Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
La questione dell'applicabilità ad un determinato contratto dell'intera disciplina dell'art. 1467 cod. civ. sulla onerosità sopravvenuta deve essere risolta dal giudice con specifico riferimento al caso concreto ed all'azione effettivamente proposta, dovendosi, a tal fine, considerare non solo la natura e la struttura (dal punto di vista meramente classificatorio) del contratto sulla cui risoluzione si controverta, ma anche le modalità ed i tempi di adempimento delle reciproche prestazioni connesse al contratto stesso. La decisione circa la sopravvenienza e la sussistenza dell'eccessiva onerosità esige, peraltro, la risoluzione della questione - avente una propria autonomia ed individualità, per la diversità dei presupposti che formano oggetto di accertamento - della proponibilità della domanda cui è legittimato quello dei contraenti la cui prestazione sia ancora dovuta, quando questa sia divenuta eccessivamente onerosa o quando la prestazione dallo stesso contraente attesa si sia eccessivamente svilita in modo da alterare l'equilibrio economico raggiunto dalle parti al momento della conclusione del contratto. In particolare, in un contratto di compravendita con effetti immediatamente traslativi per cui debba ancora essere pagata parte del prezzo, occorre stabilire preliminarmente se la risoluzione del contratto possa essere invocata anche da quello dei contraenti che abbia già eseguito la sua prestazione essendo già avvenuti sia il trasferimento di proprietà sia la consegna della cosa, avendosi presente, in particolare, che anche nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per svilimento della prestazione attesa, la prestazione di chi agisce deve, al tempo della sopravvenienza, risultare ancora "in itinere" (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha ulteriormente precisato, con riferimento al caso di specie, che il giudicato implicito su tale questione può dirsi intervenuto quando essa sia stata posta e sua stata oggetto di dibattito tra le parti sia come presupposto legittimante l'azione, sia come elemento del fatto costitutivo della domanda di risoluzione, ovvero sia stata espressamente ed inequivocabilmente dedotta e decisa come eccezione in senso proprio, cioè allegata come fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa azionata, o, quantomeno, come difesa con la quale il convenuto si sia proposto di ottenere il rigetto della domanda).
Commentario • 1
- 1. Eccessiva onerosità sopravvenutahttps://www.brocardi.it/
Tu sei qui: Ricerca > Ricerca testuale Hai cercato: Eccessiva onerosità sopravvenuta Trovati 29 risultati nel massimario Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9125 del 28 agosto 1993 «...funzionale, qualunque ne sia la causa, comporta sempre la caducazione del contratto, non può essere estesa ai casi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità o per l'accertata inesistenza della condizione presupposta.» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4554 del 31 ottobre 1989 «La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. non può essere fatta valere dalla parte che, con il suo inadempimento, abbia ritardato la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2003, n. 11947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11947 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto HE - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE ME, D'UR NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G B VICO 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SCOCCINI, difesi dall'avvocato SERGIO CICCARELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AD IC, AD OT, AD PA, AD OM, AD LA, AD GR, AD MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PIETRALATA 320 D/4, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA, difesi dall'avvocato GIANFRANCO DI MATTIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
contro
AD IG;
- intimato -
avverso la sentenza n. 912/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 04/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per accoglimento del 2^ motivo, assorbito il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5.1.1985 GN OL, HE, PO, RO, RE, LL, RA e AR nonché MA IL, eredi di GN AV, esponevano che questi, con scrittura privata in data 25.11.1971 aveva concesso in affitto a CA DO e D'RS MI fino al luglio 1979, due appezzamenti di terreno, estesi rispettivamente ha.
3.47.10 e 1.48.90, siti in agro di Ascoli Satriano e che in pari data aveva venduto a costoro gli stessi terreni per il prezzo di L. 9.500.000, di cui L.
