Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
CORTE SUP DICASSAZIONE01204 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I MAN Oggetto CONDOMINIO. SEZIONE SECONDA CIVILE ONERI CONDOMINIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LI - PROVA - Presidente Dott. Franco PONTORIERI - R.G.N. 15723/99 - Cron. 3014 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere- Rep. - Consigliere- Ud. 19/10/01 Dott. Umberto GOLDONI Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE RA, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocatoVIA OTTAVIANO 91, GABRIELE D'OTTAVIO, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MAGGIORE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BAIA FENICIA VULCANO in persona COND RESIDENCE dell'Amm.re e legale rapp.te p.t.;. - intimato avverso la sentenza n. 12/98 del Giudice di pace di 2001 LIPARI, depositata il 26/05/98; 1398 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ☐ ☐ -2- Svolgimento del processo AN AN si opponeva al decreto n.42 del 1997 con il quale il Giudice di pace di Lipari gli aveva ingiunto di pagare al Condominio Residence Baia Fenicia di Vulcano la somma di lire 1.589.661 a titolo di quote condominiali, deducendo l'insussistenza della pretesa creditoria. Nella resistenza del condominio, il Giudice di pace, con sentenza depositata il 26 maggio 1998, rigettava l'opposizione ritenendo provato il credito dedotto col ricorso monitorio sulla base della documentazione a questo allegata. La cassazione di tale pronuncia è stata chiesta da AN Serrano in base a un unico motivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 633 e ss. c.p.c., 63 disp. att. c.c. e 2697 c.c. nonché vizi motivatori. Il Giudice di pace ha erroneamente affermato l'obbligo dell'odierno ricorrente di pagare le quote condominiali inerenti l'esercizio 1995-1996 siccome risultanti dal piano di riparto approvato dall'assemblea dei condomini il 24 agosto 1996, laddove con la richiamata delibera, prodotta in una al ricorso monitorio, l'assemblea medesima aveva approvato il bilancio preventivo del secondo semestre 1996. La predetta allegazione pertanto poteva costituire titolo solo per le quote relative al periodo dal 1.7 al 31.12.1996 e non per eventuali debiti pregressi, che il condominio aveva l'onere di provare, non essendo sufficiente la produzione del prospetto contabile. Il motivo contiene censure non proponibili in questa sede. 2 Deve preliminarmente rilevarsi che, non eccedendo il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha (necessariamente) deciso secondo equità, a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991 n. 374, a nulla rilevando che dell'equità non abbia fatto menzione in sentenza (cfr. Cass. nn. 5422/1995, 7448/2001). Ne deriva che, alla stregua dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. 716/99), la sentenza de qua era impugnabile per cassazione, con riferimento agli errores in iudicando, limitatamente alla violazione delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie) nonché, quanto agli errores in procedendo, per la violazione delle norme processuali e di Ze quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio. In tali controversie, infatti, deve farsi immediata applicazione dell'equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e la decisione deve perciò fondarsi su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Tanto premesso, in ricorso viene in buona sostanza lamentato che il giudice a quo non ha applicato alcune norme del codice civile e si mette in discussione l'iter argomentativo attraverso il quale detto giudice è pervenuto al rigetto dell'opposizione. Di vero, in assenza di qualsivoglia specificazione da parte del ricorrente, che peraltro rende generico in parte qua il motivo, la violazione delle norme del codice di rito disciplinanti il procedimento monitorio appare intuitivamente denunciata per lamentare il 3 cattivo governo da parte del giudice delle regole che presiedono alla distribuzione dell'onere della prova. Ora, come si è visto, nel giudizio di equità il giudice di pace non è tenuto a applicare le norme di diritto sostanziale, ma solo quelle di rango costituzionale e sovranazionali. Quanto ai vizi motivatori, vanno anche qui richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella pronuncia citata in tema di limiti alla ricorribilità in cassazione avverso le sentenze equitative del giudice di pace. Un tale vizio è deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., limitatamente al caso veramente patologico di inesistenza di una qualsiasi motivazione (intesa anche come apparenza di una motivazione да in realtà inesistente), comportante la nullità della sentenza equitativa per mancanza dei requisiti formali indispensabili, ovvero, ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c., allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato (pur se siano state applicate norme di diritto, esplicitamente o implicitamente ritenute corrispondenti all'equità) sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione. Nella specie non è dato riscontrare un vizio di questo genere. Dalla sentenza impugnata risultano, infatti, chiaramente enucleabili i motivi atti a giustificare la conclusione cui il Giudice di pace è pervenuto nel definire la controversia. Egli, infatti, ha osservato che il debito del ricorrente quale conguaglio per l'esercizio 1995-1996 era provato dal piano di riparto prodotto dal condominio opposto. Con tale allegazione, nella quale era annotata l'esposizione debitoria dell'opponente, il giudice a quo ha ritenuto assolto l'onere del condominio di provare i fatti costitutivi del credito. La valorizzazione dell'elemento documentale in questione, costituendo di per sé espressione di convincimento motivato, esclude in radice il vizio denunciato. Il ricorso va in definitiva rigettato, mentre non si fa luogo a regolamento delle spese non avendo l'intimato svolto alcuna difesa nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore DotfFranco Pontorieni Гранко Jeefown Dott. Sergio Del Core Ae ro Del love IL CANCELLIERE C1 Franc o Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 GEN 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 vasallıd