza della mai contestata circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, mentre il decreto di citazione, all'epoca emesso, avrebbe elevato l'addebito dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, comunque non ricorrente perché il contatore si trovava all'interno della proprietà, come riconosciuto dalle deposizioni testimoniali assunte. 2.3.11 terzo motivo ha lamentato vizi di violazione di legge e della motivazione, poiché la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti sarebbero stati parametrati sulla gravità e reiterazione nel tempo della sottrazione, quando, da un lato, il capo d'imputazione non ha quantificato i volumi dell'energia elettrica asportata e, dall'altro lato, il OL sarebbe stato occasionalmente presente al momento dell'accertamento e, comunque, difetterebbe la prova che fosse consapevole della risalenza della sottrazione al 2012. 2 2.4.11 quarto motivo si è soffermato sulla assunta violazione di legge in relazione alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del grado di appello, perché la Corte territoriale avrebbe parzialmente accolto l'impugnazione con il riconoscimento della illegalità della pena inflitta in primo grado, desumibile da un errore materiale del dispositivo di quest'ultima pronuncia, che aveva dimenticato di statuire la concessione del beneficio della sospensione condizionale, espressamente prevista nella motivazione. Considerato in diritto La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna di OL NI alle spese del giudizio di gravame, mentre nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 11 ricorso per cassazione promosso da HI IR in veste di erede di UO RD - deceduto nelle more tra la sentenza della Corte territoriale e la formulazione del ricorso - è inammissibile, perchè presentato dal difensore di fiducia comunque non legittimato, venendo meno gli effetti della nomina fiduciaria con la morte dell'imputato; a tale vulnus non possono porre rimedio gli eredi, stante la previsione dell'art. 568 comma 3 cod. proc. pen., che sancisce che il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge lo conferisce (sez.5, n. 15282 del 08/11/2016, Arena e altri, Rv. 269695). Ne viene che il mandato ad impugnare, conferito ai sensi dell'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., da HI IR, in qualità di erede del defunto, all'avv. Vincenzo Giambruno al fine della proposizione del ricorso per cassazione deve ritenersi tamquam non esset. 2.Quanto alla posizione dell'imputato OL, il primo motivo è generico, non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. Va premesso che la sentenza impugnata costituisce una ipotesi di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, sicché «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Cass. pen., sez. II, 12.06.2019 - dep. 6.09.2019, n. 37295, rv. 27218). Il motivo di ricorso è per verso aspecifico, perché non si confronta con gli argomenti che le sentenze dei giudici di merito hanno illustrato per ricondurre (anche) al OL la realizzazione della condotta di rilevanza penale, ovvero, in particolare, alla luce degli 3 accertamenti effettuati in loco, "che l'unità immobiliare era abitata da entrambi gli imputati" (pag. 2 sentenza di appello); che la comune "fruizione illecita della fornitura" si è protratta per un periodo di quasi quattro anni (pag. 2 sent. di appello) e che OL NI, alla richiesta degli accertatori di accompagnarli presso il misuratore elettrico, si era portato all'interno della nicchia di ubicazione del contatore "e, con mossa repentina" aveva tentato - evidentemente ben cosciente della sua indebita collocazione - "di prelevare il magnete per occultarlo" (pag. 3 e 4 sentenza di primo grado, pag. 2 sent. di appello); per altro verso, esso propone confutazioni che fuoriescono dal perimetro di controllo di competenza della Corte di Cassazione perché in presenza di enunciati che non siano attinti da illogicità manifesta, dunque enucleabile ictu ocu/i, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); ed ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01) 2.1.Del resto, risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose - ma il principio è estensibile, per identità di ratio, al furto aggravato dal ricorso a mezzo fraudolento, pacificamente integrato in caso di apposizione di un magnete al contatore dell'energia elettrica (sez.5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108) - colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Cass. sez.5, n. 24592 del 30 aprile 2021, Bellafiore); e, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Cass. sez.4,5 febbraio 2020 n. 5973, Carlo;
Cass. sez. 5, n. 4 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745); senza dimenticare, in proposito, che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante (Cass. sez.3, n.15755 del 22 gennaio 2020, Ventura), come avvenuto nel caso di specie. Ed a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Cass. sez.2, n. 6734 del 30 gennaio 2020, Bruzzese). Alla luce di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano anche manifestamente infondati. 3.11 secondo motivo è del tutto fuori fuoco e manifestamente infondato. Risulta, per tabulas, che nel corso del giudizio di primo grado il pubblico ministero abbia proceduto alla formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., ritualmente comunicata agli imputati ai sensi degli artt. 516 e segg. cod. proc. pen. (pag. 3 sentenza del primo giudice) e, del resto, la sentenza di primo grado reca nell'editto innputativo l'indicazione della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio od utilità. Pertanto, ogni obiezione che investe l'aggravante dell'esposizione alla fede pubblica, non contestata, si rivela aspecifica e manifestamente infondata. 4.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Su un piano generale, risulta consolidato il principio di diritto secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto;
invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. U n. 47127 del 27/04/2021, Pizzone;
Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497). Nel caso di specie, comminato il minimo della pena edittale della reclusione, i giudici di merito hanno congruamente dato conto, secondo consentita discrezionalità e in aderenza ai principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti nella 5 formulazione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, la sentenza impugnata ha con proposizione razionale rimarcato l'ampiezza temporale della illecita fornitura e stigmatizzato, quale conseguenza, la significativa entità del danno cagionato al servizio pubblico erogatore. La ragione di ricorso, riguardante il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, è inedita perché attinente a violazione di legge non dedotta con i motivi di gravame (che avevano invocato soltanto la riduzione della pena, cfr. pag. 1 sentenza impugnata) e si rivela, pertanto, indeducibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. 5. Miglior sorte merita invece il quarto motivo, che sì è doluto dell'intervenuta condanna al pagamento delle spese processuali nonostante l'accoglimento del rilievo difensivo che aveva lamentato la sussistenza di un errore materiale omissivo nel dispositivo della sentenza del primo giudice a riguardo del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, esplicitato in motivazione. L'art. 592 cod. proc. pen. stabilisce che con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento. Il provvedimento di correzione dell'errore materiale, adottato dalla Corte d'appello, che ha integrato il dispositivo della sentenza del giudice di prime cure con l'aggiunta relativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena per anni cinque, costituisce tuttavia un intervento di modifica della decisione impugnata in senso favorevole all'imputato, che non può essere perciò ritenuto in toto soccombente secondo il criterio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., (cfr. sez. 1, n. 5040 del 09/02/1984, Sebartoli, Rv.164534) ed è pertanto ostativa alla sua condanna al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato OL NI al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di OL NI. Dichiara inammissibile il ricorso di HI IR che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/03/2024 Il consigliere estensore drente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Pasquale Serrao D'Aquino, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del UO e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al OL. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18814 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 20/03/2024 Ritenuto in fatto 1.HI IR - in qualità di erede di UO RD - e OL NI, a mezzo di difensore abilitato, hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, che a sua volta ne ha affermato la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110, 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen. - furto di energia elettrica - con le aggravanti dell'uso del mezzo fraudolento, consistito nella collocazione di un magnete sul contatore - e dell'aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o utilità. La sentenza della Corte territoriale ha infine disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza del Tribunale con l'espressione "ordina che l'esecuzione della pena inflitta agli imputati sia sospesa per anni cinque alle condizioni di legge". 2.L'atto di impugnazione si è affidato a 4 motivi, qui richiamati nei limiti strettamente indispensabili ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, in relazione all'erronea e non adeguatamente giustificata individuazione del concorso di persone nel reato attribuito al OL, in quanto nel processo sarebbe emerso che il suocero UO RD, peraltro deceduto nelle more tra il giudizio di secondo grado e il ricorso per cassazione, era l'intestatario dell'utenza, proprietario dell'immobile e confesso quanto alla condotta materiale di apposizione del magnete, in assenza di qualsiasi contributo fornito dal coimputato. Sarebbe poi stata fornita la prova che il UO utilizzasse l'immobile oggetto del controllo come luogo di villeggiatura e che OL e la moglie vivessero in altro sito di loro residenza;
mentre alcuna prova ricorrerebbe a sostegno di un contributo quantomeno agevolativo ed almeno morale, fornito da OL, non ravvisabile per il sol fatto che costui avesse maldestramente tentato di rimuovere ed occultare il magnete nel corso del sopralluogo dei verificatori. 2.2.11 secondo motivo ha nella sostanza denunciato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché la Corte di merito avrebbe ravvisato la sussistenza della mai contestata circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, mentre il decreto di citazione, all'epoca emesso, avrebbe elevato l'addebito dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, comunque non ricorrente perché il contatore si trovava all'interno della proprietà, come riconosciuto dalle deposizioni testimoniali assunte. 2.3.11 terzo motivo ha lamentato vizi di violazione di legge e della motivazione, poiché la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti sarebbero stati parametrati sulla gravità e reiterazione nel tempo della sottrazione, quando, da un lato, il capo d'imputazione non ha quantificato i volumi dell'energia elettrica asportata e, dall'altro lato, il OL sarebbe stato occasionalmente presente al momento dell'accertamento e, comunque, difetterebbe la prova che fosse consapevole della risalenza della sottrazione al 2012. 2 2.4.11 quarto motivo si è soffermato sulla assunta violazione di legge in relazione alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del grado di appello, perché la Corte territoriale avrebbe parzialmente accolto l'impugnazione con il riconoscimento della illegalità della pena inflitta in primo grado, desumibile da un errore materiale del dispositivo di quest'ultima pronuncia, che aveva dimenticato di statuire la concessione del beneficio della sospensione condizionale, espressamente prevista nella motivazione. Considerato in diritto La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna di OL NI alle spese del giudizio di gravame, mentre nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 11 ricorso per cassazione promosso da HI IR in veste di erede di UO RD - deceduto nelle more tra la sentenza della Corte territoriale e la formulazione del ricorso - è inammissibile, perchè presentato dal difensore di fiducia comunque non legittimato, venendo meno gli effetti della nomina fiduciaria con la morte dell'imputato; a tale vulnus non possono porre rimedio gli eredi, stante la previsione dell'art. 568 comma 3 cod. proc. pen., che sancisce che il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge lo conferisce (sez.5, n. 15282 del 08/11/2016, Arena e altri, Rv. 269695). Ne viene che il mandato ad impugnare, conferito ai sensi dell'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., da HI IR, in qualità di erede del defunto, all'avv. Vincenzo Giambruno al fine della proposizione del ricorso per cassazione deve ritenersi tamquam non esset. 