Sentenza 17 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 02 3 6 9 / 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CO Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 25340/0 Consigliere Cron. 5361 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere ud.29/10/02 Pasquale PICONE Dott. E Rel. Consigliere - Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. J ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamer.te domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMMISSIONE REGIONALĘ PER L'ARTIGIANATO DELL' EMILIA ROMAGNA C.R.A. ON RE F intimati 2002 6314 avverso il decreto n. della Corte d'Appello 4371 di BOLOGNA, depositato il 06/12/99 R.G.N. 303/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La competente Commissione provinciale per l'artigianato ha iscritto nell'albo delle imprese artigiane RO EN quale esercente attività di "bagnino-fornitura di servizi ed attrezzature da spiaggia". La Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia Romagna ha confermato detta iscrizione, respingendo il ricorso deli TNPS. L'Istituto ha impugnato il provvedimento della Commissione regionale davanti al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 7 ultimo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 e con il rito camerale da tale norma previsto, e poi, contro la sfavorevole decisione resa da detto Tribunale, ha proposto reclamo. Reclamo incidentale è stato proposto dalla Commissione avverso la statuizione di compensazione delle spese La Corte d'appello di Bologna, con il decreto specificato nell'intestazione, ha rigettato i reclami ed ha compensato le spese anche del giudizio di impugnazione per la "complessità delle questioni", considerando: - che lo stabilimento balneare, incluso fra le attività commerciali dall'art. 29, secondo comma n. 3 lett. e), della legge 3 giugno 1975 n. 160 (in tema di assicurazione obbligatoria contro le malattie), configura l'impresa artigiana, secondo la speciale (e prevalente) disciplina della legge 8 agosto 1985, n. 443, quando non superi determinate dimensioni organizzative, ed inoltre sia caratterizzato dalla prevalenza, nispetto alle attività di scambio, dei servizi inerenti alla cura e conservazione della spiaggia ed al migliore godimento di essa da parte dei bagnanti;
- che l'Istituto non aveva contestato il rispetto dei predetti limiti dimensionali;
-che gli indicati servizi erano preponderanti rispetto alla messa a disposizione dei clienti di cabine, ombrelloni e sedie a sdraio, anche in relazione al corrispettivo pagato dai clienti. L'INPS ha proposto ricorso per la cassazione del decreto della Corte d'appello, formulando due motivi d'impugnazione. Gli intimati non si sono costituiti. 3 Пricorrente principale ha depositalo memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc.civ. Motivi della decisione Prelimmarmente, la Corte rileva di essersi già pronunciata in controversie di identico contenuto, con le sentenze 11 giugno 2002, n. 8320 e 21 giugno 2002, n. 9069. Dalle anzidetto decisione non vi è ragione di discostarsi in mancanza di argomentazioni diverse da quelle già vagliate nei giudizi precedent. Va premesso che il decreto, reso nel procedimento contemplato dal citato art. 7, ultimo comma, della legge n. 443 del 1985, é atto giurisdizionale decisorio, con natura sostanziale di sentenza, in quanto pronuncia, con altitudine ad assumere autorità di giudicato, sullo status dell'imprenditore artigiano, cui conseguono diritti ed obblighi, e, pertanto, ove non sia altrimenti impugnabile, perché emesso dal giudice di secondo grado sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., può essere oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di legge, a norma dell'art. 111 della Costituzione (v. Cass. 9 aprile 1991, n. 3720, 23 aprile 1997, n. 3546, 27 giugno 2000, n. 8703: cfr. anche Cass.
