Sentenza 31 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2001, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
IN01 358 / 0 1 EL OPO TAL NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Rivendicazion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 19092/98 Dott. Franco PONTORIERI Cron.2874 Consigliere Dott. Rafaele CORONA - Rep. 453 Consigliere Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.20/10/00 - - Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti GEN. 2001 RE AL, LO AM, IN FA, IL CANCELLIERE I MORELLI OLIMPIA, IT AN, ELLA OS ANDREA, LIRE 3000 CANCELLERIA CA RN, TI NT, TI ET, RO RA, AT GO, FE EN, EL ZZ TA, RE MI, BO EL, RR GAETANO, CG408091 AP ALESSANDRO, CC CE, UN LI, EL AL, NC NA, AN RM, EC TA, DI TA, DE TO AL, ON TO, IV TE, AC RI, RA M IN, US ON, AC 2000 NI, LE NC, BO RO, PAPA 1707 SABATA, SC AN, RI IA, IC ON, -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI dal Sig. FRANCUCCI 3000 per diritti ✓ GIUSEPPE, CASSAZIONE, difesi dall'avvocato TOMEO 2 MAG. 2001 giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE - ricorrenti
contro
FFSS SPA, in persona del Direttore di Direzione Legale Avv. FANTOLA M.TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIA RUSSO, difesa dall'avvocato RENATO DE LIRE 1500 CANCELLERIA FUSCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2111/97 della Corte d'Appello D519692 di NAPOLI, depositata il 12/08/97; 0519693 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 0519694 8 મા હૈ મ 0519695 udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Ettore ટૉ B BUCCIANTE;
0519699 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 0519700 Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO EL PROCESSO Con citazione notificata il 15 novembre 1989 LO CA e altri quarantadue assegnatari di alloggi compresi nell'edificio sito in via - assumendo di esserne Ferrara n. a Napoli divenuti proprietari, avendoli acquistati con le relative pertinenze dall'Azienda delle Ferrovie dello Stato, la quale arbitrariamente aveva mantenuto il possesso dei vani al piano cantina- to, nell'erroneo presupposto che non fossero destinati a uso abitativo - convennero in giudi- zio davanti al Tribunale di quella città l'Ente Ferrovie dello Stato, successore dell'omonima Azienda, chiedendo che fosse condannato al rila- scio dei suddetti locali e al risarcimento dei danni. alle quali il convenuto Di tali domande resistito, contestandone genericamente la aveva fondatezza - il Tribunale accolse la prima e respinse la seconda, con sentenza del 5 settembre 1994. Impugnata dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato, subentrata all'Ente Ferrovie dello Stato, la decisione è stata riformata dalla Corte di appel- lo di Napoli, che con sentenza del 12 agosto 1997 19092/1998 3 Zhr ha rigettato anche la domanda di rilascio, rite- nendo: in sede di gravame l'appellante ha conte- stato la qualità di proprietari degli alloggi in questione degli originari attori;
costoro non hanno fornito alcuna prova in proposito, poiché in primo grado avevano prodotto solo un contrat- to-tipo intestato a tale AR AI, che non è parte in causa, mentre la stessa società Ferro- vie dello Stato ha depositato l'atto di assegna- zione di uno degli appartamenti all'appellata FF RU;
quest'ultima sarebbe stata legittimata ad agire nell'interesse di tutti gli altri, poiché era stata fatta valere la loro comproprietà dell'intero piano cantinato come bene comune indiviso;
neppure lei, tuttavia, ha dimostrato l'avvenuto pagamento del prezzo del- l'alloggio, cui era condizionato il trasferimento in proprietà; essendo quindi mancata la prova della titolarità del diritto, relativamente al bene principale, deve necessariamente essere respinta la domanda di rilascio concernente la pertinenza. