Sentenza 14 novembre 2012
Massime • 1
E abnorme l'ordinanza con cui il Giudice, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M., tra le ulteriori indagini necessarie, anche l'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo d'indagine, ma uno strumento di garanzia e di difesa.
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- 1. GIP non accoglie la richiesta di archiviazione e restituisce gli atti al PMDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2022
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, anche se afferente ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona rigettava una richiesta di …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni Unite la determinazione dei poteri del controllo del g.i.p. in materia di indagini coatteGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 ottobre 2021
Cass., sez. II, 28 settembre 2021 (dep. 7 ottobre 2021), n. 36417, Diotallevi, Presidente, Minutillo Turtur, Relatore, Perelli, P.m. (concl. diff.) 1. Il caso. La pronuncia in esame prende le mosse da una decisione del g.i.p. del Tribunale di Ancona che rigettava la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. e, contestualmente, disponeva l'interrogatorio degli indagati per assumere, sulla scorta delle loro dichiarazioni, ulteriori elementi atti a chiarire la vicenda anche in rapporto ad un reato diverso da quello oggetto di contestazione. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il p.m. che lamentava l'abnormità dell'ordinanza impugnata, posto che il g.i.p. – nel rigettare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2012, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2012 |
Testo completo
1 0 5 2 / 1 3 M 52 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/11/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Presidente SENTENZA Dott. TITO GARRIBBA N. 1543- Consigliere - FRANCESCO IPPOLITO Dott. REGISTRO GENERALERel. Consigliere - N. 26303/2012 DOMENICO CARCANO Dott. - Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AR GI N. IL 28/06/1938 * C/ 2) SI IO N. IL 07/08/1952 avverso il decreto n. 4850/2011 GIP TRIBUNALE di AVEZZANO, del 09/02/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Elisabetta Cesqui per l'anellements del provvedimento im puquets limitatamente alle prospettateimpugnato ipoteri di demaggioments, con restituzione degli atti af Giudice for le indagin preliminari del nunale di Avellino Udit i difensor Avv.; 飞 1 Ritenuto in fatto 1.Il difensore di NI OS impugna il decreto 9 febbraio 2012, con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, su conforme richiesta del pubblico ministero, ha disposto de plano l'archiviazione degli atti relativi alla denuncia presentata nei confronti di PE GE, nonostante la rituale opposizione, per vicende collegate, da un lato, a danneggiamenti e molestie presso lo studio del ricorrente verificatesi a margine del procedimento a suo carico per tentato omicidio di GE e, dall'altro, a una falsa testimonianza resa in tale procedimento da parte di GE.
2. Il giudice per le indagini preliminari ha condiviso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, rilevando che la denuncia fosse in realtà un tentativo per trasferire in un eventuale procedimento a carico di GE fatti che avrebbero dovuto trovare la sede naturale di accertamento nel processo a carico di OS. Per tali ragioni, è stata accolta la richiesta di archiviazione e dichiarata inammissibile l'opposizione, poiché, ad avviso del giudice preliminare, la sollecitazione dell'esame dell'indagato non avrebbe potuto integrare la prescritta indicazione di investigazione suppletive ex art. 410 c.p.p.. peraltro, la indicazione di espletare ogni utile attività di indagine all'esito dell'interrogatorio dell'indagato, si risolveva in una generica sollecitazione.
3. La difesa, sintetizzata la vicenda processuali e la genesi dei fatti, deduce: -violazione dell'art. 409, comm1 e 6, c.p.p. per lesione del principio del contraddittorio e vizio di motivazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di violazione del contraddittorio sulle indagini richieste e, in particolare, sulla riconducibilità dell'interrogatorio dell'indagato nel'ambito del “catalogo delle investigazioni suppletive". Per la difesa, è stato violato il contraddittorio con la definizione del procedimento con un provvedimento de plano, nonostante fossero state richieste ulteriori indagini. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Come noto, il provvedimento di archiviazione può essere adottato de plano, in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, là dove ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato. Nel senso che il giudice per le indagini preliminari può deliberare de plano sull'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero non solo nel caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive, ma anche quando queste vengano ritenute "irrilevanti" e "non significative" per il difetto di incidenza concreta sul tema della decisione, in quanto appaiano finalizzate ad approfondire gli 40 2 stessi temi di indagine già esaminati e giudicati inidonei a ritenere configurabile il reato denunciato (Sez. VI, 10 giugno 2010, dep. 18 giugno 2010, n. 23687). Il tema della decisione è formulato dal pubblico ministero ed è su tale tema che deve svilupparsi la richiesta di indagini suppletive. Il decreto descrive in termini specifici l'oggetto della denuncia e condivide l'impostazione del pubblico ministero e, nell'ambito di perimetro investigativo, giunge alla conclusione dell'inammissibilità dell'indagine suppletiva richiesta, con riferimento a entrambi i fatti di reato ipotizzati, danneggiamento e falsa testimonianza nel processo ancora in corso in grado di appello.
1.1.Quanto al preliminare profilo relativo all'interrogatorio dell'indagato, ad avviso del Collegio, la sollecitazione investigativa è stata correttamente dichiarata inammissibile. L'interrogatorio dell'indagato non è un atto "geneticamente" volto alla ricerca di elementi prova, bensì un incombente tipico da effettuare, una volta acquisite circostanze tali da superare la soglia del mero sospetto nei confronti dell'indagato, come atto di difesa e garanzia dello stesso dalle cui dichiarazioni possono eventualmente emergere ulteriori elementi rispetto a quelli già acquisiti. Tale principio discende dalle disposizioni di cui agli artt. 374, 375, comma 3, e 376 c.p.p. per le quali è l'indagato che può presentarsi spontaneamente agli inquirenti, mentre l'« invito a presentarsi» e l' «accompagnamento coattivo» possono essere disposti soltanto nei casi stabiliti dalla legge, come stabilisce l'art. 132 c.p.p. Tra tali casi non vi è alcun riferimento a esclusive finalità investigative, essendo previsto che l'invito a presentarsi deve contenere l'«enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute». Ne discende che, con invito a presentarsi, l'indagato è chiamato rispondere a sua difesa su atti di indagine già compiuti e che consentano di formulare un addebito a suo carico, seppur provvisorio;
situazione del tutto contrastante con la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero. Questa Corte, pertanto, condivide e fa proprio il principio di diritto secondo cui nell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e richieda nuove indagini, ai sensi dell'art. 409, comma quarto, c. p. p., deve ritenersi abnorme e quindi impugnabile in cassazione il provvedimento con cui si indichi al pubblico ministero lo svolgimento dell'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì soltanto una garanzia difensiva (Sez.VI, 19 febbraio 2005, dep. 17 gennaio 2006 n.1783; Sez. III, 27 maggio 2010, dep. 2 giugno 2010, n. 23930).
1.2.Quanto all'ulteriore aspetto, quello di ulteriori indagini da sviluppare all'esito dell'interrogatorio dell'indagato, va rilevato che l'inammissibilità della richieste dell'interrogatorio dell'indagato, rende del tutto evidente che l'impossibilità di svolgere tali ulteriori accertamenti, peraltro, del tutto generici in relazione ai denunciati danneggiamenti.
2.La valutazione di inammissibilità dell'opposizione è stata dunque correttamente 30 argomentata. 3 Ne discende che il ricorso é inammissibile e, a norma dell'art.616 c.p.p, il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene equo determinare in euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Cardano Tito Garribba, Jamishe DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 9 GEN 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fiera Esposito