Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5141
CASS
Sentenza 11 aprile 2002

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In caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 Cod. Civ. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio ipso iure dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi), in virtù del quale, se l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento - salvo che non risulti il consenso dei creditori - , permane la sua legittimazione a contestarne l'esistenza, con la quale concorre quella dell'acquirente solo ove si tratti di debiti aziendali che risultino dal libri contabili obbligatori. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato, sia pure correggendone la motivazione nel senso di escludere la legittimazione attiva della ricorrente, la decisione pretorile che aveva rigettato nel merito la opposizione ad ordinanza ingiunzione prefettizia emessa nei confronti di una ditta individuale, poi conferita alla opponente società a responsabilità limitata, la quale aveva dedotto la ritenuta successione "in universum ius" alla ditta in essa conferita, dolendosi della mancata notificazione nei propri confronti della ordinanza).

Il difetto di "legitimatio ad causam" - la quale, costituendo una condizione dell'azione, attinente alla affermata titolarità del potere di promuovere il giudizio con riguardo allo specifico rapporto sostanziale dedotto in lite, sussiste in quanto la situazione prospettata corrisponda astrattamente alla titolarità dell'azione che si intende esercitare - è rilevabile di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, salvo il formarsi del giudicato interno, che non è ipotizzabile se la questione non sia stata sollevata dalle parti e il giudice, con implicita statuizione positiva sulla stessa, si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato impedita dalla impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito.

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  • 1Risoluzione del 30/06/2010 n. 62 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
    Agenzia delle Entrate · 30 giugno 2010

    Con istanza di interpello, presentata ai sensi dell\'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, \è stato esposto il seguente Quesito L\'interpellante premette che un socio di una societ\à unipersonale a responsabilit\à limitata ha conferito nella predetta societ\à la propriet\à di un\'azienda nel cui patrimonio erano presenti anche beni immobili. In relazione a detto atto, sia l\'Agenzia delle Entrate che l\'Agenzia del Territorio richiedono il versamento dell\'imposta fissa ipotecaria ai sensi del combinato disposto dell\'articolo 12 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante l\'approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e …

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  • 2Risoluzione del 01/12/2008 n. 455 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 1 dicembre 2008

    Con l\'interpello in esame, concernente le cause di decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge 8 agosto 1954, n. 604, e\' stato esposto il seguente Quesito TIZIO chiede se si verifichi la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprieta\' contadina, previste dalla legge 8 agosto 1954, n. 604 (di seguito PPC), nell\'ipotesi in cui un coltivatore diretto, prima del decorso di un quinquennio dall\'acquisto, conferisca il fondo acquistato con le predette agevolazioni in una societa\' agricola in accomandita semplice "...composta dallo stesso nonche\' dal suo coniuge e dai figli, in cui lo stesso coltivatore diretto sia socio accomandatario unitamente al coniuge e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5141
Data del deposito : 11 aprile 2002

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