5.000.000 versate contestualmente, con previsione del saldo alla stipula del rogito notarile, che era stato differita al luglio 197 9; che tutto il procedimento era stato adottato allo scopo di eludere il divieto dell'art. 28 delle legge n. 590/65 dal momento che il loro dante causa aveva acquistato i terreni da meno di un anno fruendo di mutuo agrario agevolato.
Convenivano, pertanto, i menzionati CA e D'RS innanzi al Tribunale di Foggia per sentir dichiarare inefficace il contratto di affitto, perché simulato, e nullo quello di vendita. Subordinatamente, premesso che i terreni avevano nel frattempo acquistato vocazione urbanistica e che in ogni caso era intervenuta una notevole svalutazione, chiedevano che il contratto di vendita fosse dichiarato risolto per eccessiva onerosità ed, in via ancor più gradata, rescisso per lesione ultra dimidium.
I convenuti si costituivano opponendosi nel merito alla domanda e spiegavano domanda riconvenzionale "al fine di far conseguire alla scrittura privata di vendita gli stessi effetti dell'atto pubblico". Il Tribunale adito dichiarava non sussistente la nullità dell'atto per frode alla legge e riteneva infondate la domanda di rescissione, per decorso del termine utile alla proposizione della medesima, e quella di risoluzione per eccessiva onerosità perché la vocazione urbanistica del terreni era intervenuta dopo il 1979 e la svalutazione appariva non solo prevedibile ma del tutto normale. Accoglieva la domanda di simulazione dell'affitto e quella riconvenzionale dando effetto definitivo alla scrittura. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 1.10.1999, premesso che era intervenuto il giudicato interno, tra l'altro - e per quel che interessa in questa sede - sulla assoggettabilita del contratto all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità (su cui vi era stata pronuncia di rigetto nel merito), respingeva la domanda di nullità del contratto di vendita per contrarietà a norma imperativa ritenendo sussistente la mera frode fiscale, accoglieva per quanto di ragione l'appello e dichiarava risoluto per eccessiva onerosità il contratto di vendita dei terreni, con assorbimento di ogni altra questione.
In relazione alla domanda accolta la Corte barese ravvisava non fondato il presupposto della intervenuta vocazione urbanistica, ma riteneva fondato quello relativo alla svalutazione intervenuta tra il 1971 ed il 1979, che era assai vicina al triplo del valore iniziale (289%).
Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione CA DO e D'RS MI con quattro motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso GN HE, PO, OL, RO, LL, RA e AR. Non svolge attività difensiva GN RE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 346 cpc in relazione agli artt. 2909 cc e 324 cpc, i ricorrenti lamentano la erroneità dell'assunto secondo cui non essendo stata censurata in appello la ritenuta assoggettabilità della vendita in questione alla disciplina dell'art. 1467 cc, sulla operatività di detta norma doveva ritenersi formato in giudicato interno. Sostengono che la decadenza dalle eccezioni non accolte in primo grado riguarda le sole eccezioni in senso proprio(quelle attinenti a fatti modificativi, estintivi o impeditivi) e non anche le contestazioni dell'esistenza del fatto costitutivo della domanda, da ritenersi comprese nella richiesta di rigetto dell'appello formulata dall'appellato vittorioso in primo grado. Il giudicato inoltre, incontrava il limite del principio iura novit curia investendo la questione della (in)applicabilità alla fattispecie di norme giuridiche di carattere sostanziale.
Nel secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1467 c.c. e difetto assoluto di motivazione su punto decisivo della controversia.
Al contratto de quo, qualificabile come vera e propria compravendita ad esecuzione parzialmente differita, era stata erroneamente applicata la disciplina dell'art. 1467 c.c. cui ostavano la efficacia reale del contratto stesso ed a nulla rilevando la posposizione temporale del rogito notarile, sicché la domanda non poteva essere proposta - e la improponibilità era rilevabile di ufficio dal giudice - dalla parte venditrice che aveva già eseguito la propria prestazione, essendo peraltro irrilevante il diminuito potere di acquisto del corrispettivo ancora dovuto. Nel terzo motivo si denunzia carenza, insufficienza e contraddittorieta di motivazione circa i presupposti della eccessiva onerosità che era stata affermata in contrasto con le risultanze peritali e dovendosi peraltro lo scarto di valore, di gran lunga inferiore a quello ritenuto dal giudice di merito, proporzionare alla sola prestazione residua corrispondente a circa il 48% del prezzo pattuito.
