Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11161
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Sentenza 29 luglio 2002

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere della preventiva richiesta, all'assicuratore, di risarcimento del danno, posto dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a carico del danneggiato che intenda esercitare l'azione giudiziaria, è adempiuto, in caso di impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, mediante la richiesta al commissario liquidatore che sia stato autorizzato, a norma dell'art. 9 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, a procedere alla liquidazione dei danni anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in deroga all'art. 19, terzo comma, della citata legge n. 990 del 1969, non essendo necessaria ulteriore richiesta all'impresa designata, sia perché è il Commissario liquidatore della società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa il soggetto che, avendone avuta la necessaria autorizzazione, deve procedere alla liquidazione del danno, sia perché l'impresa designata, dovendo provvedere, a norma del medesimo articolo 9 del D.L. n. 857 del 1976, all'assistenza tecnica del Commissario liquidatore, deve ritenersi a conoscenza della richiesta trasmessa dal danneggiato al Commissario liquidatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11161
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11161
    Data del deposito : 29 luglio 2002

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