Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 1
Il diritto alla controprova, garantito alle parti dall'art. 495 comma secondo cod. proc. pen., ancorchè non sottoposto al limite temporale stabilito per le prove c.d. dirette dall'art. 468, comma primo cod. proc. pen., deve essere esercitato non oltre la fase degli atti introduttivi del dibattimento e deve porsi in specifica correlazione critico-funzionale con la prova dedotta dalla controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2008, n. 18755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18755 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/04/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 691
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 001849/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AC ZI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 27/09/2005 dalla Corte di Appello di Napoli;
letti il ricorso e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO CE Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della costituita parte civile FRANCO CE, avv. ORDILE Antonino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
A. Con sentenza emessa in data 8.5.2003 il Tribunale di Napoli dichiarava ZI AR colpevole del delitto di calunnia per aver presentato -il 24.2.1999 presso un commissariato di p.s. napoletano - una falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario tratto su suo conto corrente del Credito Italiano (intestato alla società Caracciolo Dieci srl da lui amministrata) e compilato all'ordine della società Media Trade sas di CE FRANCO per l'importo di L. 25 milioni, postdatato al 28.2.1999 e ceduto in pagamento di una fornitura di capi di abbigliamento al predetto RA, che lo aveva vanamente negoziato per l'incasso (a causa del denunciato smarrimento) e che in tal modo - in forma implicita - era ingiustamente incolpato del reato di furto o ricettazione del titolo. Per l'effetto l'imputato era condannato, concesse generiche circostanze attenuanti, alla pena condizionalmente sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione.
Adita dall'impugnazione del AR, la Corte di Appello di Napoli con l'epigrafata sentenza resa il 27.9.2005, aderendo a ricostruzione ed analisi delle emergenze processuali compiute dal giudice di primo grado, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale.
Le due conformi decisioni dei giudici di merito, da apprezzarsi - come da consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice - congiuntamente, costituendo le stesse un unitario ed inscindibile compendio descrittivo e valutativo della regiudicanda, radicano la penale responsabilità del AR per la condotta di calunnia indiretta ascrittagli:
a) sull'oggettiva circostanza dell'avvenuta denuncia di smarrimento dell'assegno oggetto di contestazione e sulla radicale implausibilità dell'addotta tesi difensiva del pagamento anticipato (con la dazione dell'assegno postdatato) della partita di merce della Media Trade sas, tesi smentita - oltre che da palese contrarietà ad ogni prassi commerciale - dall'avvenuto accertamento di una consegna di merce di questa società in favore del AR nel settembre 1998 per il medesimo controvalore di L. 25 milioni;
b) sulla coeva sussistenza nel contegno dell'imputato del dolo del reato di calunnia (dolo generico) in ragione della presentazione della falsa denuncia di smarrimento del titolo nell'imminente sua negoziazione per l'incasso (prossimità della scadenza del titolo) e, quindi, al dissimulato scopo di paralizzarne il valore e l'efficacia quale mezzo di pagamento, in guisa da attribuire - in forma indiretta ma univoca - al prenditore RA l'illecita apprensione dell'assegno; dolo non sminuito dalle mutevoli e fantasiose versioni difensive proposte dall'imputato (ad esempio la notizia del verosimile smarrimento dell'assegno comunicatagli dal padre del prenditore e creditore) e ancor meno dalla consegna di un altro assegno di pari importo, che il AR rimette alla ditta del RA allo scopo di "sostituire" il precedente titolo (assegno, detto secondo, anch'esso non potuto incassare in questo caso per mancanza di fondi sul conto gestito dall'imputato, che di li a poco sarà dichiarato fallito).
B. Contro la sentenza di appello l'imputato - tramite il proprio difensore - ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro ordini di congiunte censure di violazione di legge e carenza o illogicità motivazionali, che di seguito si espongono, alle stesse giustapponendo - per fluidità logica e discorsiva- le valutazioni di questa Corte, che conclamano la manifesta infondatezza di ciascuna doglianza,imponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
1. Asserita "nullità" derivata (dalla sentenza di primo grado) dell'impugnata sentenza per erronea applicazione dell'art. 468 c.p.p., comma 4 e art. 495 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 179 c.p.p., con conseguente violazione del diritto di difesa.