L'eccessiva onerosità, come rimedio contro l'alterazione dell'economia del contratto, imponeva inoltre al giudice di comparare le due prestazioni e, quindi, di considerare sia la svalutazione monetaria che la rivalutazione comparativa del bene alienato, senza riprodurre nel valore finale lo scarto già esistente nel momento iniziale in quanto voluto ed accertato nelle loro autonomia dalla parti.
Nel quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1458 c.c. in relazione all'art. 1467 c.c.; carenza assoluta di motivazione su punto rilevante della controversia, sul rilievo che, in caso di conferma della sentenza impugnata si sarebbero dovute, emettere le pronunzie restitutorie in relazione alla prestazione già effettuata dai ricorrenti (versamento della somma di L. 5.000.000).
Il primo motivo del ricorso è fondato.
1. È necessario premettere all'esame di esso che la questione della applicabilità al caso di specie "della disciplina dell'azione di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità", che la Corte di Appello ha ritenuto coperta dal giudicato (positivo), attiene, per un primo verso, e dal punto di vista soggettivo, alla legittimazione ad agire della parte che ha chiesto la risoluzione.
Ed, infatti, la legittimazione ad agire, che costituisce una condizione dell'azione, è intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una pronuncia sul merito della domanda giudiziale ed attiene alla affermata titolarità del potere di promuovere il giudizio con riguardo alla disciplina specifica del rapporto dedotto in lite, per cui il soggetto legittimato ad agire è colui che, secondo la disciplina sostanziale del rapporto stesso, ha diritto alla tutela giurisdizionale (Cass. 3732/2001; Cass. 5141/2002). Tale soggetto, nella risoluzione per eccessiva onerosità, si identifica, secondo l'art. 1467 cc, nella "parte che deve eseguire la prestazione".
È, quindi, la legge (sostanziale) ad indicare, come in ogni altro caso, il soggetto che può agire in giudizio e, nell'azione di risoluzione per eccessiva onerosità, la legitimatio ad causarti è intimamente legata alla prestazione da eseguire essendo attribuita alla "parte che deve tale prestazione", sia nel caso in cui sia sopravvenuta la onerosità (diretta) di quella che è ancora dovuta dal soggetto agente sia nel caso della onerosità cd. indiretta, che è determinata dallo svilimento della prestazione attesa, essendo necessario, in entrambe le ipotesi, che la parte che invoca la risoluzione non abbia esaurito quella da essa dovuta. E, perciò, quando la domanda sia stata rigettata nel merito senza che la questione sulla legittimazione della parte che l'ha proposta abbia formato oggetto di dibattito nel grado precedente, resta sempre possibile, da parte del giudice dell'impugnazione, cui sia stata devoluta la cognizione del merito, l'accertamento della corrispondenza tra il soggetto che ha agito in giudizio e quello al quale la legge conferisce l'azione esercitata ed accorda quella specifica tutela, in vista della finalità tipica connessa alla fattispecie normativa verificatasi in concreto e non come generico potere di dare impulso al meccanismo dell'attività giurisdizionale (Cass. 6720/96; Cass. 13695/2001) 2. La stessa questione, inoltre, riflette il meccanismo esecutivo del contratto e, quindi, costituisce, per altro verso, la premessa oggettiva all'esame del merito che, a sua volta, presuppone l'accertamento, logicamente prioritario, del dato dell'avvenuta esecuzione (o meno) della prestazione dovuta dalla parte che agisce in risoluzione, circostanza questa che assume il carattere di (elemento del) fatto costitutivo della fattispecie complessa di tutela azionata e, quindi, della domanda in concreto proposta, divenendone condizione di fondatezza ed imprescindibile premessa per passare al successivo esame del merito in ordine alla sussistenza (secondo le differenze sopra delineate) della eccessiva onerosità diretta ovvero indiretta, che è stata quella ritenuta ricorrente nella specie (per lo svilimento della controprestazione in danaro attesa dal venditore) ed è oggetto della censura in questa sede di legittimità.
