Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2015, n. 17131
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Sentenza 24 marzo 2015

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In caso di richiesta di applicazione concordata della pena subordinata alla sua sospensione condizionale, il giudice, che ritenga accoglibile l'istanza condizionando la concessione del beneficio allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività, ha l'obbligo di motivare adeguatamente in ordine a modalità esecutive e protrazione nel tempo della prestazione di pubblica utilità, qualora la durata della stessa non venga fissata in misura prossima ai minimi edittali. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di patteggiamento che - senza motivare sul punto - aveva subordinato la sospensione condizionale alla prestazione di attività lavorativa nella misura massima possibile in relazione alla entità della pena concordata, fissando inoltre un breve termine per l'esecuzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2015, n. 17131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17131
    Data del deposito : 24 marzo 2015

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