Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2025, n. 37507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37507 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
37507-25
Composta da:
DONATELLA FERRANTI EUGENIA SERRAO MARIAROSARIA BRUNO MARIA TERESA ARENA ATTILIO MARI
ha pronunciato la seguente
- Presidente-
- Relatore
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AO nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 802/2025 UP - 23/09/2025 R.G.N. 16221/2025
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni scritte del P.G., in persona della sostituta SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza con la quale PA AT è stato condannato in relazione a due distinte ipotesi di furto aggravate: la prima ai sensi degli artt. 625 nn. 2 e 4 cod. pen. e la seconda solo dall'art. 625 n. 4 cod. pen. nonché del reato di cui all'art. 81 e 493 cod. pen. Era stato contestato al ricorrente di essersi impossessato, dopo essersi introdotto negli spogliatoi di un circolo del tennis cittadino, «di un portafogli e di un mazzo di chiavi della vettura appartenente al proprietario del borsone nonché di un paio di occhiali;
furto aggravato dalla destrezza e dal mezzo fraudolento dell'essersi impossessato delle chiavi per sottrarre l'autovettura appartenente alla persona offesa nonché di avere utilizzato le carte appena sottratte per effettuare pagamenti presso una tabaccheria nonché di avere sottratto a una dipendente della Deli S.r.l.s. di Vicenza in servizio per le consegne di prodotti Amazon il furgone a bordo del quale era custodito il materiale in consegna con la destrezza rappresentata dalla repentinità dell'azione oltre che di avere, utilizzando le carte sottratte».
2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a due motivi.
2.1. Con il primo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizio di motivazione poiché sia in primo che in secondo grado è stata ritenuta la sussistenza della circostanza di cui all'art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen. ossia l'utilizzo del mezzo fraudolento ai fini dell'illecito impossessamento. Detto profilo era stato censurato con l'atto di appello con cui si richiamava la sentenza delle Sezioni Unite n. 40354/2013 che identifica il mezzo fraudolento nella condotta dotata di marcata efficienza offensiva caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea a sorprendere la contraria volontà del detentore, vanificando le misure apprestate a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. Il ricorrente ha reperito una borsa da palestra incustodita, ha frugato dentro e sottratto ogni bene di valore nonché al furto delle chiavi dell'autovettura. Ad avviso della difesa non si ravvisano indici di particolare abilità o astuzia dato che la persona offesa non ha approntato alcun accorgimento a tutela dei propri beni avendo lasciato le chiavi e gli altri beni nel borsone. E' poi illogico che il Tribunale abbia ritenuto non integrata l'aggravante della destrezza ma che abbia applicato quella dell'utilizzo dei mezzi fraudolenti. La Corte ha ricollegato la scaltrezza alla circostanza che la persona offesa lasciava incustodito il bene mentre si trovava sotto la doccia e, quindi, non in grado di resistere alla sottrazione. Inoltre la "scaltrezza" dovrebbe rinvenirsi in un comportamento posto in essere dal reo e non dalla persona offesa che non veniva indotta a lasciare incustoditi i
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beni; quindi, manca la "furbizia". Tutto ciò anche in linea con la condizione di dipendenza da sostanze psicotrope e, dunque, in una situazione di disagio e ridotta capacità di controllo dei propri impulsi che contrasta con la particolare abilità e avvedutezza richiesta dalla norma. Sotto altro profilo la difesa deduce un ulteriore profilo di illegittimità rappresentato dalla commisurazione della pena che doveva tener conto dello stato di tossicodipendenza in cui versava il ricorrente in quel periodo.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la illogicità, la contraddittorietà e l'insufficienza manifesta della motivazione. La sentenza motiva per relationem, richiamando la pronuncia di primo grado, omettendo di riferire le parti essenziali degli atti di causa oltre che di esplicitare il ragionamento critico volto a giustificare l'adesione a talune ragioni di diritto e il rifiuto di altre. Vengono obliterati alcuni essenziali punti censurati dalla difesa che non vengono neppure riproposti negli snodi argomentativi al fine di rendere giuridico il fondamento giuridico della propria decisione ma si limita ad asserzioni generiche sull'operato del primo giudice.
3. 11 P.G. in persona della sostituta IN Passafiume ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. E' infondato il primo motivo di ricorso con il quale si lamenta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. In proposito, appare opportuno ricordare che questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare il principio, cui questo Collegio intende dare seguito, secondo cui integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, l'utilizzazione, al fine di commettere il reato di furto, di una chiave vera ottenuta indebitamente (Sez. 5 n. 22127 del 28/04/2022, Rv. 283218 -01 fattispecie in cui l'agente aveva rubato un'autovettura impossessandosi delle chiavi prelevate dalle tasche del giubbotto che la persona offesa aveva riposto nello spogliatoio del proprio luogo di lavoro). Si tratta di questione sovrapponibile a quella in esame. Come diffusamente ricostruito dal primo giudice, la persona offesa che aveva lasciato il borsone con il portafogli e le chiavi dell'autovettura all'interno dello spogliatoio del circolo del tennis;
<finita la doccia, si rese conto che dalla borsa mancavano le chiavi del veicolo e il portafogli che conteneva i documenti personali, dieci euro in contanti, una carta bancomat e una carta di credito». Giunto al parcheggio constatava che
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gli era stata sottratta l'auto e di li a poco constatava che con una delle carte che erano state asportate dal borsone, erano state effettuate diverse operazioni di acquisto, per un totale di euro 195 in due tabaccherie cittadine. Da quanto detto discende che, stante le pacifiche modalità del fatto contestato al capo A) è stata ritenuta integrata correttamente la contestata aggravante.
3. Il profilo di doglianza relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile in quanto del tutto aspecifico. Sul punto, invero, la difesa non si confronta con la motivazione della Corte territoriale secondo cui la pena è stata correttamente quantificata... escludendo la recidiva e già ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante residua" e ciò «tenuto conto delle disagiate condizioni sociali e personali e il percorso di disintossicazione posto in essere». Il ricorso, invero, si limita a riproporre i medesimi argomenti già sottoposti al giudici di merito che li hanno presi nella debita considerazione e si rivela privo di correlazione con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata che deve ritenersi congruamente e logicamene motivata.
4. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso in quanto connotato da patente genericità. Il ricorrente si limita a dedurre la illegittimità della sentenza di secondo grado perché motivata per relationem. In proposito appare opportuno ribadire che è legittima la motivazione della sentenza di secondo grado che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, anche quando si limita a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice. In tal senso, questa Corte di legittimità ha giudicato inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare, come è avvenuto nel caso di specie, i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, [...], Rv. 277161-01; nonché Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [...], Rv. 276288; Sez. 2 n. 36104 del 27/04/2017, [...], Rv. 271243; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, [...], Rv. 259929-01).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 23 settembre 2025
La Consigliera est.
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PPOSITATO IN CANCELLERA ogg 18/11/2025
Il Fanario Gudiziario Dr. Gianfranco Catenazzo
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La Presidente Donatella Ferr Canth