Se è così, quindi, la possibilità di affrontare la questione dell'applicabilità al caso di specie della intera disciplina dell'art. 1467 cc non poteva ritenersi preclusa dal giudice di appello per più ragioni:
- perché essa andava risolta non in relazione alla disciplina positiva prevista in astratto ma con specifico riferimento al caso concreto ed all'azione effettivamente proposta, tenendosi presente non solo la natura e la struttura (da punto di vista meramente classificatorio) del contratto cui ineriva la domanda di risoluzione ma anche le modalità ed i tempi di adempimento delle reciproche prestazioni ad esso connesse;
- la questione aveva, rispetto a quella decisa, una propria autonomia ed individualità, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto che ne costituivano oggetto di accertamento e che attenevano alla proponibilità della domanda (Cass. 7879/2001; Cass. 1512/200), sicché essa si poneva come preliminare rispetto all'esame circa alla sussistenza della eccessiva onerosità della prestazione su cui si è fermata la decisione del giudice di primo grado.
La questione specifica da risolvere in concreto consisteva, dunque, nello stabilire se la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta poteva essere invocata non solo - e non tanto - per quel tipo di contratto ma anche dalla parte che aveva già eseguito la sua prestazione e se, quindi, nella specie, essendo già avvenuta, non tanto la consegna, quanto il trasferimento della proprietà, in virtù dell'effetto traslativo immediato del contratto, il venditore potesse agire in risoluzione per il diminuito potere di acquisto del corrispettivo pecuniario (solo in parte) dovutogli.
In definitiva, occorreva stabilire se, nel caso di onerosità sopravvenuta per svilimento della controprestazione attesa (cd. indiretta) anche la prestazione degli attori doveva essere, al tempo della sopravvenienza, ancora in itinere.
E per potersi parlare di giudicato occorreva che questa questione - nei termini specifici ora riferiti - fosse stata posta e fosse stata oggetto di dibattito tra le parti sia come presupposto legittimante l'azione sia come (elemento del) fatto costitutivo della domanda di risoluzione o che fosse stata espressamente ed inequivocabilmente dedotta (e decisa) come eccezione in senso proprio, e cioè allegata come fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa azionata o, almeno, come difesa (eccezione in senso lato, secondo Cass. Sez. Un. n. 1099/98) con la quale il convenuto si proponeva di ottenere il rigetto della domanda.
Ma tanto non risulta ne' dalla sentenza impugnata ne' da quella di primo grado del Tribunale - che il Collegio ha potuto direttamente consultare considerata la natura della questione da risolvere - e non essendo riportato nella sentenza di appello il punto, oggetto di dibattito tra le parti, su cui si sarebbe formato il (contestato) giudicato.
Dalla sentenza di primo grado risulta, letteralmente, che i convenuti avevano "contestato che quello in questione potesse essere configurato come un contratto ad esecuzione differita". Tale generica (per come è indicata) contestazione, è cosa ben diversa dal negare agli attori la legittimazione ad agire in giudizio, intesa come titolarità del diritto potestativo di ottenere la pronunzia giudiziale sulla specifica domanda proposta, o dalla contestazione afferente all'esistenza del fatto costitutivo della fattispecie (o di un elemento di esso) quale, oltre alla natura del contratto venuta in discussione, era, nella specie, quello rappresentato dall'essere, o meno, la prestazione degli attori ancora inadempiuta ex art. 1467 cc. La sentenza di primo grado quindi, contiene affermazioni meramente astratte e, comunque, prive di riferimento alla specificità dell'accertamento che il caso concreto richiedeva. E su tali elementi (legittimazione ed elemento integrativo della domanda) non può ritenersi neppure formato il giudicato implicito per avere il giudice provveduto sul merito della domanda stessa rigettandola per insussistenza della sopravvenuta onerosità, attesa la evidente autonomia ed indipendenza delle due questioni (Cass. 4009/2002; Cass. 927/96; Cass. 12136/98; Cass. 7879/2001; Cass. 5141/2002, Cass. 6903/94) di cui si è già detto sopra.
