Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 1
In caso di richiesta di applicazione concordata della pena subordinata alla sua sospensione condizionale, il giudice, che ritenga accoglibile l'istanza condizionando la concessione del beneficio allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività, ha l'obbligo di motivare adeguatamente in ordine a modalità esecutive e protrazione nel tempo della prestazione di pubblica utilità, qualora la durata della stessa non venga fissata in misura prossima ai minimi edittali. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di patteggiamento che - senza motivare sul punto - aveva subordinato la sospensione condizionale alla prestazione di attività lavorativa nella misura massima possibile in relazione alla entità della pena concordata, fissando inoltre un breve termine per l'esecuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2015, n. 17131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17131 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 24/03/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 666
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 33178/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOLINA FILIPPO, n. 16/06/1967 a Lampedusa e Linosa;
avverso la sentenza del Tribunale di AGRIGENTO in data 7/01/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALLI M., che ha chiesto annullarsi l'impugnata sentenza, limitatamente alla durata dell'adempimento del lavoro gratuito imposto quale condizione cui è stata subordinata la concessa sospensione condizionale della pena.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 7/01/2014, depositata in pari data, il Tribunale di AGRIGENTO applicava ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a SOLINA FILIPPO la pena di mesi 2 e gg. 20 di reclusione ed Euro 3442,67 di multa, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena (subordinata alla prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della Provincia regionale di Agrigento per un periodo pari a gg. 93, entro gg. 120
dall'irrevocabilità della sentenza), per aver, quale comandante di un imbarcazione, sottratto al pagamento dell'accisa It. 1460 di gasolio agevolato per la pesca, di cui 200 It. contenuti in 7 bidoni trasbordati all'interno di altra imbarcazione non idonea all'utilizzo del gasolio c.d. agevolato, imbarcazione su cui era stato apposto il nome di altra avente diritto all'agevolazione, di cui ulteriori 1260 It. contenuti nei serbatoi della stessa imbarcazione (fatto contestato come commesso in data 10/08/2012).
2. Ha proposto ricorso SOLINA FILIPPO, mediante difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per violazione della legge sostanziale e processuale (art. 125 c.p.p., comma 3; artt. 132 e 133 c.p.; art. 165 c.p.;
D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, comma 3) e correlati vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver il giudice errato nel determinare modalità e tempi del lavoro di pubblica utilità, senza peraltro motivare tali scelte;
in particolare, non verrebbe esplicitato in alcun modo il percorso logico - giuridico sulla cui base il giudice ha ritenuto di determinare la durata del lavoro di pubblica utilità nella misura massima consentita dall'art. 165 c.p., ossia in misura pari alla durata della pena sospesa;
il giudice, in particolare, non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze che avrebbero dovuto indurlo a determinare diversamente luogo e modalità di svolgimento dell'attività (all'imputato sono state concesse le attenuanti generiche e nondimeno la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata applicata nella misura massima;
l'imputato risiede a Lampedusa e dovrebbe scontare la misura ad Agrigento dovendo sopportare un viaggio di 10 ore, essendo peraltro in cattive condizioni di salute in quanto cardiopatico;
l'imputato è comandante di una motonave da pesca e, dovendo adempiere alla misura inflitta con le modalità gravatorie sopra indicate, sarebbe impossibilitato a condurre l'imbarcazione, così venendo meno l'unica fonte di reddito per la famiglia, così violandosi il disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, comma 3); in definitiva, dunque, lo stato di salute dell'imputato, la sua normale attività lavorativa anche in relazione al soddisfacimento delle necessità di reddito familiare, il luogo della sua residenza rispetto a quello di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se opportunamente valutati, avrebbero dovuto indurre il giudice a determinare la durata del lavoro di pubblica utilità in misura assai inferiore ai 93 giorni inflitti, senza peraltro prevedere il termine di 120 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza per il completo assolvimento dell'onere, termine assai limitato e pregiudizievole in considerazione della concreta situazione logistica del caso, atteso che se l'imputato dovesse svolgere i 93 gg. di lavoro di pubblica utilità entro il termine d 120 gg. dall'irrevocabilità della sentenza, verrebbe di fatto de tutto sottratto per il relativo periodo alle proprie esigenze familiari, di salute e lavoro. Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza e la rideterminazione della misura del lavoro di pubblica utilità nel minimo di legge (g. 10) e comunque in quella misura e con modalità tali da non pregiudicare le normali esigenze di vita e lavorative.
3. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 24/09/2014, il PG presso la S.C., ha chiesto annullarsi l'impugnata sentenza, nei sensi sopra indicati, in particolare osservando che ove la durata prevista ed imposta del lavoro di pubblica utilità, cui viene subordinato il beneficio della sospensione condizionale, si discosta dal minimo edittale, il giudice debba motivare l'esercizio del potere discrezionale, donde la fondatezza delle censure attesa l'assenza di motivazione sulla durata del lavoro imposto, con decisione non conforme a quanto indicato dalla giurisprudenza quanto ai parametri di commisurazione adottati. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
5. Ed invero, risulta dall'impugnata sentenza che al ricorrente venne applicata su consenso delle parti, la pena c.s. determinata, subordinando il giudice di merito il beneficio della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della provincia regionale di Agrigento, consistente nella manutenzione del giardino botanico per 2 ore lavorative giornaliere, per un periodo di gg. 93, da svolgersi entro il termine di 120 gg. dall'irrevocabilità della sentenza. Deve qui premettersi che secondo la giurisprudenza di questa Corte la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, ha una durata massima di sei mesi (ventisei settimane) e deve essere svolta prestando sei ore di lavoro settimanali e, quindi, per una durata complessiva non superiore alle centocinquantasei ore, salvo che il condannato chieda lo svolgimento della prestazione per una durata giornaliera superiore, che non può comunque eccedere le otto ore, in modo da abbreviarne i tempi di esecuzione (Sez. 1, n. 32649 del 16/06/2009 - dep. 11/08/2009, Lattore, Rv. 244844).
L'art. 18 bis disp. Coord. Trans. c.p., aggiunto dalla L. 11 giugno 2004, n. 145, art. 5, (Gazz. Uff. 12 giugno 2004, n. 136), prevede che nei casi di cui all'art. 165 c.p., il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 44, art. 54, commi 2, 3, 4 e 6 e art. 59.
Alla stregua di dette disposizioni, il lavoro di pubblica utilità non può essere di durata inferiore a dieci giorni ne' superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 2). L'attività deve essere posta in essere nella provincia in cui il condannato risiede e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale (salva diversa richiesta dell'obbligato ed approvazione del giudice) da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato stesso (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 3). Il termine massimo di durata del lavoro stabilita dal
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, deve ritenersi superato dal tenore dello stesso art. 165, comma 1, che lo determina nella durata della pena sospesa. Per meglio dire, la durata della prestazione soggiace a due limiti massimi cumulativi: sei mesi (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 2) o, se inferiore, quello della pena sospesa;
il termine minimo invece coincide con i dieci giorni indicati nell'art. 54, comma 2, salvo che la pena sospesa sia di durata inferiore. Il protrarsi quotidiano della prestazione non può comunque superare le otto ore (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 4). Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministero della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 8, (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6; sul punto si veda il D.M. 26 marzo 2001). Come osservato correttamente dal PG nella sua requisitoria scritta, l'art. 18 bis citato non richiama però del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, comma 5, secondo cui "Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro".
6. Tanto premesso, osserva il Collegio che ai fini della valutazione della dosimetria della pena (e, dunque, anche delle sanzioni paradetentive come quella di cui si discute) e tenuto conto dei limiti del sindacato di legittimità esercitabile da questa Corte, tanto più in relazione ad una sentenza di applicazione della pena, non è sufficiente che il giudice si limiti a valutare la congruità della pena concordata al fine di ritenere assolto l'onere motivazionale imposto dalla legge processuale, atteso che ciò può sicuramente valere, una volta esclusa la sussistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nel solo caso in cui il giudice si limiti a recepire l'accordo applicando la pena concordata (v., sull'obbligo motivazionale, per tutte: Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992 - dep. 15/05/1992, Di Benedetto, Rv. 191135);
diversamente, nel caso in cui il giudice, ritenuta accoglibile la richiesta di lavoro gratuito D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 54, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività lavorativa non retribuita (subordinazione sicuramente legittima: Sez. 4^, n. 17651 del 11/03/2008 - dep. 05/05/2008, P.G. in proc. Mosca, Rv. 240217) provveda a determinarne modalità e tempi, ha l'ulteriore obbligo di giustificare l'esercizio del potere discrezionale secondo le indicazioni dettate dal citato D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54. Ciò significa, in altri termini, che nell'ipotesi in cui la determinazione della sanzione paradetentiva in questione non si discosti di molto dai minimi edittali (gg. 10 D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 54, comma 2), l'onere motivazionale di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, può considerarsi attenuato;
diversamente, come nel caso in esame, ove il giudice ritenga di determinare la durata del lavoro di pubblica utilità in misura non prossima ai minimi edittali (nella specie gg. 93, dunque nella misura massima), deve evidenziare le ragioni per cui ha così quantificato la misura della sanzione paradetentiva, richiedendosi quindi l'assolvimento di un onere motivazionale "rafforzato", ciò che non si ravvisa nel caso in esame, non avendo il giudice nemmeno giustificato le ragioni per le quali ha determinato modalità di svolgimento della prestazione sì afflittive tanto da imporre, senza però motivare sul punto, che lo svolgimento della prestazione di tale attività debba essere eseguito in tempi ristretti (120 gg. dall'irrevocabilità della sentenza), in contrasto con la previsione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 54, comma 3, norma la quale stabilisce che la prestazione debba avvenire con modalità e tempi che - per quanto qui di interesse - non pregiudichino le esigenze di lavoro, di famiglia e di salute del condannato.
7. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Agrigento, altro giudice, che si atterrà al principio di diritto di cui al paragrafo che precede.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di AGRIGENTO, limitatamente alla durata e modalità del lavoro di pubblica utilità.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 24 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2015