Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, il compenso del difensore che assista due o più clienti subisce la riduzione prevista dall'art. 3 comma secondo del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 se sussiste identità delle posizioni processuali, espressione che non si riferisce alla sola identità o unicità del reato contestato agli imputati, ma che deve essere intesa in rapporto all'oggetto del procedimento, considerando la mancanza di diversità non solo delle contestazioni formulate, ma delle situazioni accusatorie, sostanziali e probatorie, da valutare rispetto a ciascun soggetto sulla base degli atti processuali, diversità che impone una molteplicità di esami, scelte e strategie difensive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2004, n. 13266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13266 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 28/01/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 158
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 011707/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Avv. CORNICELLO DARIO N. IL 03/07/1956;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso DECRETO CORTE APPELLO del 13/12/2002 di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI VINCENZO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 12.2.2003 l'avv. Dario Cornicello ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza in data 13.12.2002 della Corte di Appello di Catanzaro, la quale, decidendo ex art. 12 legge n. 217/90, in parziale riforma del decreto del 27.5.2002 della Corte di Assise di Catanzaro, aveva aumentato del 20 % l'onorario liquidatogli per la difesa di CO ME, avendo il suddetto professionista difeso anche CO NC, che aveva "la stessa posizione processuale", ed ammesso al gratuito patrocinio con provvedimento del GIP distrettuale del 20.11.1998.
L'avv. Cornicello ha dedotto la violazione dell'art. 12 legge n. 217/90 e dell'art. 3, comma 1^, D.M.
5.10.1995 n. 585 per avere la
Corte di merito erroneamente ritenuto che "la stessa posizione processuale" equivalesse al "medesimo processo", mentre il decreto ministeriale di riferisce al "reato contestato".
Si premette che le sezioni unite, con la recente sentenza n. 25080 del 28 maggio 2003, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente, hanno ritenuto di dovere ribadire il principio della ricorribilità in Cassazione delle ordinanze emesse in sede di reclamo avverso il decreto originario di liquidazione dei compensi del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Le sezioni unite hanno, in particolare ritenuto che "l'ordinanza emessa in sede di opposizione o reclamo avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, anche di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, pur non avendo la forma della sentenza, di questa ha i caratteri costitutivi in quanto decide, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo e non è impugnabile se non, a mente del richiamato art. 111 della Costituzione, con il ricorso in sede di legittimità, esperibile -
secondo il dettato costituzionale - solo per violazione di legge, non anche per vizio di motivazione, a meno che questa sia mancante o meramente apparente, perché in tali casi si ha violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione di simili provvedimenti giurisdizionali".
Esaminando nel dettaglio il ricorso dell'avv. Cornicello si osserva che l'art. 3, 2^ comma, D.M. n. 585/19994 dispone che "nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20 %".
Il provvedimento impugnato contiene una motivazione logica ed adeguata delle ragioni per le quali è stata ritenuta "l'identità delle posizioni processuali", rifacendosi ai dati valutati dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro.
Tale valutazione discrezionale del giudice di merito non può essere oggetto di censura in sede di legittimità, ed alla Corte di Cassazione resta da esaminare se -come sostenuto dal ricorrente - la norma applicabile alla fattispecie abbia inteso rigorosamente riferirsi alla sola ipotesi di unicità del reato contestato per procedere alla riduzione del 20 %.
Questa soluzione è da escludere, in quanto la lettura complessiva dell'art. 3, 2^ comma, e quindi non limitata alla sola espressione "in rapporto al reato contestato", da rilievo piuttosto all'identità delle posizioni processuali, quale causa dell'applicazione della riduzione dell'onorario.
Tale interpretazione è confortata dalla valutazione che l'art. 5, 5 comma, della tariffa civile, che è il perfetto corrispondente dell'art. 3, 2^ comma, della tariffa penale, dispone che "nella ipotesi che pur nell'identità di posizione processuale dei vari clienti la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30 per cento".
Ne consegue che sarebbe illogica una volontà normativa creatrice di una palese disparità di trattamento, secondo la quale, nel procedimento civile, la riduzione venga operata rispetto all'oggetto della causa, ed in quello penale, invece, se si tratta di identità di reato, e quindi di una situazione concreta molto più circoscritta.
È, al contrario, esatto il principio di diritto applicato dal giudice di merito che ha ritenuto di dare rilievo sostanziale all'identità delle posizioni processuali, che non hanno comportato variazioni di strategie difensive, ovvero scelte tecniche autonome (in tal senso anche Cass. 21.11.2003, Caruso). Il ricorso è, pertanto, inammissibile, non spettando al giudice di legittimità valutare le ragioni di merito del provvedimento impugnato, ed essendo esatto il principio di diritto applicato dalla Corte di Appello di Catanzaro, e non quello assunto dal ricorrente. Ne consegue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e del versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma, che si ritiene equo liquidare in E. 500, 00, non versando in tema di assenza di colpa in ordine alla produzione dell'inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 500, 00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2004