Sentenza 16 ottobre 2002
Massime • 1
La legittimazione a proporre il ricorso per cassazione o a resistervi spetta per il solo fatto di avere assunto la qualità di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (nella specie la società resistente, evocata nei due gradi del giudizio di merito nella qualità di impresa assicuratrice cessionaria, ex art. 4 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, convertito in legge 24 novembre 1978, n. 738, di altro assicuratore, senza aver eccepito nulla in proposito, lamentava in sede di legittimità il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata chiamata nella detta qualità, anziché in quella di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/10/2002, n. 14680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14680 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
14680/ 02 M PONDO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17115/99 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Paolo VITTORIA Consigliere - 34206 Cron. Consigliere - Dott. Ernesto LUPO 382P Consigliere Rep. Dott. Fabio MAZZA Ud. 19/03/02 Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig.Sele per diritti off -53 sul ricorso proposto da: d . 10.02 il RA LO, EL ANELLA, RA IN, CANCELLIERE 721 elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ERITREA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE GIUSEPPE TISCIONE, Richiesta copia studio difesi dagli avvocati PASQUALE EL, RAFFAELE Fdal Sig. per diritti 1.55 PENTANGELO, giusta delega in atti;
1 16.dooz IL CANCELLIERE ricorrenti
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIASS ASSIC SPA, in nome della CONSAP SPA Gestione Richiesta copia studio GE dal Sig. del FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - in per diritti 1.55 16.10.02 persona del suo Procuratore Speciale Rag. Michele il IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA VIA MUZIO2002 Corbo, 723 CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE 1 PRUDENZANO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
RA AR, COMMISSARIO LIQ INTEREUROPEA ASSIC SPA;
intimati - avverso la sentenza n. 2233/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 28/10/98 e depositata il 09/11/98 (R.G. 3541/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Pasquale EL;
udito l'Avvocato Giuseppe PRUDENZANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 9-11 giugno/10 luglio 1986 NO ZO e LL AN, in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore NO Michele, nonchè OM Michele convenivano in giudi- zio avanti il tribunale di Napoli NO AR, proprietario e conducente della Fiat 600 tg LI-58183, e l'Intereuropa ass. spa, assicuratore della medesima, ed 2 esponendo che in data 27.6.85 in Gragnano, in piazza Leone, costui nell'effettuare una manovra di retromar- cia con la sua auto, aveva investito la Vespa 50 di proprietà di OM Michele, provocando gravi danni alla moto Vespa e ferendo gravemente il loro figlio che vi era trasportato, chiedevano che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni da loro rispetti- vamente riportati. Si costituiva in giudizio la UNIASS ass. spa, in nome dell'INA Gestione Autonoma F.G.V.S., chiedendo il rigetto delle domande. Con sentenza 5.8.96 il tribunale di Torre Annunzia- ta, cui la causa era stata rimessa per competenza ter- ritoriale, così provvedeva: a) dichiarava responsabile del sinistro NO AR e, per l'effetto, condan- nava costui in solido con la Intereuropa Ass.spa in L.C.A. al risarcimento dei danni riportati dal minore, che liquidava in complessive L.18.406.000 interessi e spese di lite;
b) dichiarava la sentenza opponibile al- la UNIASS Ass.spa quale impresa designata dal F.G.V.S., gestione autonoma dell'INA per la Campania. Proponevano appello NO ZO, LL AN e NO IN e si costituiva in giudizio la UNIASS ass.spa, che chiedeva il rigetto del gravame. La Corte d'Appello di Napoli con sentenza n, 2233 3 del 28.1088 rigettava il gravame e condannava gli ap- pellanti alle spese del grado in favore dell'appellata costituitasi. Per la cassazione della decisione ricorrono Cesara- no ZO, LL AN e NO IN espo- nendo tre motivo;
Resiste con controricorso la Uniass Ass.spa, ecce- pendo preliminarmente il difetto di legittimazione pas- siva del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Acquista carattere pregiudiziale all'esame del ri- corso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla UNIASS Ass.ni spa con il controricorso. Sostiene la controricorrente di essere stata evoca- ta in giudizio nella qualità di impresa cessionaria, anzichè di impresa designata dal F.G.V.S. Gestione autonoma INA per la Campania. L'eccezione è infondata. La UNIASS Ass.ni spa ri- sulta chiamata in giudizio sia in primo grado che in appello nella qualità di impresa cessionaria della spa Intereuropa, a norma dell'art. 4 D.L. 26.9.78 n. 576 convertito in legge 738/78, senza aver nulla eccepito in proposito. In tale qualità risulta essere stata evo- cata anche nel giudizio di cassazione. Orbene, costituisce principio di diritto, costante- 4 mente affermato in sede di legittimità, che la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassa- zione o a resistere al medesimo spetta solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipen- dentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giu- ridico sostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cass. civ. sez.un. 9753/94). Fondato è il primo motivo di ricorso con cui si de- nuncia l'erronea applicazione degli artt. 2059 C.C. e 185 c.p. in ordine al mancato riconoscimento del danno morale in relazione alle lesioni personali riportate dal minore, terzo trasportato, nel sinistro automobili- stico in oggetto. E' pacifico che il minore riportò lesioni persona- li, mentre era trasportato sulla Vespa 50 condotta dal proprietario OM Michele, a seguito dell'investimento del motomezzo da parte della Fiat 600 condotta da NO AR. E' ius receptum, che, ai fini del riconoscimento del danno morale, occorre guardare l'idoneità del fatto in sè ad essere giudicato come reato, indipendentemente dall'effettiva volontà della persona offesa ad ottenere il perseguimento in sede penale dell'autore del fatto. Infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso 5 con cui si denuncia violazione dell'art. 1226 c.c. 115 cpc, per il mancato riconoscimento delle spese mediche ed assistenziali esborsate per la malattia del minore e si sostiene che, in mancanza di prova certa, le medesi- me potevano essere liquidate in via equitativa. Ben vero, la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone la prova certa della voce di danno reclamata, ma l'incertezza del suo preciso ammontare: nel caso in esame risulta dal contesto della sentenza impugnata che non è stata fornita la prova dell'effettivo esborso di somme per cure mediche ed as- sistenziali del minore nè in ricorso sono state speci- ficate le relative pezze di appoggio. Parimenti è a dirsi del terzo motivo di ricorso con cui si censura la sentenza impugnata per avere afferma- to che gli appellanti-attuali ricorrenti avevano sotto- scritto in favore del F.G.V.S. quietanze liberatorie dell'obbligazione risarcitoria e si sostiene, invece, che il liquidatore della società di assicurazione con- venuta aveva richiesto la sottoscrizione di quietanze di pagamento somme per mera formalità amministrativa, ma essi ricorrenti avevano ben specificato che avrebbe- ro proposto appello avverso la decisione del primo giu- dice. Ben vero, nessuna incidenza concreta assume ai fini 6 decisionali tale questione, risultando che la medesima è stata usata per rafforzare la decisione adottata in punto di rigetto della richiesta di liquidazione del danno patrimoniale. Conseguentemente va accolto il primo motivo di ri- corso e rigettati gli altri due, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, cui va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso;
rigetta gli altri;
cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, addì 19.3.02 I✓ ConsiglConsigliere rel. Il Presidente Рибон Сег а ANCELLIL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 1097 129, 11 4565 20,66 2 16 -10 149,77 0 - Visto COMA C 11-12-02 53623 7