Sentenza 4 ottobre 2012
Massime • 1
Nel procedimento minorile il giudice, nella valutazione della tenuità del fatto, deve prendere in esame globalmente una serie di parametri, tra cui la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali il reato è stato eseguito, mentre con riferimento all'occasionalità deve aver riguardo alla mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2012, n. 42361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42361 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/10/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 2360
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 5389/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.R. nato il (omesso) ;
avverso la sentenza del 23/11/2011 della Corte di Appello di Bologna sezione per i minorenni;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale Dott. Eduardo Scardaccione che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO
1. Con sentenza del 23/11/2011, la Corte di Appello di Bologna - sezione per i minorenni - confermava la sentenza con la quale, in data 19/04/2011, il Tribunale per i Minorenni della medesima città aveva ritenuto V.R. responsabile del delitto di cui all'art. 635 c.p., comma 2, n. 3. 2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 per non avere la Corte ritenuto l'irrilevanza del fatto, nonostante, nell'atto di appello fossero stati evidenziati tutti gli elementi per l'applicazione della suddetta norma, ossia la tenuità del fatto, l'occasionalità della condotta ed il pregiudizio alle esigenze educative.
2. violazione dell'art. 635 c.p., comma 2, n. 3 e art. 69 cod. pen. per non avere la Corte, da una parte, escluso la sussistenza della contestata aggravante e, dall'altra, per non avere attribuito alle attenuanti la prevalenza sull'aggravante.
DIRITTO
1. violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27: il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 prevede una particolare causa di non luogo a procedere, quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:
- che il fatto sia tenue;
- che il comportamento tenuto dal minore sia occasionale;
- che l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minorenne.
Il fatto per essere considerato tenue, dev'essere valutato globalmente e prendere in esame una serie di parametri come la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato, le modalità con le quali il reato è stato eseguito. L'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti.
Il pregiudizio comporta una prognosi negativa, ove il processo proseguisse, sulle esigenze educative del minore, prognosi questa particolarmente importante stante la finalità del processo penale minorile improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza minorile.
Orbene, alla stregua dei suddetti criteri, deve ritenersi che la Corte territoriale, nella sentenza impugnata li abbia presi in esame e, con motivazione corretta ed immune da vizi di legittimità, sia pervenuta ad escludere l'irrilevanza del fatto, avendo ritenuto che la condotta del minore era "sintomatica della proclività a delinquere già consolidata ad onta della giovane età del soggetto. Affatto occasionale la condotta, posta in essere da minore che già aveva commesso i ricordati fatti in danno della madre e che ha spinto la sua incapacità all'osservanza delle regole al punto da tentare di sottrarsi alla misura cautelare attenuata ottenuta". Si tratta di un giudizio di merito che, in quanto congruamente motivato, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità.
2. violazione dell'art. 635 c.p., comma 2, n. 3 e art. 69 c.p.: anche la suddetta doglianza è infondata.
2.1. Quanto alla dedotta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 635 c.p., comma 2, n. 3 (per avere danneggiato, al fine di evadere dalla comunità pubblica presso la quale si trovava ristretto, strutture della suddetta comunità), va, innanzitutto, rilevato che, da un controllo dell'atto di appello, è risultato che l'imputato non aveva dedotto davanti alla Corte territoriale la suddetta doglianza. Di conseguenza essendo stata la censura dedotta per la prima volta in questo grado di giudizio ed involgendo il suo riconoscimento, un giudizio di fatto, la medesima non può che ritenersi inammissibile, tanto più ove si consideri che, pacifico il fatto, non spiega il ricorrente per quali ragioni la suddetta aggravante non sarebbe configurabile.
2.2. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 69 cod. pen., la Corte, alla stregua della condotta tenuta dal ricorrente e della sua personalità, ha ritenuto che alle attenuanti non potessero essere attribuite "una valenza superiore" alla mera equivalenza. Anche in tal caso, si tratta di un giudizio di merito che, in quanto congruamente motivato, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso;
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2012