In primo grado in sede di ammissione dei mezzi di prova ex art. 495 c.p.p., (udienza del 20.2.2003) il Tribunale ha respinto la richiesta della difesa dell'imputato di una prova testimoniale invocata "a discarico" (esame di AN AR prossimo congiunto del giudicabile), rilevando la tardività della richiesta sull'erroneo presupposto dell'applicabilità del canone normativo dettato dall'art. 468 c.p.p., comma 1, (liste testimoniali delle parti depositagli in cancelleria sette giorni prima della data fissata per il dibattimento).
Il giudice di primo grado non ha considerato la natura di "prova contraria" e non già "diretta" rivestita dall'invocata ammissione del testimone indicato dalla difesa, prova ammissibile in ogni momento a norma dell'art. 468 c.p.p., comma 4. In tal modo è stato vulnerato il diritto dell'imputato a "difendersi provando" fissato dall'art. 495 c.p.p., comma 2. Nel medesimo errore prospettico del primo giudice sarebbe, dunque, incorsa - ad avviso del ricorrente- anche la Corte di Appello di Napoli con il rigettare il corrispondente motivo di gravame sul punto, condividendo la tesi della intempestività della richiesta di ammissione del teste della difesa.
La censura di carattere processuale espressa dal ricorrente è all'evidenza destituita di pregio. Conviene per chiarezza formulare alcune rapide e logicamente complementari osservazioni. Innanzitutto sul piano formale non è discutibile - come assume il ricorrente - che il termine perentorio (a pena di inammissibilità) stabilito per il deposito delle liste testimoniali ex art. 468 c.p.p., comma 1, afferisca soltanto alle prove c.d. dirette e non anche alle prove contrarie a quelle dedotte dalla parte avversa (ed. prova a discarico) ai sensi dell'art. 468 c.p.p., comma 4, l'esercizio del "diritto" alla controprova, garantito alle parti dall'art. 495 c.p.p., comma 2, non tollerando - pena la sua elusione - la subordinazione al suddetto termine, potendo aver luogo anche dopo la sua scadenza.
Nondimeno, in secondo luogo, il diritto alla controprova non è privo di limiti di riferimento, ne' è esercitabile sine die, giacché esso: presuppone in forma esplicita - da un lato - che la parte avversa abbia depositato una propria lista con indicazione dei mezzi di prova di cui sollecita l'ammissione; e richiede altresì, operandosi in sede dibattimentale in regime di piena se pur dialettica discovery tra le parti - ciò che, in linea di principio, esclude la possibilità di prove c.d. a sorpresa (come ovvio per la fonte, non per gli eventuali contenuti enunciativi) che - d'altro lato - il diritto alla prova contraria sia esternato in fase preliminare.
Vale a dire non oltre la fase degli atti introduttivi del dibattimento, che per l'appunto si consuma con l'esaurirsi del sub procedimento ammissivo delle prove diretto e controllato dal giudice decidente ai sensi dell'art. 495 c.p.p.. In terzo e ultimo luogo la prova a discarico non è ad oggetto libero, ma si caratterizza per la sua specifica correlazione critico - funzionale alla prova contraria (o prova a carico), si che si impone una sia pur schematica indicazione del tema o dei temi di prova addotti dall'avversario che la prova a discarico mira a confutare o comunque a contrastare. Ciò è quel che postula il disposto dell'art. 495 c.p.p., (laddove l'art. 468 c.p.p., attiene alle modalità formali di proposizione delle prove delle parti, l'art. 495 c.p.p., attiene ai criteri valutativi di ammissione delle prove da parte del giudice), allorché coniuga l'esercizio del diritto alle prove a discarico agli specifici "fatti oggetto delle prove a carico" (e viceversa).