5.u. 17 giugno 1996, 11. 5519). Con il primo motivo del ricorso principale, con riferimento agli art. 111 Cost., 132, n. 4, e 156, comma 2°, cod. proc. civ., si denuncia la nullità del decreto impugnato, per radicale mancanza o mera apparenza della motivazione, sono il profilo che l'affermazione di prevalenza dei servizi non commerciali discenderebbe da cnunciazioni teoriche ed astratte, non correlate ad un'effettiva verifica delle circostanze del caso concreto. Il motivo è infondato. La Corte di Bologna, dopo aver individuato la normativa applicabile ed avvertito la necessità di riscontrare se l'impresa della cui iscrizione si discutova svolgesse o meno in via prevalente servizi non commerciali, non ha mancato di dare corso alla relativa indagine con riferimento al caso in esame, identificando e comparando le attività 4 inerenti alla cessione in godimento di beni e le attività inerenti alla prestazione di servizi non commerciali L'assenza nel decreto impugnato di particolari notazioni sulla presenza e consistenza nella specie delle une e delle altre attività non è valorizzabile nel senso voluto dal ricorrente principale, cioè della totale mancanza di motivazione (riconducibile nella violazione di legge, per la quale soltanto, come si è detto, è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione), dato che il tipo e la natura delle "forniture di servizi ed attrezzature da spiaggia", come delineati dal Tribunale con riferimento alla vicenda in esame, non sono stati investiti da specifiche contestazioni nel giudizio di secondo grado;
ne discende che le osservazioni svolte dalla Corte d'appello, ancorché impostate su lince generali e di principio, danno effettivo sostegno motivazionale alla decisione, ricadendo in una situazione di fatto non più contestata. Con il secondo motivo del ricorso principale, l'Istituto, tornando a sostenere che l'impresa in discorso è commerciale, non artigiana, addebita alla Corte d'appello di essersi avvalsa di parametri erronei, contrari alle previsioni dell'art. 3 della legge n. 443 del 1985, per identificare le attività principali e le attività di tipo accessorio e strumentale, trascurando di considerare che lo scopo primario del gestore di un impianto balneare è quelle di assicurare il godimento di beni, con contratti commutativi assimilabili alla locazione;
deduce inoltre la violazione dell'art. 29 della legge n. 160 del 1975, sul rilievo che tale disposizione, inquadrando lo stabilimento balneare fra le attività commerciali, attribuirebbe in modo vincolante la relativa qualità, precludendo ogni possibilità d'inscrimento nell'area dell'artigianato. Il motivo è infondato con riferimento ad entrambe le deduzioni. L'impresa artigiana, nella disciplina della legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, si caratterizza, quale species all'interno del genus impresa, per il contenimento delle dimensioni della struttura organizzativa, secondo i limiti fissati dall'art. 4, e per la natura dell'attività esercitata, che, ai sensi dell'art. 3, deve riguardare in via prevalente 5 la produzione di beni, ovvero la prestazioni di servizi, con esclusione però dei "servizi commerciali, d'intermediazione nella circolazione di beni, di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessori". Tenendosi conto che l'attività commerciale in genere comprende la prestazione di servizi (art. 2195 cod. civ.), si deve ritenere che il predetto art 3, nel di distinguere i "servizi commerciali" dagli altri servizi, faccia riferimento ai servizi commerciali in senso stretto, quelli cioè che implicano la cessione in proprietà od in use di cose, come del resto conferma la successiva elencazione di alcune delle relative ipotesi. Conformandosi a queste norme, la Corte di Bologna, nell'ambito di controversia in cui era pacifico il rispetto dei prodotti limiti dimensionali, ha dato atto dell'inclusione fra i servizi commerciali, nel senso sopra indicato, della cessione in godimento temporaneo di cabine, ombrelloni, sedie ed altre cose similari, ed ha poi correttamente ritenuto decisivo, per l'attribuzione della qualità d'imprenditore artigiano, il quesito della prevalenza di tali servizi, ovvero della loro accessorietà e strumentalità rispetto ai servizi non commerciali, consistenti nella sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature occorrenti per rendere confortevole la permanenza dei clienti. La soluzione del quesito, dopo dette esatte premesse, esprime un giudizio di merito, che non può essere rimesso in discussione in questa sede, nemmeno sotto il protilo della congruità della motivazione, alla luce di quanto già osservato sui vizi deducibili con il ricorso ex art. 111 della Costituzione. Violazione di legge non è ravvisabile, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente principale, nei parametri adottati per individuare i servizi prevalenti ed i servizi accessori e strumentali. In presenza di un'attività d'impresa con pluralità di prestazioni, rispettivamente riconducibili negli schemi della locatio rei e della locatio operis, l'individuazione di quelle principali e di quelle accessone necessariamente : passa attraverso una valutazione comparativa, che consideri il bene primario, sotto il profilo funzionale ed anche economico, offerto alla clientela (valutazione puntualmente svolta dal decreto impugnato). A confutazione della conclusione raggiunta dalla Corte d'appello non è opponibile l'art. 29 della legge n. 160 del 1975, il quale, rendendo obbligatoria l'assicurazione contro le malattie nei confronti di chi eserciti attività commerciali, comprende anche i gestori di stabilimenti balneari. Detta norma è stata sostituita dall'art. 1, comma n. 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con formulazione in cui non si menzionano più detti stabilimenti. Peraltro, l'inclusione di una determinata attività fra quelle commerciali lascia aperto cd impregiudicato il problema in questione, vale a dire non esclude che la stessa attività possa essere espletata dall'imprenditore artigiano, dato che l'ampia nozione di attività commerciale (v. ultimo comma del citato art. 2195 cod. civ.) abbraccia anche le prestazioni di servizi diversi da quelli commerciali in senso stretto (servizi diversi che sono propri anche dell'azienda artigiana che rispetti i previsti limiti dimensionali). il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non deve provvedersi per le spese del presente giudizio, in difetto di costituzione degli intimati.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2002. * 1 Presidente Il Consigliere estensore flerEttore perpis fal ello colete. S M A O IL CANCELLIERE L Deposit in Cancelleria O A G P O I T (oggi KZZFEX 2003 7 L T T I I R A G I CANCELLIERE I D L A O D