Sentenza 4 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento di ammissione disposta ai sensi dell'art. 112 Testo unico n. 115 del 2002, è impugnabile nelle stesse forme previste dall'art. 99 in caso di rigetto, dell'istanza di ammissione, per il richiamo contenuto nel comma quarto dell'art. 112 all'art. 97, che prevede la notifica del provvedimento agli interessati ai fini dell'impugnazione. (In applicazione di tale principio la Corte, qualificato il ricorso per cassazione come reclamo ex art. 99 T.U. n. 115 del 2002, ha disposto la trasmissione degli atti al presidente del Tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2004, n. 22853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22853 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04/02/2004
Dott. BATTISTI Mariano - rel. Consigliere - ORDINANZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 241
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 034861/2002
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI AU, N. IL 27/10/1968;
2) MINISTERO DEL TESORO;
avverso ORDINANZA del 15/07/2002 GIP TRIBUNALE di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto disporre rimettersi il ricorso al giudice competente;
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - IO UT ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il G.I.P. del tribunale di Lecce gli ha revocato, in data 15 luglio 2002, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2 - Il procuratore generale presso questa Suprema Corte chiede, nella requisitoria scritta, che il ricorso sia qualificato come reclamo e trasmesso al giudice competente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso deve essere qualificato, come ritiene il procuratore generale, ricorso/reclamo ai sensi, dell'art. 99 T.U. n. 115 del 2002.
2 - Come è noto, nella vigenza della L. 30 luglio 1990, n. 217, abrogata espressamente dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. - "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di. giustizia" -, l'art. 10, che contemplava le ipotesi, di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disponeva, nell'ultima parte del comma 1, che "si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5", commi il primo dei quali, il n. 4, prevedeva che l'interessato potesse proporre ricorso - ricorso/reclamo davanti, al tribunale o alla corte d'appello ai quali apparteneva il giudice che aveva emesso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio, mentre il secondo - il n.
5 - disponeva che contro l'ordinanza, emessa dal tribunale o dalla Corte di appello, l'interessato o l'Intendente di Finanza potessero proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge.
3 - Il Testo Unico non ha introdotto - e, a ben vedere, nel caso contrario non se ne sarebbe compresa la ratio - modifiche se non nella formulazione delle relative norme.
a - Il capo 4^ del provvedimento - la cui rubrica anticipa che le norme scritte nel capo regolano la decisione sull'istanza di ammissione - dopo avere dettato, nell'art. 96, le norme sulla decisione - i termini entro i quali il giudice deve decidere sull'istanza, le informazioni che può o deve richiedere -, nell'art. 97, le norme sui provvedimenti adottabili dal magistrato - di inammissibilità, di rigetto o di accoglimento - da portarsi a conoscenza dell'interessato con determinate modalità, nell'art. 98, le norme sulla "trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione", disciplina, nell'art. 99, il "ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza", disponendo, come lo disponeva il citato art. 5, comma 4, della L. n. 217 del 1990, che avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza l'interessato può proporre ricorso/reclamo al presidente del tribunale o al presidente della corte di appello - non più, quindi, all'organo collegiale - entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97 e aggiungendo che avverso l'ordinanza che decide sul ricorso l'interessato e l'ufficio finanziario possono ricorrere per Cassazione.
b - Il capo 7^, nell'interessarsi della "revoca del decreto di ammissione al patrocinio". nell'art. 112 elenca le ipotesi di revoca stabilendo, nel comma 4, che copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97 a, nell'art. 113, che l'interessato può proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall'ufficio finanziario entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'art. 97.
c - Ebbene, è di tutta evidenza che l'art. 112, comma 4, nel prevedere che copia del decreto di revoca è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'art. 97, prevede logicamente altrimenti quella notifica non avrebbe alcun senso -, anche avverso il provvedimento di revoca, il ricorso/reclamo di cui all'art. 99, il quale richiama, espressamente, quanto al termine, il precedente art. 97, norma, quest'ultima, funzionale, dunque, al ricorso/reclamo pure nella pressoché totalità delle ipotesi di revoca.
d - Bene si spiega, infatti, - ad è superfluo rilevarlo - la norma dell'art. 113, che conferisce all'interessato il diritto di ricorrere per Cassazione, entro il termine di cui all'art. 97, avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall'ufficio finanziario.
Questa norma, invero, si imponeva per la decisiva ragione che l'art. 103 comma 2, della L. n. 217/1990, che disciplinava la revoca su richiesta del l'Intendente di Finanza, non prevedeva il ricorso/reclamo, ma soltanto il ricorso per Cassazione, donde la necessità di scrivere una norma, l'art. 113, che, ripetendo l'anzidetto art. 10, comma 2, prevedesse, in questa ipotesi di revoca, distinguendola dalle altre, soltanto il ricorso per Cassazione.
3 - Ciò premesso, gli atti, vanno trasmessi, al presidente del tribunale di Lucca.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso per Cassazione come ricorso/reclamo ex art. 99 T.U. n. 115 del 2002, dispone trasmettersi gli atti al presidente del tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004