Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4458 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
REG.COMP. UFF. M. E N O 0445 8 /0 1 I Z A R T P UBBLI S I G 1 IN NOME DEL POPOLO TALL.NO E R A LA CORTE SUHREMA DI CASSAZIONE D E T 1 sezione civile oggetto N E S composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: competenza fallimento E Presidente e sede dell'impresa. dr. Pasquale Reale R.G. N. 6862/00Consigliere dr. Giovanni Losavio dr. Francesco Maria Fioretti Consigliere Consigliere rel. Cron. 9664 dr. Fabrizio Forte dr. Luigi Macioce Consigliere Rep. Ud.
8.02.2001 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA, richiesto di ufficio dal Tribunale di Ragusa con ordinanza del - 21 marzo 2000, nella causa iscritta al n. 686216 del Ruolo generale degli affari civili del 2000, per la dichiarazione di fallimento della SIRIO COSTRUZIONI (già RAPISARDA & MAIDA) s.r.l. Udita, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2001 la relazione del Consigliere dr. Fabrizio Forte. Lette le conclusioni scritte del 10 novembre 2000, re- se dal Sostituto Procuratore Generale dr.Raffaele Cen- niccola, che chiede di dichiarare competente per ter- ritorio il Tribunale di Catania. Svolgimento del processo 358 2001 Sulle istanze di fallimento della Sirio Costruzioni s. r.
1. presentate nel 1998 e nel 1999 dalla curatela del Fallimento FAP s.p.a. e dalla ITEM s.r.l. il Tribunale di Catania, con decreto del 15 luglio 1999, dichiarava la propria incompetenza territoriale ex art. 9 L. fall. per essere competente il Tribunale di Ragusa, città o- ve la Sirio aveva trasferito la propria sede prima del deposito dei ricorsi di fallimento;
con decreto del 21 marzo 2000, il Tribunale di Ragusa, rilevato sulla ba- se di informative della locale Guardia di Finanza, che il trasferimento di sede era solo fittizio, essendo la stessa sempre chiusa, mentre ancora la società gestiva due cantieri di lavoro in Catania, riteneva esistere in detta città la sede effettiva della società, alla quale doveva radicarsi il criterio individuativo della competenza territoriale e richiedeva d'ufficio regola- mento di competenza per la risoluzione del conflitto negativo da esso sollevato. Motivi delle decisioni Le conclusioni del P.G. possono essere pienamente con- divise, perchè, come ripetutamente affermato da questa Corte (di recente Cass. 4 febbraio 2000 n. 1224 e 17 luglio 1999 n. 7601), la presunzione di coincidenza del- la sede legale a quella effettiva della società non o- · 3 - pera quando il trasferimento della prima avvenga in e- poca vicina alla domanda di fallimento e alla crisi e- conomica dell'impresa e non appaiano chiare le esigen- ze che lo hanno determinato oppure, come nel caso, se ne possa rilevare addirittura il carattere fittizio. Dalle circostanze di fatto che possono ritenersi ac- quisite sulla base delle informative delle Guardia di Finanza di Ragusa, da cui si ricava il carattere simu- lato del trasferimento della sede sociale, permanendo in Catania l'attività della società di cui è richiesto il fallimento, deve ritenersi che la "sede principale dell'impresa" (art. 9 R.D. 16 marzo 1942 n. 267) sia in Catania e, quindi, che il tribunale di questa città è competente a dichiarare l'eventuale fallimento della Sirio s.r.
1. Va pertanto accolta la richiesta del Tribunale di Ra- gusa e deve dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Catania. Nulla deve disporsi sulle spese, non essendovi stata attività difensiva delle parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie la richiesta, dichiara la competenza del Tribunale di Catania e cassa il provvedimento di quest'ultimo del 15 luglio 1999. Così deciso in Roma nella febbraio 2001. Consigliere extensore Jay IA R E L L E C 1 0 N A 0 C 2 . IN R A A T M É A R IT LIE 8 S zzo O L 2 P E u E C i N i, D N D g A ria g C Marija a IL O M camera di consiglio dell'8 Кума Лис Il presidente IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo us E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E