Sentenza 23 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni il sub-appalto parziale di lavori implicanti la loro esecuzione nello stesso cantiere di lavoro, senza che venga meno l'ingerenza dell'appaltante di essi, da un canto non comporta estromissione dai poteri, e quindi dai doveri, attinenti all'organizzazione generale del cantiere, dall'altro implica che il sub-appaltatore sia tenuto a sua volta a vigilare acché le misure di prevenzione siano rigorosamente adottate nell'ambito dell'attività di cui è responsabile. In tale contesto, quindi, qualora si verifichi un infortunio, ne rispondono sia l'appaltatore sia il sub-appaltatore.
Commentari • 2
- 1. Quali obblighi ha il committente in un appalto edilizio?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 marzo 2024
- 2. La conciliazione davanti al giudice vincola gli acquirenti?Consulenze · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/1998, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Ferruccio Scorzelli Presidente del 23/01/1998
1. Dott. Carmelo Sciuto Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Montera " N. 234
3. " Vincenzo Colarusso " REGISTRO GENERALE
4. " Luisa Bianchi " N. 33146/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) RB AZ AR nato il [...] a [...];
2) DO MA nato il [...] a [...];
avverso la sentenza 17 marzo 1997 della Corte di appello di Catania Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Sciuto;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Palombarini che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Uditi i difensori avv.ti Randazzo e Vindigni, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Osserva
La sentenza in epigrafe indicata ha confermato quella pronunciata in data 2 aprile 1996 dal Pretore di Siracusa - sezione distaccata di Augusta, con la quale RM AR AZ e AR SP erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 113, 589 c. 1 e 2 c.p. e di alcune contravvenzioni al D.P.R. n. 164/1956 e al D.P.R. n. 547/1955 e condannati alle pene conseguenti. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.
Il AR AZ deduce l'illegittimità dell'assunzione della prova orale (con violazione degli artt. 498, 499 e 506 c.p.p.) e carenza di motivazione in ordine alla doglianza al riguardo proposta al giudice di secondo grado;
lamenta l'assunzione di una testimonianza ex officio, dopo la rinuncia alla stessa, senza alcun richiamo all'art. 507 c.p.p.; si duole, altresì, delle carene motivazionali circa l'obbligo di approntamento di rimedi antinfortunistici ritenuto sussistente a suo carico, circa l'anomalia operativa posta in essere dalla vittima nonché circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.
Lo SP denuncia: a) manifesta illogicità della motivazione, in quanto è stata affermata la responsabilità del sub-appaltatore in ordine alle opere provvisionali e alla vigilanza, sulla base delle clausole contrattuali inter parte, senza escludere ogni obbligo dell'appaltatore al riguardo;
b) inosservanza degli artt. 41 c.p. e 192 c.p.p., non essendo stato tenuto conto dell'anomala condotta della vittima quale causa o concausa del sinistro;
c) inosservanza degli artt. 133, 62 bis e 175 c.p., posto che nelle determinazioni sanzionatorie non risultava considerato il concorso colposo della vittima;
d) violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione agli artt. 74 e 606 lett B c.p.p., in quanto dalla non addebitabilità del fatto colposo doveva discendere l'esclusione di ogni responsabilità per risarcimento danno e conseguente.
Entrambi i ricorsi sono privi di fondamento e devono, come tali, essere rigettati, con le conseguenze di legge.
Quanto ai motivi d'ordine procedurale (formulati dal primo ricorrente), la sentenza impugnata ha correttamente osservato che nessuna nullità è configurabile in concreto - in forza del vigente sistema normativo - riguardo al censurato intervenuto del pretore, successivamente alla proposizione delle domande dalle parti ai testi, che (così come connotato dal giudice di merito) non si sostituisce all'iniziativa di parte ma rientra nel potere di vigilanza sull'acquisizione della prova orale, con finalità di garanzia, inquadrandosi nel più generale potere di direzione della istruzione dibattimentale riservato al magistrato.
