Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11404 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
4 O 7 L ) L 3 . E O N REPUB LICA IT1 14 04/02 B C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 - O D I 1 Z 1 E - A 1 C R I 2 T . S D I L U G I 9 E 3 R G IN HOME EL POPOLO ITALIANO E E A D 0 N 4 O T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S Oggetto I H SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G. N. 315/00 - Rel. Consigliere- Cron. 29012 Dott. Antonio VELLA Consigliere - Rep. Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 11/04/02 Dott. Giovanni SETTIMJ ConsigliereDott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QU IA, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Ditta BRILLANTE, domiciliata in ROMA presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dagli avvocati PIERSANDRO FORLENZA, ENRICO GIOVINE, giusta delega in atti;
ricorrente -W
contro
CONDOMINIO PAL FIM EBOLI in persona del suo Amministratore p.t. di V.le Amendola;
intimato - 2002 avverso la sentenza n. 208/99 del Giudice di pace di 569 EBOLI, depositata il 24/04/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 11/04/02 dal VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO VI AC, con atto di citazione notificato l'otto aprile 1998, convenne davan- ti al Giudice di pace di Eboli, il Condominio del palazzo Fim per la condanna al pa= gamento della somma di 1.200.000 lire, oltre all'iva, per lavori di pulizia eseguiti nel' l'edificio nel mese di dicembre dell'anno 1997. Il convenuto ammise di non avere pagato l'importo preteso, ma si giustificò afferman- do che nel dicembre 1997 le pulizie non erano state eseguite con le modalità stabilite nel contratto, concluso con l'attrice il 4 febbraio 1994, che produsse in giudizio. Il Giudice di pace, con sentenza del 24 aprile 1999, in parziale accoglimento della do- manda, ha condannato il Condominio a pagare all'AC la somma di novecento- K mila lire, comprensiva dell'iva, oltre agli interessi, avendo ritenuto tale somma di de- naro equa, in quanto nel periodo in contestazione le pulizie non erano state eseguite secondo le previsioni contrattuali, a causa di lavori di pitturazione e di rifacimento de- gli intonaci all'interno del fabbricato, e il corrispettivo mensile pattuito era di un mi= lione e non di un milione duecentomila lire come affermato dall'attrice. Quest'ultima ricorre per cassazione con due motivi. Il Condominio non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due connessi motivi del ricorso si censura la sentenza impugnata per essersi dal Giudice di pace decisa la causa, con una motivazione insufficiente e contradditto- ria, e in base alle risultanze delle deposizioni testimoniali, mentre si sarebbe dovuto conferire valore probatorio al contratto concluso tra le parti, nel quale erano precisate le modalità esecutive del servizio di pulizia. Si aggiunge che anche la statuizione con cui si sono compensate le spese del giudizio non è stata adeguatamente motivata. Il ricorso è infondato. Con la sentenza n.716 del 1999 le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto il con' trasto, formatosi tra le sue sezioni semplici in ordine ai limiti entro i quali sono censu= rabili con il ricorso per cassazione le sentenze del Giudice di pace pronunciate secon' do equità. E al riguardo hanno affermato che, poiché in tale ipotesi il Giudice di pace (ai sensi dell'art. 113 cod.proc.civ., come risulta modificato dall'art.21 della legge n. 374 del 1991) non deve rispettare né i principii regolatori della materia, né quelli ge= nerali dell'ordinamento giuridico, le sue pronunce sono impugnabili in sede di legitti- mità soltanto per la violazione delle norme costituzionali, comunitarie (di valore su= periore a quelle ordinarie) e processuali e dei principii dell'ordinamento giuridico. Con riguardo alla motivazione hanno poi affermato che il ricorso è proponibile eclu= sivamente "nei casi di sua inesistenza, oppure quando l'enunciazione del criterio equi- tativo adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo a un punto decisivo della con- troversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile con' tradtorietà della motivazione". Infine hanno precisato che, per decidere la causa, il Giudice di pace deve astenersi dall'identificare la norma di diritto riferibile alla fatti- specie e fare, invece, applicazione immediata dell'equità cd."formativa ( o sostitutiva). e non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogi- stico". E ciò perché l'equità "non opera in via vicaria della norma di diritto astratta- mente disciplinante la fattispecie,ma costituisce la regola della decisione relativamen- te alle controversie di un determinato modesto valore". Nella specie il Giudice di pace, decidendo la causa secondo equità, ha motivato esau= rientemente la sua pronuncia, in quanto, sulla base delle risultanze acquisite al proces- so, discrezionalmente valutate, ha ritenuto che l'importo di denaro che il Condominio era obbligato a pagare all'AC, era di novecentomila lire (iva compresa), "tenu= to conto che il contratto prevedeva un corrispettivo mensile di un milione di lire, oltre / い all'iva, e che alcune prestazioni non erano state eseguite". E anche con riguardo alle spese giudiziali ha adeguatamente motivato la sua pronuncia avendo deciso di com- pensarle "in considerazione della resistenza di entrambe le parti ad addivenire a una conciliazione". Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese di questo giudizio non avendo il Condominio depositato il controricorso, né partecipato alla discussione orale. O 4 L 7 L 3 . O B N , E ) 1 E P. T. M. E 9 N 9 C 1 O - I A 1 Z P 1 A - I 1 R D T 2 La Corte rigetta il ricorso. S I E C I D U I Roma 11 aprile 2002. G E N E S Il presidente. Il consigliere estensore. (dott.V.Calfapletra) (dott.A. Vella) ال скийши IL CANCELLIERE C1 Paoto Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 AGO. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 Q