Sentenza 26 febbraio 1998
Massime • 1
L'avviso del giorno, ora e luogo di effettuazione delle analisi dei campioni può essere dato anche oralmente, ne' sono necessari altrettanti avvisi personali quanti sono i possibili soggetti titolari o rappresentanti dell'azienda, essendo sufficiente che l'avviso sia dato ad uno di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/1998, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Maria Pia TONINI Presidente del 26/02/98
1. Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. " Amedeo POSTIGLIONE Consigliere N. 699
3. " Pierluigi ONORATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Salvatore SALVAGO Consigliere N. 44578/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: NI CA n. Pontenure il 22.9.1942
GI IO n. Rho il 5.5.1946
GI CA n. Rho il 3.8.1944
avverso la sentenza del Pretore di Busto Arsizio, Sez. Dist. di Saronno del 22.3.1996 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Geraci che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio
Udito il difensore Avv. Ciriaco Forgione
FATTO E DIRITTO
Il Pretore di Busto Arsizio, con sentenza del 22.3.1996, condannava per il reato di cui all'art. 21, 3^ comma l. 319/76 (scarico oltre i limiti tabellari) alla pena di 10 milioni di ammenda tra rappresentanti della Società per Azioni ICR, cioè LF CA, Presidente, GI IO, Vice Presidente, GI CA, amministratore delegato.
Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo che le analisi non erano utilizzabili per omesso avviso.
I ricorsi sono infondati.
Nella fattispecie, furono eseguiti, in data 21,12,1993, due prelievi delle acque di scarico provenienti dall'insediamento produttivo (in uscita dal depuratore aziendale a circa 50 m dalla immissione nella fognatura comunale). L'agente prelevatore (un tecnico del PM IP di Varese), alla presenza dello amministratore delegato dell'azienda, prelevava un campione di 5 litri e nel verbale precisava che le analisi sarebbero iniziate il giorno seguente, 22.12.1993, ore 8,30. Lo stesso agente, prelevava, altresì, un campione più modesto (una bottiglia di vetro), anticipando le analisi (stesso giorno 21.12.1993 ore 17,02), dopo aver informato oralmente l'amministratore delegato e dopo aver appreso che l'azienda non avrebbe potuto essere presente alle operazioni di analisi del giorno successivo.
Nel caso di specie, proprio dalle analisi anticipate emerse il risultato del superamento dei limiti tabellari relativamente ai solventi organici aromatici (violazione tabella C l. 319/76, ed anche dei parametri dell'ente consortile dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura).
Ritiene la Corte che le analisi erano utilizzabili, perché nessuna violazione del diritto di difesa è configurabile ex art. 213 Disposizione di Attuazione C.P.P., allorché dall'organo procedente sia stato dato avviso anche oralmente del giorno, ora e luogo della effettuazione delle analisi. Benché sia preferibile utilizzare la procedura dell'avviso non orale, nel caso in esame, con prudente apprezzamento di merito, adeguatamente motivato e perciò incensurabile in sede di legittimità, si è ritenuto che l'azienda sia stata informata adeguatamente delle analisi dei due campioni prelevati, sicché nessuna nullità (od inutilizzabilità) si è verificata.
Non è vero che il diritto di partecipare alle analisi debba essere assicurato con altrettanti avvisi personali quanti sono i possibili soggetti titolari o rappresentanti dell'azienda, essendo sufficiente che l'avviso sia dato con urgenza ad uno di essi.
In conclusione correttamente il Pretore ha ravvisato l'elemento materiale del reato ex art. 21, 3^ comma l. 319/76, che sussiste per gli scarichi produttivi nelle pubbliche fognatura, anche dopo le modifiche di cui alla legge 172/95 ed altrettanto esatta appare la riferibilità agli imputati della condotta sotto il profilo soggettivo della colpa, consistita nella mancata predisposizione delle misure di prevenzione atte ad evitare l'inquinamento.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 1998