Invero, solo ove un tale intervento si risolva nello impedire alla parte l'esercizio del diritto allo esame (o al controesame) è configurabile una nullità ex art. 178 co. 1 lett. c, c.p.p. Del pari privo di pregio è il profilo della contestata ripresa ex officio dell'esame di un teste del quale si sia ritenuto necessario disporre l'audizione (come ritenuto dal giudice di merito). Pur non espressamente richiamato l'art. 507 c.p.p., è chiaro che l'ammissione del mezzo risponde, superando il principio dispositivo della prova, al criterio normativo de quo.
Per quanto concerne i motivi d'ordine sostanziale, si rileva che l'affermazione di responsabilità a carico di ciascuno degli imputati nonché l'esclusione di ogni concorso della vittima nella colpevole causazione dell'infausto evento, sono poste dalla sentenza impugnata in base a motivati apprezzamenti delle risultanze probatorie (come tali no censurabili in sede di legittimità) e sulla base di corretti principi logico-giuridici. Ed invero, posta l'esistenza del sub- appalto, non è riscontrata, fra le disposizioni negoziali, alcuna previsione contrattuale concernente le norme, antinfortunistiche, (essendo considerati solo oneri previdenziali e assicurativi, oltre ai carichi assistenziali e retributivi), di tal che l'individuazione dei destinatari delle norme di prevenzione degli infortuni correttamente è stata effettuata dal giudice di merito sulla base dei comuni principi in materia, rapportati alla concreta situazione. Ritenuta che il sub-appalto parziale di lavori implicanti la loro esecuzione nello stesso cantiere di lavoro, senza che venga meno l'ingerenza dell'appaltante di essi, da un canto non comporta estromissione dai poteri, e quindi dai doveri, attinenti all'organizzazione generale del cantiere, la sentenza altrettanto esattamente rileva che la rigidità degli obblighi imposti per legge implica che il sub-appaltatore sia tenuto, a sua volta, a vigilare acché le misure di prevenzione siano rigorosamente adottate nell'ambito della attività di cui è responsabile. In tale contesto, quindi, qualora si verifichi un infortunio, ne rispondono sia l'appaltatore che il sub-appaltatore.
Quanto al punto concernente la pretesa interruzione del rapporto di causalità per effetto di anomalie operative poste in essere dal lavoratore, si deve prendere atto del fatto che la ricostruzione della dinamica dell'episodio operata dal giudice di merito ha escluso un "anomalo" comportamento del lavoratore, che trovavasi, all'atto dell'incidente , sull'orlo della terrazza, per la realizzazione di un muretto perimetrale, nel piano lavorativo. Il giudice di merito ha considerato che i fattori causativi della caduta che sono stati ventilati, quali un improvviso colpo di vento ovvero il cedimento di una struttura di connessione, sarebbero comunque fatti non idonei a incidere sulla responsabilità soggettiva che qui interessa. Sul punto, la sentenza non merita censure. Invero, il soggetto cui incombe l'obbligo di attuare le misure di prevenzione previste dalle norme antinfortunistiche, risponde del danno che dall'inosservanza di esse derivi ai terzi tutelati, a prescindere dall'eventuale comportamento colposo degli stessi. Il comportamento "anomalo" del lavoratore atto all'esclusione di tale responsabilità deve (per ripetuta giurisprudenza) integrare gli estremi della abnormità, della macroscopica imprudenza, o sostanziarsi in un comportamento del tutto esorbitante dal procedimento lavorativo o incompatibile con il sistema di lavorazione (e una siffatta connotazione della condotta della vittima è stata motivatamente esclusa dal giudice di merito). Privi di pregio, infine, sono gli ultimi motivi di ricorso, posto che: a) la sentenza ha congruamente motivato circa l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., in particolare considerando l'insussistenza di alcun elemento utile al riguardo, utile comunque ad incidere su piano sanzionatorio;
b) posta la sussistenza del fatto colposo, non ha base alcuna la dedotta violazione dello art. 2043 c.c.
Per questi motivi
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1998