Sentenza 19 marzo 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/03/1999, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Primo Presidente F.F. -
Dott. CH CANTILLO - Presidente di Sezione -
Dott. PE IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. GI OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. RA SABATINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNNT - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso 4591/98 proposto da:
IN PE, NC LO, CI DO, DE MU MB, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato GIAN GI FALCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO SANTONA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (I.N.P.D.A.P), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE GENOVESI, NT BOVA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLA DIFESA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 379/97 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 07/03/97;
riunito al ricorso n. 4592/98 proposto da ZE BA, DD CO IG NT, SA AB, AR IG, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato GIAN GI FALCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO SANTONA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (I.N.P.D.A.P), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE GENOVESI, NT BOVA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLA DIFESA;
- intimato -
avverso la sentenza 379/97 del Consiglio di Stato di Roma, depositata il 7/03/1997;
riunito al ricorso 4593/98 proposto da RO LI, SS IG, SE EN, LI NO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato GIAN GI FALCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO SANTONA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (I.N.P.D.A.P), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE GENOVESI, NT BOVA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLA DIFESA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 379/97 del Consiglio di Stato di Roma, depositata il 7/03/1997;
riunito al ricorso 4596/98 proposto da CO PE LO, DE GE RO, HI LV, DO AT, LO LV, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato GIAN GI FALCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO SANTONA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (I.N.P.D.A.P), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE GENOVESI, NT BOVA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLA DIFESA;
- intimato -
avverso la sentenza 379/97 del Consiglio di Stato di Roma, depositata il 7/03/1997;
riunito al ricorso 4597/98 proposto da FI LV, IA NO, ES TI, RU LV, AS LV, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato GIAN GI FALCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO SANTONA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (I.N.P.D.A.P), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE GENOVESI, NT BOVA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLA DIFESA;
- intimato -
avverso al sentenza n. 379/97 del Consiglio di Stato di Roma, depositata il 7/3/97;
riunito al ricorso 4598/98 proposto da GA NA, MU TI, LU LV, GL GI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato GIAN GI FALCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO SANTONA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (I.N.P.D.A.P), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE GENOVESI, NT BOVA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLA DIFESA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 379/97 del Consiglio di Stato di Roma, depositata 7/03/1997;
riunito al ricorso 4599/98 proposto da IA LV, LA IL, RI AV, AS MA, AR BR elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato GIAN GI FALCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO SANTONA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (I.N.P.D.A.P), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE GENOVESI, NT BOVA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLA DIFESA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 379/97 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 7/03/1997;
riunito al ricorso 4602/98 proposto da CO CI, OD AL, IE NO elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato GIAN GI FALCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO SANTONA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (I.N.P.D.A.P), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE GENOVESI, NT BOVA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLA DIFESA;
- intimato -
avverso la sentenza 379/97 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 7/03/97;
riunito al ricorso 4603/98 proposto da CA LO, BA PE ST, DE TI CO, AR GI, US NO LV, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOZZOLI 92, presso lo studio dell'avvocato GIAN GI FALCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO SANTONA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (I.N.P.D.A.P), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE GENOVESI, NT BOVA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLA DIFESA;
- intimato -
avverso la sentenza 379/97 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 7/03/97;
riunito al ricorso 4604/98 proposto dal BO GI, ER GI, RU CH, SA PI GI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato GIAN GI FALCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO SANTONA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (I.N.P.D.A.P), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE GENOVESI, NT BOVA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLA DIFESA;
- intimato -
avverso la sentenza 379/97 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 7/03/97;
riunito al ricorso 4605/98 proposto da IR SO, RG AURLI, MU CO, AR UE elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato GIAN GI FALCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO SANTONA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (I.N.P.D,A.P), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE GENOVESI, NT BOVA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLA DIFESA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 379/97 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 7/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/07/99 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. NT MARTONE il quale chiede che le sezioni unite, della Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiarino l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge.
