Sentenza 29 luglio 2002
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere della preventiva richiesta, all'assicuratore, di risarcimento del danno, posto dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a carico del danneggiato che intenda esercitare l'azione giudiziaria, è adempiuto, in caso di impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, mediante la richiesta al commissario liquidatore che sia stato autorizzato, a norma dell'art. 9 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, a procedere alla liquidazione dei danni anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in deroga all'art. 19, terzo comma, della citata legge n. 990 del 1969, non essendo necessaria ulteriore richiesta all'impresa designata, sia perché è il Commissario liquidatore della società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa il soggetto che, avendone avuta la necessaria autorizzazione, deve procedere alla liquidazione del danno, sia perché l'impresa designata, dovendo provvedere, a norma del medesimo articolo 9 del D.L. n. 857 del 1976, all'assistenza tecnica del Commissario liquidatore, deve ritenersi a conoscenza della richiesta trasmessa dal danneggiato al Commissario liquidatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11161 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTA LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AR, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ARMANDO MINUCCI con studio in 80122 NAPOLI VIALE GRAMSCI 19, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GENERALI ASSIC SPA, OS NC, FO SA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 18798/99 del Giudice di pace di NAPOLI, Sezione 5^ Civile, emessa l'01/09/99 e depositata il 14/09/99 (R.G. 30861/98);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha chiesto, ritenuta la manifesta fondatezza, si accolga il ricorso, con tutte le conseguenze di legge. Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 14.9.1999, il giudice di pace di Napoli, dichiarava improponibile la domanda di risarcimento di danni (L. 1.481.907), conseguenti a circolazione stradale di veicoli, proposta da DO LD,
contro
VA OG, Edera Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. e le Generali Assicurazioni, quale impresa designata, in quanto la richiesta ex art. 22 l. n. 990/1969 era stata solo effettuata nei confronti del commissario liquidatore dell'Edera Assicurazioni e non anche nei confronti dell'impresa designata.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attore.
Non si sono costituiti gli intimati.
Motivo della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l. n. 739/78, dell'art. 22 l. n. 990/1969, dell'art. 9 l. 39/1977.
Deduce il ricorrente un vizio in procedendo, avendo il giudice erratamente ritenuto improponibile la domanda, per essere stata la richiesta ex art. 22 inoltrata solo al commissario liquidatore, benché autorizzato alla definizione dei sinistri, e non anche all'impresa designata.
2. Ritiene questa Corte che il motivo è manifestamente fondato. Infatti l'onere della preventiva richiesta, all'assicuratore, di risarcimento del danno, posto dall'art. 22, l. 24 dicembre 1969, n. 990 a carico del danneggiato che intenda esercitare l'azione giudiziaria, è adempiuto in caso di impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, mediante la richiesta al commissario liquidatore che sia stato autorizzato, a norma dell'art. 9 d.l. n. 857 del 1976, a procedere alla liquidazione dei danni anche per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, in deroga all'art. 19, 3^ comma, l. n. 990 citata, non essendo necessaria ulteriore richiesta all'impresa designata sia perché è il commissario liquidatore della società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa il soggetto che, avendone avuta la necessaria autorizzazione, deve procedere alla liquidazione del danno, sia perché l'impresa designata, dovendo provvedere, a norma del medesimo art. 9 d.l. n. 857 del 1976, all'assistenza tecnica del commissario liquidatore, deve ritenersi a conoscenza della richiesta trasmessa dal danneggiato al commissario liquidatore (Cass. 17 gennaio 1992, n. 524; Cass. 8.4.1998, n. 3639). Il ricorso va pertanto accolto, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altro giudice di pace di Napoli.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c. Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità ad altro giudice di pace di Napoli.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2002