I convenuti erano risultati totalmente vittoriosi nel merito in ordine alla domanda di risoluzione per eccessiva onerosità e la impugnazione della sentenza relativamente al merito lasciava impregiudicata la (pretermessa) questione delle proponibilità della domanda, che, perciò, era da ritenersi deferita al giudice di secondo grado ed implicitamente compresa nella richiesta di rigetto dell'appello (Cass. 882/95; Cass. 7879/2001; Cass. 1512/2000) senza che, quindi, gli appellati fossero tenuti a proporre appello incidentale rispetto al quale essi erano carenti di interesse per difetto della soccombenza, almeno parziale, che la giurisprudenza costante di queste Corte ritiene essere presupposto necessario della legittimazione all'impugnazione (anche) incidentale (ex multis:
Cass. 8294/94; Cass. 5562/88; Cass. 25.2.1994 n. 1925; Cass. 25.7.1994 n. 6903).
3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri motivi proposti.
4. Il giudice di rinvio, che si atterrà, nel decidere, ai seguenti principi.
"La questione della applicabilità ad un determinato contratto della intera disciplina dell'art. 1467 cc sulla onerosità sopravvenuta deve essere risolta dal giudice con specifico riferimento al caso concreto ed all'azione effettivamente proposta, dovendosi, al tal fine, considerare non solo la natura e la struttura (dal punto di vista meramente classificatorio) del contratto della cui risoluzione si controverta ma anche le modalità ed i tempi di adempimento delle reciproche prestazioni connesse al contratto in questione". "La decisione in ordine alla sopravvenienza ed alla sussistenza della eccessiva onerosità esige la preliminare risoluzione della questione - avente una propria autonomia ed individualità, per la diversità dei presupposti che formano oggetto di accertamento - della proponibilità della domanda cui è legittimato quello dei contraenti la cui prestazione sia ancora dovuta, quando questa sia divenuta eccessivamente onerosa o quando la prestazione dallo stesso contraente attesa si sia eccessivamente svilita in modo da alterare l'equilibrio economico raggiunto dalle parti al momento della conclusione del contratto" "E perciò, in caso di compravendita con effetti immediatamente traslativi per cui debba essere ancora pagata parte del prezzo, occorre stabilire preliminarmente se la risoluzione del contratto possa essere invocata non solo, e non tanto, per quel tipo di contratto ma anche da quello dei contraenti che ha già eseguito la sua prestazione essendo già avvenuti sia il trasferimento della proprietà che la consegna della res vendita, avendosi presente, in particolare, che anche nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta (cd. indiretta) per svilimento della prestazione attesa, la prestazione di chi agisce deve essere, al tempo della sopravvenienza, ancora in itinere".
"Il giudicato implicito sulla questione suddetta può dirsi intervenuto quando essa sia stata posta e sia stata oggetto di dibattito tra le parti sia come presupposto legittimante l'azione sia come (elemento del) fatto costitutivo della domanda di risoluzione ovvero che sia stata espressamente ed inequivocabilmente dedotta (e decisa) come eccezione in senso proprio, cioè allegata come fatto impeditivo, modificativo o estintivo delle pretesa azionata o, almeno, come difesa (eccezione in senso lato) con la quale il convenuto si sia proposto di ottenere il rigetto della domanda".
Lo stesso giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della Corte di Appello di Bari, provvedere a regolare le pese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003