Sentenza 26 marzo 2010
Massime • 1
La condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, rappresentata dall'aver dato causa, da parte del richiedente, all'ingiusta detenzione, deve concretarsi in comportamenti del soggetto colpito da misura cautelare, che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione. (Fattispecie nella quale, a fondamento del rigetto dell'istanza di riparazione, erano stati valorizzati gli esiti di un'individuazione fotografica positiva, cui era peraltro seguita in dibattimento una ricognizione personale negativa, il cui esito aveva portato al proscioglimento dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2010, n. 14581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14581 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 26/03/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 528
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 28142/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) US ON, N. IL 17/08/1970;
contro
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 13/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 16/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
US NO veniva posto in stato di detenzione, a seguito di ordinanza di custodia cautelare, perché accusato di rapina commessa, secondo la prospettazione accusatoria, in concorso con il fratello US AC. Condannato in primo grado, il US veniva poi assolto in appello con la formula "per non aver commesso il fatto", in particolare sul rilievo che agli iniziali riconoscimenti fotografici effettuati dalle parti lese non era seguita la conferma probatoria delle ricognizioni di persona: ed invero una delle due parti lese della rapina non aveva riconosciuto il US NO, mentre l'altra lo aveva riconosciuto ma con qualche margine di dubbio. Con domanda presentata alla Corte di Appello di Palermo il US chiedeva quindi l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita (parte in regime di arresti domiciliari e parte in carcere).
La Corte d'Appello adita, decidendo con provvedimento depositato il 22 giugno 2009, rigettava la domanda - basata sull'asserita mancanza di qualsiasi profilo di colpa ostativa all'equo indennizzo - ritenendo sussistenti elementi di colpa grave a carico dell'interessato; la Corte territoriale motivava il suo convincimento evidenziando che il G.I.P. non aveva convalidato il fermo del US per la mancanza dei presupposti richiesti, ma, all'esito dell'interrogatorio di garanzia reso dal US - il quale aveva dichiarato che all'ora della rapina era insieme ad un fratello, indicato però anche da US AC - aveva poi contestualmente applicato all'indagato la misura coercitiva in presenza di gravi indizi di colpevolezza costituiti dai seguenti elementi: a) la descrizione somatica fornita dai due testi;
b) la individuazione dell'autovettura utilizzata per la rapina come quella appartenente alla famiglia US;
c) il rinvenimento all'interno di detta auto di un cappellino a visiera simile ad uno di quelli indossati dai rapinatori;
d) il sicuro riconoscimento fotografico. La Corte osservava altresì che il US, in sede di interrogatorio, non aveva fornito risposte tali da porre in dubbio il quadro indiziario a suo carico, avendo fornito un alibi analogo a quello fornito dal coimputato US AC, e quindi inattendibile posto che "entrambi dichiararono di non essere stati insieme nello stesso torno di tempo in cui la rapina era stata consumata ma unitamente allo stesso soggetto, un terzo fratello" (così testualmente a pag. 6 dell'ordinanza).
Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso per Cassazione il US, tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza di una condotta ostativa al diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita, sostenendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di impostazione e prospettiva nel valutare le risultanze processuali ai fini che in questa sede interessano, essendosi limitata a recepire le argomentazioni contenute a sostegno della sentenza di condanna di primo grado, mentre avrebbe dovuto ricercare l'esistenza solo del dolo o della colpa grave dell'imputato. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Il giudice della riparazione, come ripetutamente precisato da questa Corte, ha certamente il potere/dovere di procedere ad autonoma valutazione delle risultanze e di pervenire, eventualmente, a conclusioni divergenti da quelle assunte dal giudice penale: e di tale suo diverso apprezzamento deve dare ovviamente adeguato conto. Ad esempio, circostanze oggettive accertate in sede penale, o le stesse dichiarazioni difensive dell'imputato, valutate dal giudice della cognizione come semplici elementi di sospetto, ed in quanto tali insufficienti a legittimare una pronuncia di condanna, ben potrebbero essere considerate dal giudice della riparazione idonee ad integrare la colpa grave ostativa al diritto all'equa