2.Quanto alla posizione dell'imputato OL, il primo motivo è generico, non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. Va premesso che la sentenza impugnata costituisce una ipotesi di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, sicché «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Cass. pen., sez. II, 12.06.2019 - dep. 6.09.2019, n. 37295, rv. 27218). Il motivo di ricorso è per verso aspecifico, perché non si confronta con gli argomenti che le sentenze dei giudici di merito hanno illustrato per ricondurre (anche) al OL la realizzazione della condotta di rilevanza penale, ovvero, in particolare, alla luce degli 3 accertamenti effettuati in loco, "che l'unità immobiliare era abitata da entrambi gli imputati" (pag. 2 sentenza di appello); che la comune "fruizione illecita della fornitura" si è protratta per un periodo di quasi quattro anni (pag. 2 sent. di appello) e che OL NI, alla richiesta degli accertatori di accompagnarli presso il misuratore elettrico, si era portato all'interno della nicchia di ubicazione del contatore "e, con mossa repentina" aveva tentato - evidentemente ben cosciente della sua indebita collocazione - "di prelevare il magnete per occultarlo" (pag. 3 e 4 sentenza di primo grado, pag. 2 sent. di appello); per altro verso, esso propone confutazioni che fuoriescono dal perimetro di controllo di competenza della Corte di Cassazione perché in presenza di enunciati che non siano attinti da illogicità manifesta, dunque enucleabile ictu ocu/i, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); ed ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01) 2.1.Del resto, risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose - ma il principio è estensibile, per identità di ratio, al furto aggravato dal ricorso a mezzo fraudolento, pacificamente integrato in caso di apposizione di un magnete al contatore dell'energia elettrica (sez.5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108) - colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Cass. sez.5, n. 24592 del 30 aprile 2021, Bellafiore); e, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Cass. sez.4,5 febbraio 2020 n. 5973, Carlo;
Cass. sez. 5, n. 4 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745); senza dimenticare, in proposito, che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante (Cass. sez.3, n.15755 del 22 gennaio 2020, Ventura), come avvenuto nel caso di specie. Ed a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Cass. sez.2, n. 6734 del 30 gennaio 2020, Bruzzese). Alla luce di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano anche manifestamente infondati. 3.11 secondo motivo è del tutto fuori fuoco e manifestamente infondato. Risulta, per tabulas, che nel corso del giudizio di primo grado il pubblico ministero abbia proceduto alla formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., ritualmente comunicata agli imputati ai sensi degli artt. 516 e segg. cod. proc. pen. (pag. 3 sentenza del primo giudice) e, del resto, la sentenza di primo grado reca nell'editto innputativo l'indicazione della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio od utilità. Pertanto, ogni obiezione che investe l'aggravante dell'esposizione alla fede pubblica, non contestata, si rivela aspecifica e manifestamente infondata. 4.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Su un piano generale, risulta consolidato il principio di diritto secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto;
invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. U n. 47127 del 27/04/2021, Pizzone;
Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497). Nel caso di specie, comminato il minimo della pena edittale della reclusione, i giudici di merito hanno congruamente dato conto, secondo consentita discrezionalità e in aderenza ai principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti nella 5 formulazione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, la sentenza impugnata ha con proposizione razionale rimarcato l'ampiezza temporale della illecita fornitura e stigmatizzato, quale conseguenza, la significativa entità del danno cagionato al servizio pubblico erogatore. La ragione di ricorso, riguardante il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, è inedita perché attinente a violazione di legge non dedotta con i motivi di gravame (che avevano invocato soltanto la riduzione della pena, cfr. pag. 1 sentenza impugnata) e si rivela, pertanto, indeducibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. 5. Miglior sorte merita invece il quarto motivo, che sì è doluto dell'intervenuta condanna al pagamento delle spese processuali nonostante l'accoglimento del rilievo difensivo che aveva lamentato la sussistenza di un errore materiale omissivo nel dispositivo della sentenza del primo giudice a riguardo del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, esplicitato in motivazione. L'art. 592 cod. proc. pen. stabilisce che con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento. Il provvedimento di correzione dell'errore materiale, adottato dalla Corte d'appello, che ha integrato il dispositivo della sentenza del giudice di prime cure con l'aggiunta relativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena per anni cinque, costituisce tuttavia un intervento di modifica della decisione impugnata in senso favorevole all'imputato, che non può essere perciò ritenuto in toto soccombente secondo il criterio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., (cfr. sez. 1, n. 5040 del 09/02/1984, Sebartoli, Rv.164534) ed è pertanto ostativa alla sua condanna al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato OL NI al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di OL NI. Dichiara inammissibile il ricorso di HI IR che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/03/2024 Il consigliere estensore drente