Calando gli illustrati parametri nella realtà processuale della regiudicanda, l'esame degli atti (conoscibili da questa Corte, deducendosi un error in procedendo) rende palmare l'infondatezza e incongruenza della censura del ricorrente.
In vero, sottacendosi il profilo della tempestività o non della indicazione della prova testimoniale a discarico compiuta dalla difesa del AR ed il rilievo che a tutto voler concedere la violazione di legge addotta dal ricorrente non darebbe luogo ad alcuna nullità di carattere assoluto (previste dalla legge in termini tassativi: Cass. Sez. 1^, 25.10.2004 n. 1594, Giannelli, rv. 230774), risultano dagli atti e dal verbale dell'udienza del 20.2.2003 le seguenti evenienze: il p.m. ha depositato rituale lista testimoniale ex art. 468 c.p.p., comma 1, indicando la sola testimonianza della persona offesa CE RA sui fatti oggetto dell'imputazione (cioè consegna al RA dell'assegno falsamente denunciato smarrito dall'imputato a saldo di una fornitura di capi di abbigliamento di pari importo); la richiesta di prova a discarico è costituita dall'invocato esame di AR AN, fratello dell'imputato, senza che si specifichi in alcun modo su quale profilo della prova a carico costui dovrebbe fornire elementi contrari alla tesi di accusa;
tale aspetto - a riprova dell'inconferenza della richiesta di prova (superflua e irrilevante ai sensi dell'art. 190 c.p.p., richiamato dall'art. 495 c.p.p.) - si evince indirettamente dalla successiva richiesta della difesa (nel prosieguo dell'istruttoria dibattimentale) di procedersi a norma dell'art. 507 c.p.p., (sollecitazione respinta dal Tribunale) all'esame del detto AN AR in quanto compilatore del secondo assegno con scadenza postuma al 31.3.1999 patimenti consegnato alla società Media Trade del RA (protestato per mancanza di fondi), circostanza "ictu oculi" distonica e irrilevante rispetto al thema probandum e carente di ogni pertinenzialità, che - come detto - deve caratterizzare una prova a discarico rispetto ai temi di prova proposti dalla controparte.
Laonde la prova a discarico che il ricorrente ha creduto di individuare, prima che eventualmente intempestiva, è in sè inammissibile in relazione agli artt. 190 e 495 c.p.p., e correttamente il Tribunale non l'ha ammessa ne' avrebbe potuto ammetterla (non trattandosi, in altre parole, di una prova a discarico in senso proprio).
2. Erronea applicazione, con carente motivazione sul punto, dell'art.368 c.p., con riferimento all'elemento materiale del reato e al dolo che ne scandisce l'attuazione.
La denuncia di smarrimento di un assegno in quanto tale, a parere del ricorrente, non integra una notizia di reato, poiché non è idonea ad impedire la circolazione del titolo (che è, se mai, frutto di mera prassi bancaria) fin quando non intervenga il decreto di ammortamento del titolo. In ogni caso l'appropriazione di un assegno smarrito (in quanto denunciato per tale) è suscettibile di dar vita al solo reato di cui all'art. 647 c.p., procedibile a querela della persona offesa, querela che "non è stata presentata dal AR" (imputato), sicché "non sarebbe stato ipoteticamente possibile avviare un procedimento penale a carico del RA". Di poi la Corte territoriale non ha fornito esauriente motivazione della volontà calunniatrice dell'imputato, poiché il dolo del reato non sarebbe sufficientemente dimostrato dal rilievo della sentenza impugnata secondo cui il LI, quando presentò la denuncia di smarrimento, sapeva bene che l'assegno era in possesso del RA e sapeva - dunque - di denunciare una circostanza non vera. L'assunto dei giudici di secondo grado che individuano la causa della denuncia dell'imputato nel suo intento di sottrarsi all'obbligo di pagare il proprio assegno potrebbe al più provare la volontà truffaldina dell'imputato, ma non la sua consapevolezza di accusare il beneficiario del titolo dei reati di furto o di ricettazione. Le censure avanzate dal ricorrente (espressive, in verità, di doglianze non pienamente decifrabili) sono destituite di ogni giuridico pregio.
