Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2008, n. 18755
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Sentenza 16 aprile 2008

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Il diritto alla controprova, garantito alle parti dall'art. 495 comma secondo cod. proc. pen., ancorchè non sottoposto al limite temporale stabilito per le prove c.d. dirette dall'art. 468, comma primo cod. proc. pen., deve essere esercitato non oltre la fase degli atti introduttivi del dibattimento e deve porsi in specifica correlazione critico-funzionale con la prova dedotta dalla controparte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2008, n. 18755
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18755
    Data del deposito : 16 aprile 2008

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