La Corte di cassazione, a sezioni unite,
- considerato che PE NN, AN IA, UI NA e ER De MU hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 7 marzo 1997, n. 379 (ricorso n. 4591/98 r.g.);
- considerato che avverso la stessa sentenza hanno proposto distinti ricorsi: 2) DO AT, RA ZI NT ED, AB AU e ZI AR (ricorso n. 4592/98 r.g.); 3) LI RO, ZI SU, RE NG e GA MI (ricorso n. 4593/98 r.g.); 4) PE AN Cominu, PI De IS, SA EL;
IN DD e VA LO (ricorso n. 4596/98 r.g.); 5) SA RI, OM Piano;
ST PE, SA DU e SA AS (ricorso n. 4597/98 r.g.); 6) NO RI, ST Mullanu;
SA LU e GI OZ (ricorso n. 4598/98 r.g.); 7) SA IA, AN LA, SA IR, AN LA e RU CA (ricorso n. 4599/98 r.g.);
8) NA CC, VI OD e GA ER (ricorso n. 4602/98 r.g.); 9) AN SU, PE GO AB, NC De NO, GI ES e ST SA FI (ricorso n. 4603/98 r.g.); 10) IG OI, GI IU, CH NE e ER OR AN (ricorso n. 4604/98 r.g.); 11) AS CI, IO AR, RA LA ed LE RI (ricorso n. 4605/98 r.g.);
- considerato che l'INPDAP, nel resistere con distinti controricorsi, ha eccepito, sotto vari profili l'inammissibilità dei ricorsi o, comunque, la loro infondatezza;
- considerato che i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la stessa decisione;
- considerato che il ricorso per cassazione avverso una determinata pronuncia è proponibile solamente dai soggetti che hanno assunto la qualità di parte nella fase processuale del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata;
- considerato che nella specie i ricorsi nn. 4591/98, 4592/98, 4598/98, 4602/98, 4604/98 e 4605/98 sono stati proposti da soggetti che non hanno assunto tale qualità nel giudizio conclusosi con la pronuncia impugnata;
- considerato che, pertanto, tali ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per difetto d'interesse, dal momento che anche ad ammettere, in via di pura ipotesi, la fondatezza delle dedotte censure, i ricorrenti non ricaverebbero alcun concreto vantaggio dalla cassazione della decisione impugnata;
- considerato che tale inammissibilità non è superata dal deposito della sentenza n. 380 del 1997 del Consiglio di Stato che riguarda i ricorrenti, sia perché l'impugnazione è diretta contro la sentenza n. 379 del 1997, sia perché, comunque, il deposito è avvenuto oltre il termine fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c.;
- considerato che, con riferimento agli altri ricorsi, non colpiti dalla rilevata inammissibilità, i ricorrenti, nel denunciare vizi di illogicità e difetto di motivazione, nonché di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata e nel riconoscere l'improponibilità di tali censure innanzi a questa Corte attesa la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 6, comma 1, della legge 20 marzo 1980 n. 75, sollevano questione di legittimità
costituzionale di tale norma "e se del caso dell'art. 29 del r.d. 1054 del 26 giugno 1924, nonché delle diverse norme attraverso le quali è stata rinviata nel tempo la unicità della giurisdizione relativa a rapporti paritetici di pubblico impiego", in relazione agli artt. 3 e 24 cost., e chiedono, in caso di accoglimento della dedotta questione di costituzionalità, l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e la conseguente cassazione della decisione impugnata;
- considerato che la questione di legittimità costituzionale è ammissibile in quanto finalizzata alla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- considerato che la distribuzione degli affari fra il giudice ordinario e amministrativo dipende da scelta discrezionale spettante al legislatore ordinario e non incide sul diritto alla difesa costituzionalmente garantito, dal momento che tale diritto non deve essere realizzato nello stesso modo in relazione a situazioni diverse;
- considerato che nessuna violazione dell'art. 3 cost. è ravvisabile attesa la ragionevolezza e non arbitrarietà della ripartizione della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, in considerazione delle peculiarità del rapporto di lavoro privato rispetto a quello di pubblico impiego;
- considerato che la circostanza che il legislatore ordinario abbia devoluto al giudice ordinario, a far tempo da una certa data, la cognizione delle controversie in materia di pubblico impiego non induce alcuna incostituzionalità della precedente disciplina per le ragioni in precedenza esposte (ragionevolezza della previsione differenziata ed insussistenza della violazione del diritto di difesa);
- considerato che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata e che il ricorso proposto è pertanto inammissibile in quanto con lo stesso si pretende da questa Corte, per il tramite di una pronuncia di incostituzionalità dell'intera disciplina del riparto di giurisdizione in tema di pubblico impiego, un riesame sulle modalità di esercizio della giurisdizione da parte del giudice amministrativo (c.d. limiti interni);
- considerato che, in conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili;
- considerato che sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese di questa fase di giudizio, attesa la natura della controversia e la qualità delle parti;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, riunisce i ricorsi e li dichiara tutti inammissibili. Compensa fra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 1 luglio 1999. Depositato in Cancelleria il 8 novembre 1999