L'impugnata sentenza di appello ha fornito esaustiva e logica risposta alle tematiche proposte con tale motivo di ricorso, per gran parte riproduttive nella sostanza di quelle già enunciate con il gravame avverso la sentenza di primo grado. In vero la decisione della Corte di Appello di Napoli e la sentenza di primo grado hanno chiarito, per un verso, come ai fini della consumazione del delitto di calunnia nella sua forma c.d. indiretta si renda del tutto irrilevante la circostanza che nell'originaria denuncia di smarrimento di assegni non si rivolgano accuse ad alcun soggetto determinato, allorché il destinatario dell'accusa implicita divenga agevolmente individuabile, identificandosi costui - per diretto automatismo causale - con il primo prenditore e/o negoziatore del titolo falsamente denunciato come smarrito. Per altro verso la Corte territoriale, ha ribadito - in conformità alla giurisprudenza di questa S.C. - che la falsa incolpazione mediata ha necessariamente sempre per oggetto reati di furto o di ricettazione, in rapporto ai quali si rendono potenzialmente esperibili indagini processuali, evidenziando che il dolo del reato di cui all'art. 368 c.p., è integrato, come nel caso del ricorrente AR, dalla volontarietà della denuncia di smarrimento in quanto destinata ad impedire l'incasso di un titolo di credito regolarmente ceduto a terzi in buona fede e che il soggetto agente sa di non essere in grado di onorare.
L'impugnata sentenza si uniforma alla consolidata giurisprudenza di questa S.C. in tema di calunnia indiretta con riguardo alla casistica di false denunce di smarrimento di titoli di credito regolarmente negoziati e ceduti a terzi dai denuncianti il loro falso smarrimento. Giurisprudenza che senza oscillazioni ravvisa in simili contesti la sussistenza dell'elemento materiale della calunnia in rapporto alla falsa accusa, indirettamente delineata verso il prenditore del titolo, del reato di ricettazione. Con l'ulteriore chiarimento che la calunnia costituisce reato di pericolo, ad integrare il quale è sufficiente anche la sola astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale (o di indagini ad esso finalizzate) a carico della persona falsamente incolpata, che ponga all'incasso o negozi il titolo falsamente denunciato smarrito.
La falsa dichiarazione o denuncia di aver smarrito un assegno consegnato invece in pagamento ad un altro soggetto integra il reato di calunnia, poiché simula ai danni del prenditore del titolo il reato di furto o di ricettazione e non eventualmente quello di appropriazione indebita di cosa smarrita. Perché possa configurarsi quest'ultimo reato è necessario, infatti, che la cosa (assegno) sia uscita definitivamente dalla sfera di disponibilità del legittimo possessore e che questi non sia in grado di ripristinare su di essa il primitivo potere e - poiché è agevolmente possibile risalire, in base alle annotazioni recate dall'assegno, al titolare del conto - chi se ne impossessa illegittimamente commette o il reato di furto o quello di ricettazione (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 6^, 25.9.2002 n. 38814, Pontonio, rv. 222859: "Il privato che presenti una falsa denuncia di smarrimento di un assegno firmato in bianco e negoziato a favore di una ben individuata persona non risponde del delitto di simulazione di reato, ma del delitto di calunnia in danno del soggetto negoziatore del titolo di credito"; Cass. Sez. 6^, 24.9.2002 n. 33556, Bonafede, rv. 222748: "In tema di calunnia essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il destinatario dell'accusa sia implicitamente, ma agevolmente individuabile, integra il delitto una falsa denuncia di smarrimento di un assegno, la quale, sebbene non contenga una notizia di reato, preavverte l'autorità che la riceve su possibili reati da parte di chi verrà scoperto a detenerlo;
la falsa denuncia costituisce, in tal caso, l'espediente per bloccare la circolazione del titolo").
