Sentenza 9 luglio 2010
Massime • 1
In tema di reati edilizi, è legittimo il sequestro preventivo di un immobile nel quale risultano realizzate opere interne che ne abbiano comportato il mutamento della destinazione d'uso, realizzandosi in questo caso un'ipotesi di aggravamento del carico urbanistico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2010, n. 34976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34976 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2010 |
Testo completo
46 349 76 / 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI ZINE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 09/07/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - SENTENZA Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
Consigliere N. 1028/2010 GAETANINO ZECCA Dott.
- -
- Consigliere - Dott. GIACOMO FOTI REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 46884/2009 Dott. CLAUDIO D'ISA
- Rel. Consigliere - Dott. UMBERTO MASSAFRA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) CE AN N. IL 28/08/1968
avverso l'ordinanza n. 33/2009 TRIB. LIBERTA' di SAVONA, del 29/10/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
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Con ordinanza in data 7.1.2009 il Tribunale del Riesame di Savona revocava il decreto di sequestro preventivo dei locali a piano terra di un edificio, disposto il 24.11.2008 dal GIP del
Tribunale di Savona nei confronti di AM RE, UC RE e OC NZ in relazione ai reati di cui all'art. 44, lett. c) dPR 6.6.2001 n. 380 e 181 d.lgs. 22.1.2004, n. 42, ritenendo insussistente il periculum perché i lavori abusi erano già stati ultimati.
A seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, la Corte di Cassazione, Sez. III penale, con sentenza del 30.4.2009, annullava l'ordinanza predetta rinviando al Tribunale di Savona.
Quest'ultimo, con ordinanza del 29.10.2009, confermava il decreto di sequestro preventivo di cui in premessa.
Avverso tale ultima ordinanza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di UC RE, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 627 comma 3 e 125 c.p.p., rilevando che il Tribunale non aveva risposto ai quesiti posti dalla Suprema Corte nella sentenza di rinvio e non aveva addotto alcuna motivazione in ordine alla decisione assunta e ciò in relazione sia alle valutazioni sull'effettivo aumento del carico insediativo sia a quelle attinenti all'idoneità soggettiva dei locali ad accogliere un ulteriore numero di persone e all'adeguatezza degli standard previsti dall'art. 41 sexies della L.
6.8.42 n. 1150.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va respinto.
Invero la Suprema Corte nella sentenza di rinvio, ha solo evidenziato la mera apparenza della motivazione della prima ordinanza che non aveva spiegato “la ragione per la quale la realizzazione ex novo di un intero piano terra destinato ad abitazione non sarebbe tale da incidere sul carico urbanistico" (richiamando l'orientamento della medesima Corte circa l'ammissibilità del sequestro preventivo di immobile in cui siano state realizzate opere interne tali da comportare un aggravio del carico urbanistico) e se “i nuovi locali abitativi realizzati erano oggettivamente idonei ad accogliere un ulteriore numero di persone ...”.
Ora, il Tribunale, in sede di rinvio, ha ritenuto di addivenire ad una soluzione diametralmente opposta a quella annullata, confermando il decreto di sequestro, avendo condiviso il principio di diritto, affermato in altre sentenze della Suprema Corte, secondo cui il periculum in mora non può ritenersi escluso dall'ultimazione dell'opera, imponendo solo l'accertamento delle esigenze preventive che lo giustifichino e se la persistente disponibilità del bene determini conseguenze negative sul regolare assetto del territorio aggravando i c.d. "carichi urbanistici" дру (intesi come effetti determinati dall'insediamento primario).
2 (quanto affumeto)
A tal riguardo il Tribunale, in perfetta aderenza e della S.C. nella sentenza di rinvio, ha richiamato altra pronuncia della medesima Sez. III, n. 22866 del 2007 secondo cui
è ammissibile il sequestro preventivo di un immobile nel quale risultano realizzate opere interne che abbiano comportato il mutamento della destinazione d'uso rinvenendo in tal caso un'ipotesi di aggravamento del carico urbanistico.
Inoltre, ha compiuto un'adeguata valutazione circa "il frazionamento dei magazzini in locali più piccoli, la creazione di locali lavanderia/stireria, la predisposizione di "magazzini agricoli” di sistemi di riscaldamento a caminetto" concludendo che essi imponessero di ravvisare in concreto l'effettivo pericolo di ulteriore aggravio al carico urbanistico della zona, in considerazione del fatto che i nuovi locali abitativi realizzati consentivano oggettivamente, quanto meno per le loro ampie dimensioni, di accogliere un ulteriore numero di persone.
Ogni diversa prospettazione difensiva al riguardo avanzata, si risolve in una inammissibile sovrapposizione di valutazioni del ricorrente rispetto a quelle riservate ed ineccepibilmente svolte dal giudice di merito e nel conseguente travalicamento nella censura relativa al mancanza o illogicità della motivazione non consentita in questa sede, come ben noto anche al ricorrente che ha richiamato proprio l'art. 325 c.p.p..
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9.7.2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
Umberto Massafr Carlo Giuseppe Brusco
CORTE SUPREMA DI ZINE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 SET. 2010
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