riparazione. È evidente però che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, può essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a circostanze relative alla condotta addebitata all'imputato con il capo di imputazione in ordine alle quali sia stata riconosciuta l'estraneità dell'imputato stesso con la sentenza di assoluzione (senza che possa avere rilievo se dalla sentenza emerga la prova positiva di non colpevolezza o piuttosto l'insufficienza o la contraddittorietà della prova: sul punto, Sez. 4, N. 1573/94, imp. Tinacci, RV. 198491). La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo per l'ingiusta detenzione rappresentata dall'aver dato causa, da parte del richiedente, all'ingiusta detenzione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi, come detto, dal giudice della cognizione e che possono essere di tipo extra- processuale (comportamenti caratterizzati da spiccata leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da porre in essere un meccanismo di imputazione) o di tipo processuale (come un'autoincolpazione, un silenzio cosciente su di un alibi, età): e sugli elementi costitutivi della colpa grave così determinati, il giudice è tenuto sia ad indicare gli specifici comportamenti addebitabili all'interessato sia a motivare in che modo tali comportamenti abbiano inciso sull'evento detenzione. Nel caso in esame, come si evince dalla motivazione dell'impugnato provvedimento,
la Corte territoriale, quanto alla condotta del US antecedente all'emissione del provvedimento restrittivo, ha indicato gli indizi a carico dello stesso, posti a base dell'ordinanza cautelare - e cioè l'utilizzo per la rapina di un'auto appartenente alla famiglia del US, il rinvenimento in detta auto di un cappellino simile a quello indicato dalla persona offesa come indossato dai rapinatori, l'individuazione fotografica del US ad opera dei testimoni - evocando poi anche il contenuto dell'interrogatorio di garanzia reso dal US stesso. Orbene, va innanzi tutto evidenziato, in via di principio generale, che in alcun modo i riconoscimenti fotografici (e le stesse ricognizioni di persona) possono considerarsi elementi fattuali riconducibili ad un comportamento di un soggetto poi colpito da misura cautelare basata sul riconoscimento: trattasi invero di atto di indagine che da conto della mera percezione soggettiva, da parte della persona chiamata ad effettuare il riconoscimento, dei dati somatici di un soggetto sospettato;
alcuna relazione è ravvisabile tra il riconoscimento fotografico (o di persona) e la situazione fattuale (oggettiva) che rileva per il giudice della riparazione, e cioè quella condotta da valutare come eventualmente sinergica rispetto all'evento detenzione. A ciò aggiungasi, inoltre, che nella concreta fattispecie il riconoscimento fotografico è stato poi svuotato di significato probatorio dalla successiva ricognizione di persona, posto che proprio l'esito incerto della ricognizione di persona ha portato al proscioglimento del US. Volendo poi considerare "neutri" per l'istante gli elementi costituiti dall'appartenenza alla famiglia US dell'auto usata per la rapina ed il rinvenimento al suo interno di un berretto simile a quello utilizzato dai rapinatori - dal momento che il veicolo ed il cappello ben potrebbero essere stati usati per la rapina da soggetti diversi dal US NO - restano le dichiarazioni rese dal US NO in sede di interrogatorio, ritenute, dal GIP e dalla Corte distrettuale, mendaci perché apparse inconciliabili con quanto dichiarato da US AC avendo dichiarato entrambi di non essere stati insieme all'ora della rapina, ed avendo precisato, ognuno dei due, di essere stato in compagnia di un terzo fratello. Orbene, a tale ultimo riguardo mette conto sottolineare che: 1) la Corte distrettuale non ha chiaramente indicato se il GIP ha inteso attribuire, a tale elemento, decisiva valenza sinergica ai fini dell'emissione della misura coercitiva, ovvero per il protrarsi della detenzione, avendo esplicitamente evidenziato (cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata), quali circostanze ritenute tali da integrare la colpa grave ostativa all'equo indennizzo, soprattutto gli indizi relativi all'auto, al cappellino ed al riconoscimento del US;
2) la Corte stessa non ha poi esplicitato le ragioni per le quali, una volta ritenute tra loro inconciliabili le dichiarazioni dei due fratelli US NO e AC, dovessero considerarsi mendaci quelle rese dal primo, posto che, tra l'altro, per entrambi il giudizio di cognizione si è concluso con esito favorevole (US AC è stato prosciolto dal GUP come si rileva dalla pag.4 della sentenza di appello con la quale l'odierno ricorrente è stato assolto). L'ordinanza oggetto del ricorso deve essere pertanto annullata, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo che procederà a nuovo esame tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010