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso in base а quattro motivi, LOper cassazione, CA e le altre trentasei persone (origina- 19092/1998 ri attori 0 loro aventi causa, che come tali avevano partecipato al giudizio di appello) indicate in epigrafe. La s.p.a. Ferrovie dello Stato ha resistito con controricorso. MOTIVI ELLA DECISIONE Va preliminarmente osservato che la mancata proposizione del ricorso da parte di tutti gli originari attori non implica che debba essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri. Non è stata infatti impu- gnata- ed è quindi incontestabile - la decisione della Corte di appello, secondo cui ognuno dei (sedicenti) proprietari dei singoli alloggi poteva agire in giudizio nell'interesse di tutti, trattandosi della rivendicazione di un bene (asseritamente) comune, costituito dall'intero piano cantinato dell'edificio. Con i primi due motivi di impugnazione, tra loro strettamente connessi e da esaminare pertan- congiuntamente, i ricorrenti denunciano,to rispettivamente, "violazione e falsa applicazione 345 c.p.c." e omessa, insufficiente e dell'art. " contraddittoria motivazione", lamentando che la Corte di appello ha dato ingresso all'eccezione di difetto di titolarità del diritto fatto valere 19092/1998 - formulata solo in secondo grado in giudizio dalla società Ferrovie dello Stato - nonostante la sua tardività e conseguente inammissibilità, nonché senza nulla argomentare circa la peraltro riconosciuta sua novità. La censura è inconferente, quanto ai dedotti vizi della motivazione, trattandosi dell'asserita inosservanza di una norma di carattere processua- le, che questa Corte può accertare, anche esami- nando direttamente gli atti di causa, indipenden- temente dalla congruità delle ragioni addotte a sostegno della relativa decisione, o dalla manca- ta loro esposizione (v., per tutte, Cass. 6 novembre 1999 n. 12366). Né la doglianza è fonda- ta sotto il profilo della violazione о falsa dell'art. 345 c.p.c.: il testoapplicazione novellato di tale disposizione, che vieta la proposizione di nuove eccezioni in appello, non è applicabile ratione temporis in questo giudizio, il quale era già pendente alla data del 30 aprile 1995 (art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito, da ultimo, dall'art. 9 del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, converti- modificazioni, con legge 20 dicembreto, con 1995, n. 534); del resto, le contestazioni solle- 19092/1998 Mo : vate in sede di gravame dalla società Ferrovie dello Stato, piuttosto che "eccezioni" in senso proprio, costituivano semplici "difese", non essendo dirette all'affermazione di fatti estin- tivi О modificativi del diritto vantato dalle altre parti, bensì alla negazione del suo fatto costitutivo. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della "violazione dei principi regolatori della materia", in cui il giudice di secondo grado sarebbe incorso, "avendo violato la stessa regola da lui individuata, di decidere, cioè, sulle risultanze documentali" e "non avendo dato alle risultanze probatorie la valutazione complessiva che la legge impone". La doglianza va disattesa, a causa della sua genericità. Si esaurisce, infatti, nelle proposi- zioni ora trascritte, prive di ogni concreto, specifico e intelligibile riferimento al contenu- to della sentenza impugnata. Con il quarto motivo di ricorso, infine, vie- ne attribuita alla Corte di appello la "violazio- applicazione dell'art. 19, ultimo ne e falsa comma, del D.P.R. 17.1.1959, n. 2", per non aver considerato che i cantinati, а norma di tale 19092/1998 7 disposizione, avrebbero dovuto essere consegnati agli assegnatari già al momento dell'iniziale attribuzione dei vari alloggi, di cui costituiva- no pertinenze, indipendentemente dal successivo pagamento del prezzo, comportante l'acquisto in 40000 proprietà. 290000 Neppure questa censura può essere accolta, dato che introduce per la prima volta in questa sede una questione nuova, che non aveva formato oggetto di dibattito né di decisione nel giudizio' a quo;
nel quale la condanna dell'Ente Ferrovie dello Stato al rilascio del piano cantinato era stata chiesta in forza di un titolo di natura 2 i reale (la proprietà degli appartamenti, con relativi accessori) diverso da quello di caratte- re contrattuale che viene ora prospettato (l'ori- ginaria assegnazione dei singoli alloggi). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vengono 2 compensate tra le parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO A I La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le R E L L 1 E parti le spese del giudizio di cassazione. 0 C 0 N 2 A Roma, 20 ottobre 2000 C . N N a I l Eaton BroniauВитлий E l i O G a T l छ A a 1 T I V 19092/1998 8 S 3 O IL CANCELLIERE C1 a P c E n m Francesco anda a o D r R F