Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
La disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 si applica anche al termine di trenta giorni fissato dall'art. 656 cod. proc. pen. per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere, dopo la sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero, la concessione di una misura alternativa alla detenzione ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 d.p.r. n. 309 del 1990.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/06/1999, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Umberto Papadia Presidente del 30/06/1999
1. Dott. Aldo Grassi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alfredo Teresi Consigliere N. 2386
3. Dott. Aldo Fiale Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Amedeo Franco Consigliere N. 08284/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura. circondariale di Catania avverso l'ordinanza del Pretore di Catania in Paternò - Giudice dell'esecuzione - in data 5.02.1999 con cui è stato dichiarato illegittimo l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna, irrevocabile, alla pena di mesi 8 di reclusione e L. 540.000 di ammenda emesso nei confronti di LA NT, nato a [...] d 25.05.1947;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto il ricetto del ricorso;
Considerato che l'emissione da parte del p.m. dell'ordine di esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva con contestuale sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 comma 5, c.p.p. (nuovo testo) determina l'inizio del procedimento di esecuzione, al quale, per costante giurisprudenza di questa Corte, si applica la disciplina dettata dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 in materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
Che va inquadrata in tale procedimento a disciplina introdotta con la legge 27 maggio 1998 n. 165 che consente al condannato di presentare istanza, regolata secondo criteri di speditezza e praticità, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena, sicché l'onere della tempestiva presentazione dell'istanza (entro 30 giorni dalla consegna dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione) e la sanzione prevista qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata rientrano nella normativa sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
Che, pertanto, correttamente è stato ritenuto che il termine per la proposizione dell'istanza de qua, che ha natura processuale, è sospeso fino alla fine del periodo di sospensione feriale dei termini.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 1999