3. Violazione dell'art. 81 cpv. c.p., e difetto di motivazione con riferimento all'ordinanza in data 27.9.2005, che il ricorrente impugna unitamente alla sentenza, con cui la Corte di Appello di Napoli ha respinto l'istanza difensiva di riunione dell'odierno processo ad altri processi pendenti a carico del AR per fatti della stessa specie (contestazione di calunnia per false denunce di smarrimento di assegni ceduti a titolo di pagamento a terzi). Il ricorrente si duole della superficiale motivazione con cui la Corte avrebbe rigettato l'istanza di riunione, misconoscendo l'unitarietà del disegno criminoso che avrebbe sorretto l'imputato nella realizzazione di "omogenee" condotte antigiuridiche. La censura è manifestamente infondata. Tralasciando la questione della inoppugnabilità o meno dei provvedimenti di riunione o separazione di processi (ancorché unitamente alla pedissequa sentenza del grado di giudizio), l'ordinanza della Corte territoriale è idoneamente motivata in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti (ex artt. 17 e 19 c.p.p.) per far luogo all'invocata riunione dei processi, valutazione insindacabile in sede di legittimità perché involgente un tipico apprezzamento di merito. In vero i giudici di appello hanno escluso la ravvisabilità di un identico disegno criminoso, eventualmente rilevante ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, nelle condotte del AR in ragione del consistente lasso temporale intercorrente tra i fatti reato oggetto dei processi di cui la difesa ha invocato la riunione.
4. Violazione di legge e difetto di motivazione in punto di spese processuali liquidate alla costituita parte civile nel giudizio di primo grado. Il Tribunale avrebbe liquidato una somma sproporzionata per eccesso rispetto all'attività processuale svolta dalla parte civile in primo grado e non avrebbe indicato le singole voci della liquidazione. La doglianza resa oggetto di specifico motivo di appello, non sarebbe stata adeguatamente considerata dai giudici di secondo grado, che l'hanno disattesa senza offrire idonea spiegazione della ritenuta correttezza della liquidazione delle spese operata dal primo giudice.
Il motivo di ricorso è inammissibile, ove si consideri l'entità della somma liquidata per spese alla parte civile in primo grado (complessivi Euro 2.500,00) e la congrua motivazione con cui i giudici di appello hanno respinto la doglianza ("...tale sproporzione non appare in alcun modo esservi, tenuto conto della presenza ripetuta della parte civile alle udienze di primo grado, in assenza anche del denunziante stesso e con partecipazione ali 'escussione dibattimentale delle parti ").
5. Con una nota aggiuntiva pervenuta alla cancelleria di questa Corte il 14.4.2008 il difensore del ricorrente chiede che la Corte emetta "sentenza di non doversi procedere per essere il reato contestato estinto per intervenuta prescrizione, maturata il 24.8.2006". L'assunto e' errato perché (prescindendo dalle molteplici cause di sospensione del corso della prescrizione registrate in primo grado a causa di differimenti di udienza disposti su istanza della difesa) muove dall'infondata supposizione dell'applicabilità al fatto oggetto di regiudicanda del novellato regime temporale della prescrizione introdotto dalla L. n. 251 del 2005, ignorando la disciplina transitoria dettata dall'art. 10, comma 3 della stessa legge, che esclude - alla luce degli interventi interpretativi della Corte Costituzionale con le sentenze nn. 393/2006 e 72/ 2208 - l'applicabilità del nuovo regime prescrizionale nei processi già pendenti in fase di appello alla data di entrata in vigore della legge modificatrice (8.12.2005). Data entro la quale, nel caso di specie, non solo era già intervenuta la sentenza di primo grado, ma era stato già definito anche il giudizio di appello. Ne discende che il reato di calunnia attribuito all'imputato è attinto da termine prescrizionale complessivamente pari ad anni quindici (art. 161 c.p., nel testo previgente alla riforma) ed è destinato a spirare il 24.2.2014.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che si stima conforme a giustizia definire nella misura di Euro 1.000,00, (mille). Il ricorrente deve, inoltre, essere onerato del pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile nel grado, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, (tremila) oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008